L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e conciliatore
professionista dal 2009. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it
dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie
informatiche e di Internet. E' autore di pubblicazioni giuridiche
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Articoli
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
GU n. 53 del 5-3-2010
Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo'
svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto
del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente
decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222....
Sono protette ai sensi della legge 633/1941 sul diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1).
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Aggiunge l'art. 2 della legge 633/1941 che, in particolare, sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Avv. Giuseppe Briganti
marzo 2010
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Come ormai noto, è stato approvato in data primo marzo 2010 il discusso Decreto Romani, ossia, secondo il comunicato del Governo, "un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/65 in materia di esercizio di attività televisiva, il cui obiettivo è creare un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione".
L'art. 4 del provvedimento (non ancora pubblicato in GU) fornisce oggi la seguente definizione di "servizio di media audiovisivo":
"1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto
la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi
al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche . Per
siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del
presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il
lave streaming, la trasmissione televisiva s u Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il
near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente
articolo".
Sempre secondo il citato art. 4 non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":
"- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la
radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di
contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di
interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale,
quali, a titolo esemplificativo :
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi
spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un
servizio non audiovisivo ;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di
fortuna ; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva".
Per "fornitore di servizi di media", secondo la disposizione citata, deve intendersi
"la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione ; sono escluse
dalla definizione di 'fornitore di servizi di media' le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi".
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In base all'articolo 6 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Stabilisce poi l'art. 7 della medesima legge che è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Secondo quanto previsto dall'art. 8, è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori (art. 10).
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Avv. Giuseppe Briganti
febbraio 2010
Risposte
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Il Tribunale di Milano ha oggi condannato tre dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione della privacy per non avere impedito nel 2006 la pubblicazione su YouTube del video del noto caso Vividown.
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