L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e conciliatore
professionista dal 2009. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it
dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie
informatiche e di Internet. E' autore di pubblicazioni giuridiche
e collabora con riviste giuridiche on-line e cartacee
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
Articoli
A partire dal prossimo ottobre sarà possibile monitorare le prestazioni della propria connessione ad internet da postazione fissa attraverso un software certificato e gratuito che il consumatore potrà utilizzare sul proprio personal computer.
«Si chiamerà "Misura Internet" il progetto, lanciato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni (FUB), che fornisce un innovativo strumento di controllo attraverso il quale il consumatore potrà avere maggiore consapevolezza delle prestazioni offerte dagli operatori e orientarsi tra le offerte di mercato, verificando di persona la qualità della propria linea e confrontandola con quella "promessa" dall'operatore al momento della stipula del contratto. Gli operatori saranno infatti tenuti ad indicare il valore della velocità minima di trasmissione dati dalla rete verso l'utente (download) oltre al valore di velocità massima teorica.
Il software messo a disposizione degli utenti, denominato NEMESYS, potrà essere scaricato gratuitamente dal sito www.misurainternet.it in via di realizzazione.
Il logo "Misura Internet" (con relativo link alla pagina di download) sarà pubblicato, oltre che sui siti dell'Autorità, della Fub e dell'Iscom (l'organo tecnico/scientifico che opera nell'ambito del Ministero dello Sviluppo economico), anche su quelli delle Associazioni dei consumatori (AA.CC.), in attuazione del protocollo d'intesa tra Agcom e Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) per migliorare trasparenza, completezza e adeguatezza delle condizioni precontrattuali e contrattuali rivolte agli utenti dei servizi di comunicazioni.
Al fine di favorire un corretto utilizzo del nuovo strumento di misura e di contribuire alla sua diffusione, è previsto, per metà settembre, un incontro con le AA.CC., già informate sulle finalità del software.
L'introduzione di questo innovativo sistema di monitoraggio è frutto dell'attività già svolta, in via sperimentale in quattro regioni italiane (Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto), dall'Agcom in collaborazione con la FUB per verificare la velocità di download e upload nel trasferimento dati e del ritardo di trasferimento per le connessioni internet da postazione fissa. I dati preliminari della verifica sperimentale sono consultabili sul sito www.agcom.it alla pagina relativa alla "Carta dei servizi e qualità dei servizi di comunicazione elettronica", sezione "Accesso a internet da postazione fissa"».
Fonte: www.agcom.it
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Annunciato lo scorso 4 agosto l'avvio del progetto Codice Azuni:
«Su iniziativa del Ministro Brunetta, è partita l'operazione "Codice Azuni" per promuovere un processo "dal basso" di raccolta e organizzazione delle principali regole e prassi della Rete.
Come fece il giurista sardo Azuni nel XIX secolo, l'obiettivo è individuare le "regole di navigazione" condivise a livello transanazionale, che consentano ad Internet di esprimere al meglio il suo potenziale di crescita e di garantire, in ogni luogo del mondo, il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.
A dare il via all'operazione è un primo documento "Codice Azuni - versione Beta": nello spirito di Internet, si dà voce agli utenti della Rete raccogliendo osservazioni, punti di vista, esperienze e proposte di tutti coloro che sono interessati a contribuire al dibattito sulla governance di Internet.
Per partecipare a questa prima fase che durerà un mese, l'indirizzo web è www.azunicode.it. Il prossimo appuntamento è a settembre».
L'obiettivo dell'iniziativa, viene precisato sul relativo sito web, «non è fare nuove norme ma costruire una tassonomia dei problemi percepiti e delle opportunità che offre la rete e successivamente una mappatura delle relative best practices mondiali».
...
Riprenderemo la nostra attività il 23 agosto 2010.
Per qualsiasi necessità è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it.
Vi risponderemo non appena possibile.
Prevede in proposito l'articolo 50 della legge 633/1941 sul diritto d'autore che se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
Occorre d'altra parte considerare anche i diritti dell'autore del soggetto.
Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
agosto 2010
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Il Garante per la protezione dei dati personali, come si legge nella newsletter dell'Autorità, è recentemente intervenuto per bloccare le videoriprese effettuate dalla titolare di una ditta che aveva installato una webcam all'interno di due negozi a scopo di sicurezza, ma senza rispettare le norme dello Statuto dei lavoratori che vietano il controllo a distanza dei dipendenti.
Intervenuto a seguito della segnalazione di un ex addetta ai punti vendita, il Garante ha accertato che il dispositivo era stato installato senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza e soprattutto senza rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori.
Norme che obbligano il datore di lavoro - nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di istallare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe - ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all'Ispettorato del lavoro.
La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere.
L'Autorità ha osservato, inoltre, si legge ancora nella newsletter, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".
Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, ha dunque disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all'autorità giudiziaria copia degli atti per l'accertamento di eventuali profili penali.
Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 340 del 19 luglio 2010
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