L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Articoli
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza 27/10/2015 depositata il 17/11/2015, conferma che l'attuale disciplina in materia di mediazione civile è conforme alla Costituzione:
nel senso che, una volta superato il vizio di eccesso di delega che aveva indotto l’intervento cassatorio della Corte costituzionale con la richiamata sentenza nr. 272 del 2012, non è dato rinvenire manifesti e significativi profili di violazione dell’art. 24 Cost. ovvero di altri parametri di rango costituzionale.
Il testo completo della sentenza qui
Studio legale Avv. Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
La Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza 10 settembre – 8 ottobre 2015, n. 40356) ha confermato la condanna per violenza privata (art. 610 cod. pen.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice privacy) inflitta a un uomo che, al fine di costringere una donna a intrattenere rapporti telematici con lui, aveva dapprima minacciato di divulgare su YouTube, e poi aveva effettivamente pubblicato on-line, ledendo così il diritto alla riservatezza dell’immagine, un video in cui la ragazza compariva con la gonna sollevata.
In particolare la Corte afferma che:
[…] Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l’autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita […]
[…] Nel reato di illecito trattamento di dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167 […] il concetto di nocumento è ben più ampio di quello di danno, volendo esso abbracciare qualsiasi effetto pregiudizievole che possa conseguire alla arbitraria condotta invasiva altrui. Nel richiedere appunto il nocumento, la legge vuole escludere dalla sfera del penalmente rilevante quelle condotte, pure intrusive, che tuttavia siano rimaste del tutto irrilevanti nelle loro conseguenze […]
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Pesaro-Urbino
Disponibili le slide dell'evento formativo dell'Ordine degli Avvocati di Urbino dello scorso 16 ottobre al quale l'Avv. Giuseppe Briganti ha partecipato come relatore.
Alcuni degli argomenti trattati:
procedure primarie di ADR (negoziazione, mediazione e arbitrato) e loro vantaggi;
stato della normativa in materia di mediazione e arbitrato;
Codice deontologico forense e procedimenti di mediazione e arbitrato;
mediation advocacy;
parametri forensi e ADR;
l'Avvocato-Mediatore e gli Avvocati di parte in mediazione;
l'Avvocato-Arbitro;
questioni applicative e giurisprudenza in materia di procedimento di mediazione: partecipazione personale delle parti e effettività del tentativo di conciliazione.
Per consultare le slide cliccare qui
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Pesaro-Urbino
E' entrato in vigore il 15/09/2015 il nuovo Regolamento Enac sui mezzi aerei a pilotaggio remoto (Edizione n. 2 del 16 luglio 2015).
Secondo l’articolo 743 del Codice della Navigazione rientrano nella nozione di aeromobile anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto.
Il Regolamento distingue i mezzi aerei a pilotaggio remoto in
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e
Aeromodelli.
I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all'impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca, costituiscono i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal Regolamento.
Gli Aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo. Pur tuttavia, il Regolamento contiene specifiche disposizioni e limitazioni applicabili all’impiego degli aeromodelli, per l’uso dello spazio aereo e a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei.
Il Regolamento si applica dunque alle operazioni dei SAPR di competenza Enac e alle attività degli Aeromodelli.
Specificamente, il Regolamento definisce Aeromodello il dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
Per Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) s'intende invece il mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.
Il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) viene definito come il sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.
L'art. 34 del Regolamento, in materia di protezione dei dati e privacy, prevede quanto segue:
1. Laddove le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'utilizzo di modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali.
In proposito si ricorda che le Autorità per la privacy europee, riunite nel "Gruppo Articolo 29", hanno recentemente adottato, in data 16/06/2015, un parere sull'impiego dei droni per tutti gli usi civili.
Il provvedimento, di cui è relatore il Garante italiano, dà indicazioni e raccomandazioni ai costruttori e agli operatori, al legislatore nazionale e europeo e ai regolatori del settore per la tutela della riservatezza delle persone.
Il WP29 chiarisce, in primo luogo, che non è l'impiego dei droni in sé ad essere problematico, quanto gli effetti potenzialmente invasivi che può produrre il loro uso e che sfuggono totalmente alla percezione delle persone. Nel caso dei droni poi, gli strumenti di tutela finora adottati risultano di ardua applicazione. A ciò si aggiunge l'attuale difficoltà di ricostruire con chiarezza la catena di responsabilità nell'utilizzo dei droni, ossia di chiarire chi fa cosa e per quali scopi: spesso i droni sono utilizzati da imprese che offrono servizi in "outsourcing" ad altri soggetti, i quali sono i veri titolari del trattamento ma non sempre hanno piena consapevolezza delle responsabilità derivanti.
Per questi motivi il WP29 ha indicato una serie di misure alle parti interessate.
Gli operatori avranno l'obbligo di fornire un'informativa tenendo conto delle peculiarità delle operazioni svolte. E' consigliato un approccio multilivello: dai classici cartelli, ove possibile, a informative pubblicate sui siti di ciascun operatore e/o a piattaforme uniche che raccolgano le informazioni sui voli – ad esempio su siti delle Autorità di aviazione competenti – fino all'adozione di misure per rendere il più possibile visibile e identificabile un drone. Gli operatori inoltre dovranno scegliere una tecnologia che limiti la raccolta e il trattamento dei dati a quelli indispensabili alle loro finalità e adottare idonee misure di sicurezza.
Al legislatore nazionale ed europeo e ai regolatori di settore il WP29 raccomanda l'introduzione e/o il rafforzamento di norme che consentano l'utilizzo dei droni nel rispetto dei diritti fondamentali; lo sviluppo e l'introduzione (in collaborazione con i rappresentanti dell'industria, i costruttori e gli operatori di settore) di criteri per la valutazione di impatto privacy; l'individuazione di modalità di cooperazione tra autorità di protezione dei dati e autorità per l'aviazione civile; l'utilizzo dei fondi di ricerca EU per l'individuazione di strumenti tecnologicamente adeguati per fornire l'informativa agli interessati e favorire l'identificazione dei droni.
Ai costruttori, infine, il WP29 raccomanda l'adozione di misure di privacy by default, la promozione di codici deontologici, l'adozione di misure per rendere il più possibile visibile e identificabile un drone.
Studio legale Avv. Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
Nuove vie per l'avvocato. La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale
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Sinossi
Per "Integrative Law" si intende una integrazione delle pratiche e dei metodi del sistema avversariale con approcci emergenti al diritto più umanistici e relazionali.
L'"Integrative Law Movement", di origine statunitense, include diversi modelli e pratiche, tra cui alcune forme di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), e viene definito anche in altri modi, come per esempio "Comprehensive Law Movement", o più semplicemente "Movimento".
Al cuore del Movimento vi è uno spostamento da un sistema legale focalizzato sulle differenze e sulle divisioni a un sistema che invece include e rispetta le opinioni, le prospettive e l'umanità delle persone coinvolte.
L'Integrative Law si fonda sul concetto che le questioni legali e le controversie sono parte di sistemi complessi e interconnessi.
Sono inclusi nel Movimento, per esempio:
il Diritto collaborativo (Collaborative law)
la Giustizia riparativa (Restorative justice)
la Mediazione trasformativa (Transformative mediation)
altre forme di mediazione focalizzate sulla relazione tra le parti
il Creative problem-solving nel diritto
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