L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 , n. 44
GU n. 73 del 29-3-2010
Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2010
Ai sensi del provvedimento, per servizio di media audiovisivo, ai fini del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, s'intende:
1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche.
Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita dal d.lgs. 177/2005 e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dal d.lgs. 177/2005.
Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":
i servizi prestati nell'esercizio di attivita' precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunita' di interesse;
ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
i servizi la cui finalita' principale non e' la fornitura di programmi;
i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente incidentale e non ne costituisce la finalita' principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva;
Per fornitore di servizi di media s'intende invece la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione;
sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi.
Leggi il testo del decreto legislativo 44/2010
Avv. Giuseppe Briganti
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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