L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Il decreto legislativo 206/2005 (Codice del Consumo, artt. 64-67) prevede in proposito un diritto di recesso uniforme in relazione ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e ai contratti a distanza. I contratti conclusi tramite Internet rientrano nella nozione legislativa di contratti a distanza.
Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dei locali commerciali, viene dunque sancito il diritto del consumatore di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi (art. 64).
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia poi confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento, specifica il testo legislativo, non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
Solo se espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione al professionista, entro il termine previsto, della merce ricevuta.
Avv. Giuseppe Briganti
aprile 2010
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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