Privacy e Internet: l'attivita' del Garante nel 2009 - Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

\\ Home Page : Articolo
Privacy e Internet: l'attivita' del Garante nel 2009
Di Admin (del 13/07/2010 @ 12:41:34, in diritto*internet, linkato 2483 volte)

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2010 ha presentato la Relazione sul 13mo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.

Per quanto riguarda Internet, la Relazione riassume come segue l'attività svolta dal Garante nel 2009:

8.5. informazioni e servizi online

Sono pervenute al Garante numerose segnalazioni allo scopo di ottenere la cancellazione di dati e di immagini personali diffusi e in vario modo reperibili su internet (ad es., su E-mule, Youtube, forum, blog) e reputati lesivi della sfera personale dei segnalanti.
Nei casi in cui ricorrevano i presupposti, e il titolare del trattamento del sito internet segnalato risultava residente in Italia, il Garante è intervenuto chiedendo e ottenendo la cancellazione dei dati personali eccedenti.
In numerosi casi, invece, da verifiche effettuate dall'Ufficio, è risultato che il titolare del trattamento del sito internet interessato non risiedeva in Italia: pertanto, non è stato possibile applicare le tutele previste dal Codice (art. 5, comma 1).
In queste situazioni, al fine di fornire comunque una tutela all'interessato, è stata fornita agli interessati l'indicazione del soggetto titolare, estratto dai registri "Whois", a cui il segnalante potesse direttamente richiedere la rimozione immediata dei contenuti ritenuti illeciti in quanto diffamatori. Ciò, in ottemperanza a una prassi nota come "notice and take down", riconosciuta sia negli Usa sia in ambito comunitario (cfr. Direttiva n. 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, recepita in Italia con il d.lgs. n. 70/2003).


In misura superiore rispetto all'anno precedente, nel 2009 sono pervenute segnalazioni con le quali si è lamentato il trattamento illecito dei dati personali su Facebook.
Al riguardo si è ritenuto in via preliminare che, ove le immagini e le informazioni restino all'interno di un profilo o di un gruppo chiuso, il trattamento rientra tra quelli per fini esclusivamente personali, non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione, indicati all'art. 5, comma 3, del Codice, e perciò esclusi dall'applicazione della disciplina codicistica; qualora, invece, le informazioni siano visibili in rete in modo libero, e rinvenibili anche tramite i comuni motori di ricerca, poiché si tratta di diffusione, è da ritenersi applicabile integralmente il Codice.
In questo quadro l'Autorità, in un'ottica di collaborazione, in un caso ha contattato il titolare del trattamento (Facebook), chiedendo e ottenendo la rimozione dell'indirizzo dell'abitazione della protagonista di uno spot televisivo, indirizzo che era liberamente rinvenibile all'interno di un gruppo aperto.
Inoltre sono state ritenute fondate due segnalazioni con cui veniva lamentato che alcuni giornali ed emittenti televisive, a corredo della notizia del decesso di due persone, avevano pubblicato fotografie acquisite direttamente da Facebook, attribuendole erroneamente, per pura omonimia, ai deceduti. L'Autorità ha riscontrato in siffatte pubblicazioni una violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati (Provvedimenti 6 maggio 2009 [doc. web nn. 1615317 e 1615339]).
In seguito a queste due segnalazioni, il Garante ha inviato una lettera all'Ordine nazionale dei giornalisti e alla Federazione italiana editori giornali richiamando l'attenzione sui rischi dell'uso della rete internet come fonte di informazioni e di dati personali.
Nel quadro delle medesime problematiche è stata esaminata anche la segnalazione di un professore universitario che ha lamentato un trattamento illecito di dati personali in relazione alla diffusione, nel corso di alcune edizioni di un telegiornale, di una sua fotografia associata al nome di uno sconosciuto, proclamatosi su Facebook vincitore al concorso Superenalotto.
L'Ufficio, in considerazione del fatto che l'emittente televisiva ha assicurato di non diffondere  in futuro la fotografia, non ha ritenuto di intervenire con un provvedimento inibitorio (Nota 24 settembre 2009).
Infine, in seguito alla creazione di un gruppo choc contro i bambini down apparso su Facebook in cui appariva anche la foto di un neonato con una scritta ingiuriosa sulla fronte il Garante è intervenuto con un comunicato stampa (22 febbraio 2010), invitando i mezzi di informazione che avevano ripreso la foto a non rendere in alcun modo riconoscibile il bambino oggetto dello sfregio.

Anche nel 2009 il Garante ha ricevuto diverse segnalazioni e ricorsi concernenti la libera disponibilità degli archivi storici online.
Il Garante ha al riguardo rilevato che la diffusione, sul sito internet di un quotidiano online, di un articolo contenente informazioni su fatti anche molto delicati e piuttosto risalenti nel tempo, parte integrante dell'archivio storico della testata, non integrava un illecito trattamento di dati personali.
L'articolo infatti era riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico, sia con riferimento al tempo della pubblicazione, sia attualmente per ricerche relative alla vicenda in questione.
In altri casi invece il Garante, tenendo conto delle peculiarità del funzionamento della rete, che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti, e in considerazione del tempo trascorso, ha ritenuto che una perenne associazione all'interessato della vicenda stessa può comportare  un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti.
L'Autorità in alcuni provvedimenti ha indicato pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, che la pagina web contenente i dati personali del ricorrente (qual è il suo nominativo) sia sottratta alla diretta individuabilità all'atto della ricerca sui comuni motori di ricerca, pur restando tale pagina inalterata nel contesto dell'archivio e consultabile telematicamente accedendo all'indirizzo web dell'editore (Provv. 25 giugno 2009 [doc. web. n. 1635966], Provv. 8 aprile 2009 [doc. web n. 1617673], Provv. 19 novembre 2009 [doc. web n. 1689109], Provv. 22 dicembre 2009 [doc. web n. 1695208]).
In altri casi, invece, il Garante ha ritenuto legittimo il trattamento di dati personali effettuato mediante la riproposizione online dell'articolo, in quanto riferito a fatti di persistente interesse pubblico, non ravvisando, pertanto, ragioni per sottrarre l'articolo stesso alla disponibilità dei motori di ricerca.
In particolare, il Garante (Provv. 22 maggio 2009 [doc. web n. 1635938]) ha dichiarato infondato il ricorso di un politico candidato alle elezioni europee, volto ad ottenere il blocco dei dati personali, pubblicati sul sito di un quotidiano online, e relativi alla sua passata attività politica a livello locale e nazionale. Il Garante, infatti, ha ricordato che "rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano (...) di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie, in particolare nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica" (art. 6 del codice di deontologia).

Nel 2009 si è constatata una maggiore sensibilità degli utenti del web, nel vigilare e segnalare all'Autorità la non conformità di siti internet alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Sono infatti pervenute diverse segnalazioni relative sia alle informazioni rese agli interessati, sia alle modalità di acquisizione del consenso mediante l'utilizzo di form online. Spesso, infatti, le informative pubblicate sui siti sono risultate non sufficientemente chiare  e in diversi casi si è riscontrato che la modulistica da compilare per il rilascio del consenso al trattamento dei propri dati è stata predisposta con formulazioni generiche tese a ricomprendere più finalità, tra loro diverse e spesso incompatibili.
L'Autorità ha quindi proceduto alla verifica della conformità dei trattamenti effettuati e talvolta, d'ufficio, delle modulistiche pubblicate sul web. Le risultanze di tali accertamenti hanno determinato, per l'anno di riferimento, l'emanazione di due provvedimenti contenenti divieto di ulteriore trattamento dei dati e prescrizioni dirette ai titolari del trattamento.
In particolare, a seguito di una segnalazione e al successivo accertamento ispettivo svolto dal Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza in ordine al servizio di biglietteria messo a disposizione su un sito web, è risultato che veniva effettuata la raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei dati personali dei clienti in relazione a diverse finalità e veniva richiesto un unico consenso indicato come obbligatorio ai fini della registrazione. Il medesimo consenso veniva inoltre richiesto anche con riguardo ai trattamenti effettuati per adempiere  alle obbligazioni contrattuali.
Al riguardo con provvedimento del 5 marzo 2009 [doc. web n. 1615731], l'Autorità ha essenzialmente ribadito che il titolare del trattamento può prescindere dal consenso per i trattamenti effettuati per eseguire contratti di cui è parte l'interessato (art. 24, comma 1, lett. b ), del Codice); il consenso, invece, deve essere specificamente acquisito relativamente ai trattamenti per finalità di profilazione e marketing (art. 23, comma 3 del Codice).
Il Garante, nel suddetto provvedimento, in particolare ha prescritto l'adozione di alcune modifiche al modello per la manifestazione del consenso del trattamento dei dati, affinché quest'ultimo possa essere prestato dagli interessati distintamente per ciascuna diversa finalità perseguita.
Inoltre, si segnala che da accertamenti di carattere ispettivo, è risultato che una società fornitrice di energia raccoglieva, conservava e elaborava dati personali dei clienti in relazione a diverse finalità, tra le quali la realizzazione di attività di vendita o di collocamento di prodotti/servizi, l'analisi delle abitudini e scelte di consumo, nonché l'invio di materiale pubblicitario, anche da parte di terzi, richiedendo, però, un unico consenso.
Quindi con provvedimento del 16 dicembre 2009 [doc. web n. 1688999], accertati l'illiceità e il carattere sistematico del trattamento dei dati personali effettuato dalla società, i l Garante ha vietato l'ulteriore trattamento risultato illecito, e stabilito un termine per documentare l'avvenuta modifica del modello di raccolta del consenso.

 

Fonte: www.garanteprivacy.it


A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti,
avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 



Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo Articolo  Storico Storico Stampa Stampa
Al momento non e' possibile inserire commenti


Attenzione: questo sito a breve non sara' piu' aggiornato. Visita anche il nuovo sito dello Studio legale!

Cerca

Ci trovi anche su Facebook


Consulenza legale semplice

anche via e-mail o Skype. Maggiori informazioni - Risposte gratuite

Sezioni e articoli

Titolo
adr (4)
arbitrato (2)
articoli (2)
avvisi (12)
comprehensivelaw (6)
conciliazione e mediazione (47)
consulenza e assistenza legale (1)
consulenza legale e formazione internet (4)
consulenza legale e formazione privacy (35)
contatti e recapiti (1)
contenuti giuridici (1)
contratti-tipo (1)
convenzioni (2)
curriculum vitae (21)
deontologia forense (1)
diritto*internet (94)
domiciliazioni e collaborazioni (1)
formazione giuridica (3)
giurisprudenza (12)
informativa privacy (1)
materie trattate (1)
newsletter (1)
note legali (1)
parere pro veritate (1)
pubblicazioni (15)
pubblicita' avvocati (1)
redazione atti avvocati (1)
redazione contratti (1)
redazione lettere e atti (1)
ricerche giuridiche (1)
risposte (47)
separazione-divorzio (1)
tariffe professionali (1)
tutela siti web (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024

Gli interventi piu' cliccati

Ultimi commenti:



Risolvi semplicemente, rapidamente e con costi contenuti una controversia

con uno dei mezzi di risoluzione alternativa delle liti (ADR) messi a disposizione dallo Studio legale. Maggiori informazioni


Link Utili

Titolo
Iusreporter.it - Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie

newsletter e social

Abbonati alla newsletter!


Contatti e indicazioni

Studio Legale Briganti Pesaro Urbino
Via R. Ruggeri, 2/A
61033 Fermignano (Pesaro - Urbino) ITALY (UE)
Tel. (+39) 0722 6530891
Cell. 338 9911553
Fax (+39) 0722 654502
Skype: gbriganti
E-mail
avv.briganti@iusreporter.it
Web
avvbriganti.iusreporter.it

Come raggiungerci, qr-code e altri recapiti

P.Iva 02088200411
Assicurazione resp. prof.: polizza Generali n. 270872664
Ordine degli Avvocati di Urbino - Num. iscr. Albo: 182

Contatta lo Studio senza impegno!

- puntuali pareri legali on-line, telefonici o in studio in tempi rapidi
- tariffe chiare
- informazioni accessibili e complete


Alcune pubblicazioni

Nuove vie per l'avvocato.
La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo su Amazon

La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico
Libro di Giuseppe Briganti
Disponibile su Amazon

Avvocato non solo "guerriero"
altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale"

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo gratuitamente su Lulu

Risorse


Translate

Translate with Google

Feed

Il feed RSS del sito



29/03/2024 @ 08:25:21
script eseguito in 349 ms