L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Il Garante per la protezione dei dati personali, come si legge nella newsletter dell'Autorità, è recentemente intervenuto per bloccare le videoriprese effettuate dalla titolare di una ditta che aveva installato una webcam all'interno di due negozi a scopo di sicurezza, ma senza rispettare le norme dello Statuto dei lavoratori che vietano il controllo a distanza dei dipendenti.
Intervenuto a seguito della segnalazione di un ex addetta ai punti vendita, il Garante ha accertato che il dispositivo era stato installato senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza e soprattutto senza rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori.
Norme che obbligano il datore di lavoro - nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di istallare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe - ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all'Ispettorato del lavoro.
La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere.
L'Autorità ha osservato, inoltre, si legge ancora nella newsletter, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".
Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, ha dunque disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all'autorità giudiziaria copia degli atti per l'accertamento di eventuali profili penali.
Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 340 del 19 luglio 2010
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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