Mediazione civile: escluse le procedure (solo) telematiche?! - Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Mediazione civile: escluse le procedure (solo) telematiche?!
Di Admin (del 20/09/2010 @ 12:13:41, in conciliazione e mediazione, linkato 2477 volte)

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Tra le anticipazioni che circolano in questi giorni circa la prossima emanazione da parte del Ministero della Giustizia dell'atteso regolamento previsto dal decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale, vi è anche quella secondo cui rimarrebbe esclusa la possibilità, da parte dell'organismo di mediazione, di utilizzare solo il canale telematico per lo svolgimento della procedura.

Tale esclusione, ove confermata, a parere dello scrivente si porrebbe in contrasto con diverse previsioni, sia italiane che europee, che invece negli ultimi anni hanno inteso favorire, per ottime ragioni, le procedure conciliative on-line, soprattutto per quanto riguarda il commercio elettronico e i consumatori.


Innanzitutto, si ricorda che è lo stesso d.lgs. 28/2010 (art. 3) a prevedere che la procedura di composizione extragiudiziale possa svolgersi anche secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo di mediazione (senza distinguere se "in tutto" o "in parte"). Il regolamento dell'organismo di mediazione dovrà in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto. Specifica l'art. 16 del d.lgs. 28/2010 che nel regolamento dell'organismo di mediazione devono essere previste, fermo quanto stabilito dal medesimo provvedimento, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati.

Con specifico riguardo alla composizione delle controversie nel commercio elettronico, l'art. 19 del decreto legislativo 70/2003 stabilisce che, in caso di lite, al prestatore e al destinatario del servizio della società dell'informazione è riconosciuto il potere di adire anche organi di composizione extragiudiziale, operanti anche per via telematica.

L'art. 19 di cui sopra costituisce attuazione in Italia della corrispondente disposizione della direttiva 2000/31/CE (art. 17), secondo cui:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la loro legislazione non ostacoli l'uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale.

2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte.

3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell'informazione nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico".


Si ricorda inoltre che, con riferimento ai consumatori, il Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005) prevede espressamente che nei rapporti tra consumatore e professionista le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica (art. 141).


La raccomandazione europea 2001/310 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo - concernente gli organi responsabili delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo i quali si adoperano per risolvere la lite facendo incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo - afferma del resto chiaramente, con specifico riferimento all'e-commerce (considerando 6) quanto segue:

"Il commercio elettronico facilita le transazioni transfrontaliere tra le aziende e i consumatori. Tali transazioni hanno spesso un valore esiguo e che quindi la risoluzione di qualsiasi controversia deve essere semplice, rapida e poco onerosa. Le nuove tecnologie possono contribuire allo sviluppo di sistemi elettronici di composizione delle controversie costituendo un organismo volto a risolvere efficacemente le controversie che interessano diverse giurisdizioni senza il bisogno di una comparizione fisica delle parti e andrebbero quindi incoraggiati mediante principi volti ad assicurare standard coerenti e affidabili atti a suscitare la fiducia degli utenti".


Escludere, con riferimento in particolare a liti quali quelle del commercio elettronico B2C, spesso caratterizzate dal modesto valore economico, oltre che da elementi di internazionalità, la possibilità di usufruire di procedure di mediazione che si svolgono (interamente) on-line, non andrebbe di certo a vantaggio di una "semplice, rapida e poco onerosa" risoluzione della controversia.

Per un approfondimento sulla mediazione on-line si rimanda a G. Briganti, Composizione extragiudiziale delle controversie nel commercio elettronico B2C, con particolare riferimento alla mediazione on-line, di prossima pubblicazione.

Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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