L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Tra le anticipazioni che circolano circa la prossima emanazione da parte del Ministero della Giustizia dell'atteso regolamento previsto dal decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale, vi è anche quella secondo cui rimarrebbe esclusa la possibilità, da parte dell'organismo di mediazione, di utilizzare solo il canale telematico per lo svolgimento della procedura.
Tale esclusione, ove confermata, come già rilevato, a parere dello scrivente si porrebbe in contrasto con diverse previsioni, sia italiane che europee, che invece negli ultimi anni hanno inteso favorire, per ottime ragioni, le procedure conciliative on-line, soprattutto per quanto riguarda il commercio elettronico e i consumatori.
La "stravaganza" della scelta del Ministero è stata rilevata anche dal CNF, con il documento inviato all'ufficio legislativo di via Arenula lo scorso 6 ottobre.
Infatti, come si legge nel comunicato diffuso dal CNF:
« Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in "maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr"; oltretutto, senza "copertura" della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni "stravaganti". Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva "l'assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l'opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti". Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria ».
Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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