L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
(Copyright Immagine
Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
Si segnala in materia il
Parere 2/2010 sulla pubblicità comportamentale online
del GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI
adottato il 22 giugno 2010
Sintesi del parere
« La pubblicità comportamentale prevede il tracciamento degli utenti durante la navigazione in rete e, nel tempo, la creazione di profili che vengono successivamente utilizzati per fornire agli utenti contenuti pubblicitari che rispondono ai loro interessi. Pur senza mettere in discussione i vantaggi economici derivanti dalla pubblicità comportamentale a favore delle parti interessate, il Gruppo di lavoro articolo 29 è del fermo parere che tale pratica non debba essere attuata a spese del diritto della persona al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati. Il quadro normativo dell'Unione europea in materia di protezione dei dati, che stabilisce garanzie specifiche, deve essere rispettato. Al fine di agevolare e promuovere l'ottemperanza a tali norme, il presente parere precisa il quadro giuridico applicabile ai soggetti coinvolti nella pubblicità comportamentale.
In particolare, nel parere si rileva che i fornitori di reti pubblicitarie sono vincolati all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ("direttiva e-privacy"), secondo il quale la collocazione di marcatori ("cookie") o di dispositivi analoghi nelle apparecchiature terminali degli utenti oppure la raccolta di informazioni mediante detti dispositivi è consentita solo previo consenso informato degli utenti. Si sottolinea che le impostazioni dei motori di ricerca ("browser") e i meccanismi di "opt-out" attualmente disponibili trasmettono il consenso soltanto in circostanze assai limitate. Si invitano quindi i fornitori di reti pubblicitarie a provvedere alla creazione di meccanismi di "opt-in" preliminare che richiedano un'azione positiva dell'interessato da cui risulti la volontà di ricevere cookie o dispositivi analoghi e di accettare il conseguente monitoraggio del comportamento di navigazione ai fini della trasmissione di pubblicità personalizzata. Nel parere si ritiene che l'accettazione dei singoli utenti a ricevere un cookie possa comportare anche l'accettazione delle letture successive del cookie e, quindi, del monitoraggio del comportamento di navigazione in rete. Pertanto, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, non sarebbe necessario chiedere il consenso per ogni lettura dei cookie. Tuttavia, affinché gli interessati siano costantemente tenuti al corrente del monitoraggio, i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero: i) limitare nel tempo la portata del consenso; ii) offrire la possibilità di revocarlo con facilità; iii) creare strumenti visibili che appaiano durante il monitoraggio. Questo approccio consentirebbe di risolvere il problema del sovraccarico di messaggi agli utenti, assicurando nel contempo che l'invio dei cookie e il conseguente monitoraggio del comportamento di navigazione in rete ai fini della trasmissione di pubblicità personalizzata abbiano luogo solo con il consenso informato dell'interessato.
Poiché la pubblicità comportamentale si fonda sull'uso di identificatori che consentono la creazione di profili utente molto dettagliati, considerati nella maggior parte dei casi dati personali, si applica anche la direttiva 95/46/CE. Il presente parere contiene indicazioni sul modo in cui i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero conformarsi agli obblighi derivanti da tale direttiva, con specifico riferimento ai diritti di accesso, rettifica, cancellazione, conservazione, ecc. Dato che gli editori possono assumere alcune responsabilità per il trattamento dei dati effettuato ai fini della pubblicità comportamentale, nel parere si invitano gli editori a condividere con i fornitori di reti pubblicitarie la responsabilità di informare gli interessati, e si incoraggiano creatività e innovazione in questo settore. Considerata la natura della pubblicità comportamentale, il rispetto dei requisiti di trasparenza è una condizione essenziale affinché le persone possano esprimere il consenso alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali ed effettuare una scelta reale. Il parere stabilisce gli obblighi informativi dei fornitori di reti pubblicitarie e degli editori nei confronti degli interessati, con riferimento, in particolare, alla direttiva e-privacy, la quale esige che l'utente sia informato "in modo chiaro e completo".
Il parere analizza e precisa gli obblighi stabiliti dal quadro normativo applicabile, ma non indica come adempiervi sotto il profilo tecnologico. Per contro, in diversi settori invita l'industria ad avviare un dialogo con il Gruppo di lavoro articolo 29 nella prospettiva di proporre strumenti tecnici e di altro tipo per conformarsi quanto prima al quadro normativo descritto nel parere stesso. A tal fine, il Gruppo di lavoro articolo 29 contatterà le parti interessate per ottenere contributi. I soggetti che non verranno esplicitamente consultati potranno inviare le loro osservazioni alla segreteria del Gruppo di lavoro articolo 29 ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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