L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Cassazione civile, sez. I, 19 dicembre 2008, n. 29774:
« ...Occorre premettere che questa Corte ha avuto occasione di chiarire che in tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sè e per sè un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 12, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100, della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo (ex plurimis Cass. 16888/06; Cass. 17903/04; Cass. 1264/88; Cass. 841/72).
Proprio in ragione della natura distintiva della testata, questa Corte ha ritenuto in diverse occasioni di fare riferimento ai criteri stabiliti in tema di segni distintivi dell'impresa e dei suoi prodotti. A tale proposito, si è,ad esempio, precisato che "anche un titolo generico o meramente descrittivo può acquistare una funzione individualizzatrice se, per l'uso che di quel titolo sia stato fatto in relazione ad una certa opera, per il tempo in cui ciò si è verificato e per la notorietà che l'opera ha acquistato presso il pubblico, si determini diffusamente un fenomeno di associazione" che porta i fruitori dell'opera a collegare all'opera stessa quelle parole e quei segni, pure in sè privi di particolare originalità, dei quali il titolo si compone. (Cass. 1636/06).
Ne consegue, che "un titolo da principio dotato di una capacità distintiva debole, perchè costituto da una combinazione di parole ed altri segni grafici di significato relativamente comune, acquisti, per effetto dell'uso protratto nel tempo e del conseguente fenomeno di associazione cui dianzi si è fatto cenno, una valenza più forte" (Cass. 1636/06).
Nel caso inverso, invece, in cui la testata abbia una capacità distintiva debole, il problema della sua contraffazione va valutato tenendo conto del fatto che anche una modesta modifica apportata dalla testata concorrente potrebbe impedire pericolo di confusione tra i due segni distintivi... »
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