L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Come si legge nella newsletter del Garante privacy n. 346 del primo marzo 2011, il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali.
Il Garante privacy ha avuto occasione di chiarire quanto sopra decidendo sul ricorso di un dipendente, il quale chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel PC. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.
Nel corso dell'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.
Il Garante privacy, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, si legge ancora nella newsletter, non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy.
L'Autorità ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. L'acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.itVisita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
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