L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Con il D.M. 44/2011 vengono dettate le nuove regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il nuovo Regolamento prevede in particolare l'utilizzo della PEC.
Secondo l'art. 13 del Regolamento, per esempio:
1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono
trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti
privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata
risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici,
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio
destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
L'art. 20 del Regolamento fissa i requisiti della casella di PEC:
1. Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto
abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto
ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della
posta elettronica certificata», e' tenuto ad adottare software
antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta
elettronica indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale
informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di
virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di
software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di
posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni
mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
al dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui
all'articolo 34.
5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio
automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella
di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva
disponibilita' dello spazio disco a disposizione.
6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire dall'1 al
31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la
modifica dell'indirizzo si renda necessaria per cessazione
dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 febbraio 2011 , n. 44
Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24
(G.U. 89 del 18/04/2011)
Leggi il testo completo del provvedimento su IRDoc
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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