L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Prescrizioni del Garante privacy 22/04/2010:
« Come già affermato da questa Autorità nel provvedimento del 25 giugno 2002 (doc. web n. 29864), anche l'indirizzo e-mail di una persona fisica è da considerarsi un dato personale. Difatti, gli indirizzi e-mail [...] e [...], pur rappresentando un mezzo utilizzato dall'impresa per raccogliere gli ordini della clientela, contengono il nome e cognome delle signore [...] e sono ad esse comunque riferibili da oltre un decennio. L'indirizzo e-mail attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni determina quindi una legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza, ma non garantisce la confidenzialità dei messaggi inviati e ricevuti tramite lo stesso, poiché l'account ad esso riferibile può essere eccezionalmente nella disponibilità di accesso da parte del datore di lavoro qualora ciò si renda necessario per improrogabili esigenze aziendali, come emerge anche nella deliberazione del 1 marzo 2007 (doc. web n. 1387522), con la quale questa Autorità ha indicato le linee guida per un corretto uso della posta elettronica e di Internet nell'ambito dei rapporti lavorativi.
Come è risultato dalla documentazione acquisita, lo stesso regolamento interno relativo all'uso degli strumenti elettronici messi a disposizione dalla [...] s.r.l., chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica è fornito dall'azienda al dipendente per realizzare "le sole finalità istituzionali dell'azienda", tuttavia la presenza di un disciplinare aziendale relativo all'uso della posta elettronica e di Internet da parte dei dipendenti, non esclude che all'interno della corrispondenza scambiata tramite gli account aziendali possano essere anche presenti contenuti di natura strettamente personale e quindi anche dati riferibili a terzi.
Conseguentemente, l'esigenza di tutela si estende anche nei confronti di coloro che inviano i messaggi (di qualunque contenuto, privato o lavorativo) che possono ritenere che il destinatario degli stessi sia esclusivamente una determinata persona.
L'interesse alla tutela dei dati personali delle persone coinvolte (ex dipendenti della [...] s.r.l. e terzi mittenti di e-mail) deve, in una corretta ottica di bilanciamento, essere contemperato con l'interesse della [...] s.r.l. a gestire le informazioni indispensabili all'efficiente attività aziendale, soprattutto in considerazione del fatto che gli indirizzi e-mail delle segnalanti erano utilizzati anche per raccogliere gli ordini della clientela.
Da quanto sopra evidenziato discende dunque la necessità che la [...] s.r.l. proceda alla disattivazione di tutti gli account di posta elettronica appartenenti al dominio [...].it, attribuiti a soggetti che non fanno parte dell'attuale organizzazione imprenditoriale della società, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In detto periodo la società dovrà inoltre predisporre un sistema idoneo ad informare i terzi mittenti delle comunicazioni che tutti gli account del dominio [...].it, riferibili ad ex dipendenti dell'[...] s.r.l. che non svolgano attività lavorativa per conto della [...] S.r.l., saranno disattivati, con l'invito, quindi, ad inoltrare la corrispondenza di lavoro ad un indirizzo di posta elettronica alternativo ».
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