L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce, come riportato nella newsletter dell'Autorità del 4 luglio 2012, che sulle buste utilizzate dall'Inps per l'invio di documentazione sanitaria non deve essere riportata alcuna indicazione che possa rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute dei destinatari.
Il Garante è intervenuto a seguito della segnalazione di un cittadino che si era visto recapitare da una filiale dell'Istituto di previdenza il verbale di accertamento dell'invalidità civile all'interno di un plico sul quale era stampato un timbro con dettagli che rendevano esplicita la sua condizione.
L'Autorità ha ricordato che la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che i plichi postali non devono recare, sulla parte esterna, segni o indicazioni tali da consentire a soggetti estranei di desumere il contenuto delle comunicazioni o degli atti in essi inseriti e dalle quali possano evincersi, anche indirettamente, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute del destinatario.
Dopo l'intervento del Garante, si legge ancora nella newsletter dell'Autorità, l'ente previdenziale ha provveduto a modificare le sue procedure e ha disposto che sulle buste utilizzate per l'invio di documentazione sanitaria sia apposto unicamente il timbro della filiale Inps mittente, senza alcuna altra formula o indicazione di dettaglio.
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