L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
(Copyright Immagine
Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
Sito web: può essere equiparato alla “stampa”? Non sempre, secondo il Tribunale di Catania
Secondo il Tribunale per il Riesame di Catania (Trib. Catania, V Sez. pen., 30/06/2008), le disposizioni della legge 62/2001 sull'editoria, la quale fornisce la nozione di “prodotto editoriale”, vanno riferite ai soli “giornali on-line” o comunque ai siti qualificabili quale “testata giornalistica” ove l'informazione, quale interesse generale della collettività, è espressione del diritto di cronaca e di critica come ulteriore accezione della libertà di espressione sancita al primo comma dell'art. 21 della Costituzione
“ed il fatto che vi siano elementi di sovrapponibilità tra talune pubblicazioni a stampa e determinati siti web, ciò non significa che qualsiasi 'pagina web' possa analogicamente fruire delle guarentigie di cui gode 'la stampa cartacea' solo perché Internet è per sua natura veicolo di 'informazioni' (o meglio strumento di comunicazione), giacché non tutti i 'dati' immessi sulla rete hanno di per sé 'natura informativa'”.
Con la conseguenza, prosegue il Tribunale, anche alla luce della ratio legis sottesa alla legge 62/2001 ed a quella sulla stampa, che non può ritenersi, sic et simpliciter, una equiparazione della “diffusione telematica di notizie” alla “stampa”.
Ciò posto, afferma il Tribunale di Catania, le pagine web qualificabili come “forum”, ossia come aree di discussione in seno alle quali qualunque utente è libero di esprimere il proprio pensiero senza necessariamente offrire “informazione”, costituiscono solo una “modalità” (pagina elettronica) di espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancita al primo comma dell'art. 21 Cost.
In altre parole, il Tribunale non ritiene che le espressioni contenute nei forum aperti su un sito web costituiscano manifestazione della “libertà di stampa” in conseguenza del mezzo di diffusione utilizzato per veicolare le proprie opinioni e, pertanto, il fondamento della non sequestrabilità della “stampa” ricavabile dai commi 3 e 4 dell'art. 21 Cost. non risulterebbe applicabile in relazione ai forum on-line.
Per maggiori informazioni sulla vicenda e per il testo integrale del provvedimento, leggi questo post su Iusreporter.it
www.iusreporter.it - Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie
Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Questo post è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.