Privacy: come tutelare i propri diritti innanzi al tribunale - Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Privacy: come tutelare i propri diritti innanzi al tribunale
Di Admin (del 28/01/2009 @ 12:25:52, in risposte, linkato 2083 volte)

Legge (Copyright immagine dynamix) Secondo quanto disposto dall'art. 145 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003), i diritti previsti in favore dell'interessato dall'articolo 7 del Codice possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria (tribunale) o con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

(Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.)

 


L'art. 152 del Codice disciplina il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, prevedendo un procedimento instaurabile con ricorso innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Si tratta, nelle intenzioni del Legislatore, di un procedimento molto snello, che tuttavia assicura pienamente alle parti le dovute garanzie, strutturato in modo da assicurare in tempi brevi la decisione.


Il procedimento

Secondo quanto disposto dall'art. 152 del Codice, dunque, tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del Codice della privacy, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per tutte le controversie di cui sopra l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

Se è presentato avverso un provvedimento del Garante, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.

Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.


La sentenza

Con la sentenza il giudice
, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile,

  • accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte,
  • prescrive le misure necessarie,
  • dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto,
  • e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.




Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it


gennaio 2009

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