L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Il reato di diffamazione, che può essere naturalmente commesso anche tramite Internet, pubblicando per esempio post o messaggi su blog, newsgroup, forum, social network come Facebook o MySpace, è punito dall'art. 595 del Codice penale:
"Diffamazione.
[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
[II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
[III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
[IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate".
Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace, si applica invece la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro o la sanzione della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (art. 597 Cod. pen.).
E' possibile richiedere anche il risarcimento dei danni patiti.
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
ottobre 2009
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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