Mediazione civile e commerciale: via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale - Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e conciliatore professionista dal 2009. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie informatiche e di Internet. E' autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche on-line e cartacee
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Mediazione civile e commerciale: via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale
Di Admin (del 29/10/2009 @ 14:01:27, in conciliazione e mediazione, linkato 1362 volte)
Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)

Annunciato il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo presentato dal ministro della Giustizia Angelino Alfano sulla mediazione civile e commerciale, in attuazione della riforma del processo civile.

"Una straordinaria innovazione - ha affermato il guardasigilli - che introduce un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo" (fonte: Giustizia Newsonline).

 

Secondo quanto si legge su www.giustizia.it, queste le caratteristiche principali dell'istituto:

 

- LA MEDIAZIONE MIRA A INDURRE LE PARTI AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO IN FUNZIONE DEI LORO INTERESSI

 

- IN ALCUNE MATERIE PARTICOLARMENTE CONFLITTUALI LA MEDIAZIONE SARA' OBBLIGATORIA PRIMA DI POTER AVVIARE UN GIUDIZIO CIVILE IN TRIBUNALE. In particolare ciò vale per le controversie in materia di:

condominio;

locazione;

responsabilità medica;

contratti bancari, finanziari e assicurativi

 

- IN TUTTE LE ALTRE MATERIE LA MEDIAZIONE SARA' RIMESSA A UNA VOLONTARIA SCELTA DELLE PARTI

 

- NEL CORSO DEL PROCESSO IL GIUDICE POTRA' SEMPRE INVITARE LE PARTI AD ESPERIRE LA MEDIAZIONE

 

- GLI ORDINI PROFESSIONALI POTRANNO COSTITUIRE ORGANISMI DI MEDIAZIONE NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA

 

- IL MEDIATORE SARA' UN PROFESSIONISTA CON REQUISITI DI TERZIETA'

 

- L'ORGANISMO DOVE IL MEDIATORE PRESTERA'  LA SUA OPERA SARA' VIGILATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

- QUALORA L'ACCORDO TRA LE PARTI NON SIA RAGGIUNTO, IL MEDIATORE FORMULERA' UNA PROPOSTA FINALE DI RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA, CHE POTRA' ESSERE ACCETTATA O MENO DALLE PARTI

 

- SE LA SENTENZA CHE POI SARA' EMANATA DAL GIUDICE CORRISPONDERA' ALLA PROPOSTA FINALE DEL MEDIATORE, LE SPESE DEL PROCESSO SARANNO POSTE A CARICO DELLA PARTE CHE HA RIFIUTATO LA SOLUZIONE CONCILIATIVA

 

- MASSIMA RISERVATEZZA RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI RESE DALLE PARTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, CHE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE NEL PROCESSO

 

Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.

 

Si ricorda che il decreto legislativo in parola costituisce attuazione della delega contenuta nella legge 18 giugno 2009, n. 69:

Articolo  60

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione , finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione , nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

Lo schema di decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale presentato dal Ministro della Giustizia (su www.helpconsumatori.it)



 

Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore professionista

 

Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.


Aggiornamenti sulla mediazione sul sito dell'Avv. Giuseppe Briganti

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