Mediazione civile e commerciale: come si diventera' mediatori? - Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Mediazione civile e commerciale: come si diventera' mediatori?
Di Admin (del 30/10/2009 @ 14:13:58, in conciliazione e mediazione, linkato 23468 volte)
Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)

Attenzione: una versione aggiornata al novembre 2010 di questo articolo è disponibile cliccando qui!


A fronte del grande interesse suscitato dal tema della mediazione civile e commerciale, si cercherà di chiarire quali saranno i requisiti richiesti per esercitare l'attività di mediatore.


In breve:

 

- il procedimento di mediazione civile e commerciale sarà gestito da appositi organismi iscritti in apposito registro presso il Ministero della Giustizia

- sino all'emanazione di specifici decreti si applicheranno provvisoriamente, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n . 222 e n . 223 sulla conciliazione nelle controversie societarie 

- il soggetto provvisto dei requisiti richiesti per diventare mediatore, di cui si dirà, potrà operare solo se iscritto nelle liste degli organismi di mediazione

- si legge in proposito su www.giustizia.it (sito nel quale potranno essere reperite ulteriori informazioni sulla conciliazione societaria):


<<L'Organismo di conciliazione.

Secondo il Regolamento ministeriale n. 222 del 2004, al fine di garantire la competenza, l'imparzialità ed il possesso delle strutture necessarie al corretto svolgimento del procedimento, è escluso che l'organismo di conciliazione possa essere una persona fisica: dovrà essere una entità plurisoggettiva.

Il legislatore, e questa è una importante novità, ha posto sullo stesso piano soggetti pubblici e privati, stabilendo che gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, le quali vantano in materia di conciliazione una vasta ed antica esperienza, siano iscritti automaticamente. Non è la prima volta che lo Stato affida a privati l'esercizio di servizi di interesse pubblico, riservandosi la vigilanza sull'attività, mediante un controllo del costo dei servizi e sui corsi di formazione.

Ciò non significa, tuttavia, una corsia preferenziale per le Camere di commercio o un'iscrizione senza controllo, perchè in ogni caso i conciliatori appartenenti all'organismo, dovranno avere un titolo di studio adeguato alla materia specialistica che dovranno trattare ed aver seguito un apposito corso integrativo.

Possono quindi fare il conciliatore:

    *     i professori universitari in discipline economiche o giuridiche

    *     i professionisti iscritti in albi nelle medesime materie (economiche o giuridiche), che vantino una anzianità di iscrizione di almeno 15 anni

    *     i magistrati in quiescenza

    *     chi è munito di una specifica formazione acquisita in corsi specifici tenuti da soggetti accreditati presso il Ministero (università , enti pubblici , etc).

L'organismo, per ottenere l'iscrizione, deve depositare il regolamento di procedura e la tabella delle indennità, modellati entrambi secondo schemi predisposti dal legislatore>>.

 

L'art. 16 dello schema di decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale prevede dunque quanto segue:


<<(Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a

costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di

mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto . Gli organismi devono essere

iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione

degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che

richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la

determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del

Ministro della Giustizia . Sino all'emanazione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n . 222 e n . 223 . A tali

disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione

extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2005, n . 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero

della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali

variazioni . Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto,

le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da assicurare la

sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati . Al regolamento devono

essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati,

proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla

sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal

Ministero dello sviluppo economico. L'istituzione e la tenuta del registro avvengono

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Ministero della

giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza.

5 . Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'albo dei formatori per

la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione

degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione . Con lo stesso decreto, è

stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al

presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale>>.

 

Precisa inoltre la relazione illustrativa del decreto sulla mediazione civile e commerciale:


<<L'articolo 16 regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione,

generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria di cui al d . lgs. n.

5 del 2003.

Si stabilisce, in particolare, la formazione di sezioni separate, per i mediatori

che trattino controversie particolari, tra cui quelle disciplinate dall'articolo 141 del

codice del consumo e quelle che presentano elementi di internazionalità, nonché

l'istituzione, sempre con decreto, di un albo dei formatori, essenziali per stimolare

il decisivo profilo di professionalità dei mediatori.

A tale ultimo riguardo, si rinvia alla normativa decretale per l'individuazione

della data a decorrere dalla quale dovrà essere comunque previsto che lo

svolgimento della formazione, per come disciplinata, sarà requisito per l'esercizio

dell'attività di mediazione.

Per l'iscrizione dell'organismo sarà necessario depositare il regolamento, in

cui prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di

riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento.

Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennità degli enti privati,

mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto.

Il Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo

economico per la materia del consumo, procederà alla vigilanza sul registro

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti.

Sino all'emanazione dei menzionati decreti si farà applicazione di quelli

vigenti, sinora, per la conciliazione societaria.

Per quanto attiene alle conciliazioni in materia di consumo, è fatta salva sino

alla stessa data la possibilità di costituire organismi ai sensi dell'articolo 141 del

codice del consumo, organismi che dovranno tuttavia possedere fin dall'inizio i

requisiti già oggi fissati dai citati decreti ministeriali in materia societaria.

Resta ferma la previsione generale, contenuta nell'articolo 17, di

maggiorazione dell'indennità in ipotesi di successo della mediazione, in

applicazione della lettera m), dell'articolo 60, comma 3, della delega>>.

 

 

Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore professionista

 

Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.



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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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