Diffamazione on-line: il sito web puo' costituire prodotto editoriale - giurisprudenza - Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Diffamazione on-line: il sito web puo' costituire prodotto editoriale - giurisprudenza
Di Admin (del 15/12/2009 @ 11:46:59, in giurisprudenza, linkato 3443 volte)

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Diffamazione on-line: quando il sito web rappresenta il mezzo di divulgazione di un elaborato critico, destinato ad un numero indeterminato di lettori, rientra nella nozione di prodotto editoriale. Così Uff. Indagini preliminari Cassino, sez. II, 26 giugno 2009:

 

<< ...Ed invero (V. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27996 del 2004) l'art. 21/2 - 3 della Costituzione recita "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili".

Il problema, dunque, è se la propalazione via internet di informazioni offensive possa equipararsi - ai fini della ammissibilità del sequestro, ed anche della sussistenza della (contestata) aggravante ex art. 595 c.3 c.p. - alla pubblicazione a mezzo stampa.

Il Pm ha risolto la questione - oggetto di vivaci dispute dottrinarie - richiamando la sentenza del Supremo Collegio, Sezione III, in data 11 dicembre 2008, massimata nel senso che "Le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un "forum" di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa".

Sennonché, nella motivazione della sentenza indicata, la Corte ha ulteriormente affermato come l'inclusione nella nozione di "stampa" dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero - quali "newsletter", "blog", "newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc. - non possa avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, con ciò rimettendo all'apprezzamento dell'interprete la valutazione circa la specifica qualificazione di "prodotto editoriale".

Ed invero, nella sentenza richiamata, dopo aver opportunamente discriminato tra "diritto di libera manifestazione del pensiero" e "libertà di stampa", la Corte ha precisato come "gli interventi dei partecipanti al forum....non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, art. 1, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 2 (legge sulla stampa) al "prodotto editoriale", stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il "prodotto realizzato... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l'art. 21 Cost., comma 3, riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero.

Anche la interpretazione evolutiva della norma costituzionale - osserva la Corte - al fine di adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero non può, tout court, comportare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21 Cost., comma 3, prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.

La sentenza richiamata, dunque, lungi dal risolvere - semplicisticamente - la nozione di "prodotto editoriale", si sforza di fornire al giudice del merito, attraverso una quaestio facti, gli strumenti ermeneutici onde pervenire alla esatta evocazione dei parametri ove ancorare le garanzie costituzionali ex art. 21.

Sicché, se i "messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale "(ibidem), del tutto diversa la struttura e funzione del sito in disamina:

www... è sito, realizzato mediante la tecnica mirror (pagina web speculare di altra esistente), non strutturato quale social forum, blog o newsgroup, aperto ad un gruppo di interlocutori coinvolti in discussione, bensì contenente - sotto la voce "contributi" della home page - un elaborato critico, inerente le attività di rendicontazione finanziaria della ONLUS querelante, sicuramente suscettibile di censure (ed anche potenzialmente oggetto di tutela, in via di urgenza, davanti al Giudice Civile), ma non circoscrivibile ad un messaggio privo di portata editoriale.

Il sito, dunque, non può qualificarsi come un contesto dialogico, aperto ai contributi degli utenti, ma rappresenta il mezzo di divulgazione di un elaborato critico, destinato ad un numero indeterminato di lettori;

nello stesso sito, inoltre, esiste un link di collegamento ad un articolo de "..." inerente l'oggetto della critica, il che contribuisce vieppiù a conferire alla pubblicazione il carattere della editorialità.

Ed allora, ferma restando la potenziale rilevanza penale della propalazione e limitando l'analisi alla adottabilità del richiesto provvedimento cautelare, ritiene il Giudicante non sussistano le condizioni per disporre l'oscuramento del sito.

Anche la lamentata "clonazione" della pagina web relativa al sito ufficiale della ONLUS querelante è, peraltro, argomento - senz'altro spendibile in una eventuale azione d'urgenza inibitoria, di competenza del Giudice Civile - inidoneo a legittimare il vincolo cautelare richiesto dal PM.

In particolare, non è dato ravvisare nella concreta fattispecie alcuna lesione del buon costume, che legittimerebbe - invece - il richiesto provvedimento cautelare:

difatti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39354 del 27/09/2007 Cc. (dep. 24/10/2007) "....è legittimo il sequestro preventivo di messaggi ed annunci di contenuto osceno pubblicati su siti internet in quanto gli stessi sono equiparabili alle pubblicazioni a stampa, costituzionalmente vietate in caso di contrarietà al buon costume".

Il RD 561/46 - che non è stato abrogato dalla L. 47/48 sulla stampa, né dall'art. 1 L. 62/2001 - nell'art. 1, comma primo, prevede il divieto di sequestro delle pubblicazioni o stampati, salvo sentenza irrevocabile; il comma secondo recita: "è tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che importino una violazione di legge penale".

Il sequestro cautelare dei prodotti editoriali è, dunque, previsto solo a fini probatori, non oltre il numero di copie prescritte.

In siffatta prospettiva, la normativa del regio decreto risponde complessivamente all'esigenza - costituzionale - di impedire, attraverso la via cautelare o giudiziaria d'urgenza, la censura preventiva della libertà di manifestazione; l'articolo 2 dello stesso decreto prevede, invece, in deroga alla precedente disposizione il "sequestro delle pubblicazioni o stampati che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni od offensivi della pubblica decenza ...".

In questo caso, il sequestro ha anche funzione preventiva (ancorché all'epoca l'istituto non fosse autonomamente previsto, ed è ovvio che il sequestro preventivo assorbe la funzione probatoria), perché la pubblicazione non manifesta un'opinione, che può o non essere offensiva, come al di là del fumus, deve stabilire il giudice nel processo (non l'autorità giudiziaria in via provvisoria), bensì incide direttamente sul buon costume. Questa disposizione, pertanto, si riallaccia alla diversa previsione Costituzionale dell'art. 19, del limite eccezionale della libertà di manifestazione del pensiero.

Introdotto in forma autonoma l'istituto del sequestro preventivo nel codice del 1988, l'impedimento dell'aggravamento del danno o della protrazione delle sue conseguenze (periculum in mora) non può, dunque, per il fumus di un reato (di opinione), ritenersi idoneo a consentire il superamento del limite di cui al R.D. 541/46, salvo appunto porsi in contrasto con il dettato della Costituzione (V. pure Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15961 del 24/01/2006 circa la inidoneità del sequestro di tre esemplari rispetto alle finalità preventive).

In buona sostanza, il sequestro preventivo di pubblicazioni a mezzo stampa è consentito solo in caso di violazioni rilevanti ex art. 1 comma 2 R. D. 561/46, trattandosi di norma speciale non analogicamente estensibile a fattispecie - quale quella in esame - (pluri)offensiva di diversi beni-interessi, ritenuti comunque recessivi rispetto alla salvaguardia della libertà di manifestazione del pensiero... >>.



Giurisprudenza

La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

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