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<title>Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti</title><link>http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/</link>
<description>Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti</description><language>it</language>
<item>
	<title><![CDATA["La mediazione civile in 140 caratteri" - La mini-guida di guidamediazionecivile.it su Twitter]]></title>
	<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iusreporter.it"><font size="3"></font></a><a href="http://it.fotolia.com/id/7891144" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://avvbriganti.iusreporter.it/public/convenzioneconsulenzalegale.jpg" width="220" height="152" /></a> <a href="http://www.iusreporter.it" target="_blank"><font size="3">Iusreporter.it</font></a><font size="3"> e </font><a href="http://www.guidamediazionecivile.it"><font size="3">guidamediazionecivile.it</font></a><font size="3">, curati dall'</font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it"><font size="3">Avv. Giuseppe Briganti</font></a><font size="3">, in occasione del secondo compleanno di </font><a href="http://www.guidamediazionecivile.it"><font size="3">www.guidamediazionecivile.it</font></a><font size="3">, guida on-line sulla mediazione civile, pubblicheranno su Twitter</font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><strong><font size="3"><br />&quot;La mediazione civile in 140 caratteri&quot;</font></strong></p>
<p><strong><font size="3">Mini-guida al decreto legislativo n. 28 del 2010</font></strong></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3"><br />La mini-guida sar&agrave; pubblicata da <a href="http://twitter.com/iusreporter" target="_blank">@iusreporter</a> su Twitter a partire dal <strong>6 febbraio 2012</strong> e sar&agrave; contraddistinta dall' &quot;etichetta&quot; (hashtag) <strong>#irguidamediazione</strong>.</font></p>
<font size="3">
<p>Sar&agrave; naturalmente possibile interagire in ogni momento con l'<a href="http://avvbriganti.iusreporter.it"><font size="3">Avv. Giuseppe Briganti</font></a>, autore della guida, tramite Twitter.</p>
<p>I tweet saranno diffusi anche tramite i profili <a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti" target="_blank">facebook</a> e <a href="http://www.linkedin.com/in/avvbriganti" target="_blank">linkedin</a> dell'autore. <br /><br /><br /><br />Anche chi non &egrave; iscrittto a Twitter potr&agrave; seguire la mini-guida collegandosi <a href="http://twitter.com/iusreporter" target="_blank">qui</a> o tramite il box sottostante, che si aggiorner&agrave; automaticamente. <br /></p>
</font>
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<p>&nbsp;</p>
<br /><br />
<p>&nbsp;</p>
<p>A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti</p>
<p><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=86">Formatore nei corsi di formazione per mediatori civili</a> e <a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=86">mediatore professionista</a></p>
<p><br /><br /><a href="http://www.guidamediazionecivile.it/">La Guida sulla mediazione civile e commerciale</a> di Iusreporter.it</p>
<p>Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su <a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti">Facebook</a></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></a></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><br /><br /><br /><br />Testi senza carattere di ufficialit&agrave;</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=265]]></link>
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	<dc:date>2012-02-01T12:42:18+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Marketing via email: il Garante privacy vieta l'uso di due banche dati a una societa']]></title>
	<description><![CDATA[<p><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/emaildiritto.jpg" width="192" height="144" /></a> <font size="3">Il <a href="http://www.garanteprivacy.it" target="_blank">Garante per la privacy</a> comunica (newsletter n. 354 del 23 dicembre 2011) di aver</font>&nbsp;<a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1851750"><font size="3">vietato</font></a><font size="3"> a una <strong>societ&agrave; concessionaria di pubblicit&agrave;</strong> <strong>l'utilizzo di due banche dati contenenti gli indirizzi e-mail di oltre 340.000 persone</strong>. <br /><br />La societ&agrave; era stata sottoposta a una ispezione nell'ambito degli accertamenti effettuati dal Garante nel <strong>settore delle promozioni tramite posta elettronica</strong>. <br /><br />Dalle verifiche era emerso che, in alcuni casi, la societ&agrave; aveva operato solamente come <strong>intermediario tra chi intendeva promuovere i propri prodotti e servizi e i titolari di alcuni database con liste di persone contattabili per finalit&agrave; pubblicitarie</strong>, senza accedere ai dati personali degli interessati. <br /><br />In altri casi invece la concessionaria di pubblicit&agrave; aveva <strong>operato direttamente su due banche dati esterne</strong>, utilizzando cos&igrave; gli indirizzi e gli altri dati personali contenuti <strong>ma senza aver per&ograve; rispettato l'obbligo di informare le persone registrate e richiedere il loro consenso</strong>. <br /><br />La societ&agrave; inoltre non &egrave; risultata essere stata neppure designata come responsabile del trattamento dai titolari delle due banche dati. <br /><br />Il Garante per la protezione dei dati personali ha dunque <strong>vietato alla societ&agrave; ogni ulteriore trattamento dei dati personali presenti nei due archivi</strong> e ha avviato un autonomo procedimento al fine di valutare eventuali sanzioni amministrative per le violazioni commesse.</font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3">&nbsp;</font></p>
<p><font size="3">A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, </font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it" target="_blank"><font size="3">avvbriganti.iusreporter.it</font></a><font size="3"> <br />Visita </font><a href="http://www.dirittoeinternet.it" target="_blank"><font size="3">diritto*internet</font></a><font size="3"> - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge <br /><br /></font></p>
<p><font size="3">Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su </font><a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti" target="_blank"><font size="3">Facebook</font></a></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><font size="3"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></font></a><font size="3"> </font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><br /><br /><br /><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=24"><font size="2">Consulenza e formazione in materia di internet</font></a></p>
<p><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/"><font size="2">Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti</font></a></p>
<p><font size="2">Pesaro - Urbino</font></p>
<p><br /><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=12" target="_blank"><font size="2">Note legali</font></a><font size="2">. Quanto precede non costituisce n&eacute; sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialit&agrave; </font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=264]]></link>
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	<dc:date>2012-01-21T16:35:05+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Il re-streaming di canali televisivi free-to-air e' legittimo?]]></title>
	<description><![CDATA[<p><font size="3"><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Europa (Copyright immagine svilen001)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/europa.jpg" width="165" height="120" /></a><strong>Web-TV: la Corte di Giustizia UE dovra' stabilire se il re-streaming di canali televisivi free-to-air e' legittimo </strong></font></p>
<p><font size="3"><br />La <a href="http://curia.europa.eu/" target="_blank">Corte di Giustizia dell'Unione europea</a> dovr&agrave; chiarire se il diritto esclusivo dell'autore di autorizzare o <strong>vietare qualsiasi comunicazione al pubblico</strong>, su filo o senza filo, delle proprie opere, riconosciuto dall'art. 3, par. 1, della <a href="http://www.iusreporter.it/Testi/doc-dirittoautore.htm">direttiva 2001/29/CE</a>, attuata in Italia con il <a href="http://www.iusreporter.it/Testi/dlvo68-2003.htm">d.lgs. 68/2003</a>, si estenda o meno all'ipotesi in cui:</font></p>
<p><font size="3">- l'autore autorizzi la trasmissione della sua opera da parte di un <strong>canale televisivo terrestre free-to-air</strong> visibile nel territorio di uno Stato membro o in una sua determinata area geografica</font></p>
<p><font size="3">- e una terza parte fornisca un <strong>servizio</strong> per mezzo del quale gli utenti, che potrebbero legittimamente ricevere il segnale del canale televisivo nelle loro case con un televisore, <strong>possono invece accedere al server del fornitore del servizio per vedere in streaming su Internet il canale televisivo</strong>.</font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3"><br />Le questioni sono state sollevate con riferimento alla vicenda giudiziaria che, nel Regno Unito, vede coinvolto il sito </font><a href="http://www.tvcatchup.com"><font size="3">www.tvcatchup.com</font></a><font size="3">, il quale offre appunto ai suoi utenti la possibilit&agrave; di vedere in streaming canali televisivi free-to-air.</font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3"><br />Per maggiori informazioni si legga <a href="http://ipkitten.blogspot.com/2011/11/playing-catch-up-with-tvcatchup.html" target="_blank">questo articolo</a> (in inglese)</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="3"></font></p>
<font size="3">A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, </font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it" target="_blank"><font size="3">avvbriganti.iusreporter.it</font></a><font size="3"> <br />Visita </font><a href="http://www.dirittoeinternet.it" target="_blank"><font size="3">diritto*internet</font></a><font size="3"> - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge <br /><br /></font>
<p><font size="3">Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su </font><a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti" target="_blank"><font size="3">Facebook</font></a></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><font size="3"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></font></a><font size="3"> </font></p>
<p><font size="3">&nbsp;</font></p>
<p><font size="3"><br /></font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=12" target="_blank"><font size="3">Note legali</font></a><font size="3">. Quanto precede non costituisce n&eacute; sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialit&agrave; </font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=263]]></link>
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	<dc:date>2012-01-13T19:39:03+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Lo Studio Legale Briganti augura a tutti Buone Feste!]]></title>
	<description><![CDATA[<h2><font color="#800000"><em></em></font></h2>
<h2><font color="#800000"><em>Buone Feste!</em></font></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<font color="#800000"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; DISPLAY: inline; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; MARGIN-RIGHT: 0px" border="0" src="http://www.iusreporter.it/Immagini/urbino2011.jpg" width="457" height="343" alt="" /></font></p>
<p>&nbsp; <br /><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/">Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti</a></p>
<p>Pesaro - Urbino</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=262]]></link>
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	<dc:date>2011-12-21T13:14:33+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Mediazione: Circolare Ministero Giustizia 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://it.fotolia.com/id/7891144" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://avvbriganti.iusreporter.it/public/convenzioneconsulenzalegale.jpg" width="220" height="152" /></a> Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011</strong></p>
<p>20 dicembre 2011</p>
<p>Ministero della Giustizia <br />Dipartimento per gli affari di giustizia <br />il Direttore generale della Giustizia civile</p>
<p>Visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; <br />visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258; <br />visto il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.145, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n.180; <br />ritenuta la necessit&agrave; di dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta interpretazione ed applicazione del d.i. n.180/2010, cos&igrave; come corretto dal sopra citato d.i. n. 145/2011; <br />adotta la seguente</p>
<p>CIRCOLARE</p>
<p>Come &egrave; noto, a quasi un anno dall'entrata in vigore del d.i. n. 180/2010 si &egrave; ritenuta la necessit&agrave;, con il d.i. 145/2011, di adottare misure correttive nella regolamentazione della disciplina in materia di determinazione dei criteri e delle modalit&agrave; di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, nonch&eacute; in materia di indennit&agrave; per il compimento del servizio di mediazione e conciliazione. <br />Tenuto conto delle novit&agrave; introdotte, dei diversi quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza che sono stati posti all'attenzione, si intende procedere ad offrire la linea interpretativa di questa direzione generale con la indicazione dei criteri direttivi da seguire. <br /><br /><strong>Attivit&agrave; di vigilanza: <br /></strong>L'art.1, comma 2 lett.b) ha specificato che l'attivit&agrave; di vigilanza pu&ograve; essere altres&igrave; compiuta avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia. <br />Il riferimento alla attivit&agrave; di vigilanza &egrave; quella gi&agrave; contemplata nelle previsioni generali di cui all'art.16, comma quarto, del d.lgs. 28/2010 nonch&eacute; nelle previsioni regolamentari di cui agli artt.3,4,5, 10, 17,18, 19 del d.i. 180/2010. <br />La norma, dunque, ha una duplice valenza: da un lato, conferma la rilevanza della funzione di vigilanza attribuita all'Amministrazione, d'altro lato, conferisce uno strumento ulteriore per agevolare il concreto esercizio dell'attivit&agrave; di controllo. <br />L'attivit&agrave; di vigilanza, pertanto, verr&agrave; esercitata operando non solo, come gi&agrave; avviene, con un'attenta verifica della regolarit&agrave; delle istanze proposte, ma anche su come viene concretamente esercitata l'attivit&agrave; di mediazione e di formazione da parte degli Organismi di mediazione e degli enti di formazione. <br />Pertanto, l'attivit&agrave; di controllo verr&agrave; compiutamente esercitata non solo verificando ipotesi di inosservanza delle previsioni di legge (primarie e secondarie), ma anche al non raggiungimento di standard minimi di qualit&agrave;, requisito necessario per potere validamente svolgere un servizio di mediazione nonch&eacute; di formazione che sia improntato al presupposto della professionalit&agrave;, efficienza ed idoneit&agrave; dei medesimi. <br />Sotto il primo aspetto, il controllo verr&agrave; esercitato tenendo in considerazione, ad esempio, le inosservanze agli obblighi di comunicazione imposti all'organismo, ovvero il venire meno dei requisiti richiesti (il capitale minimo, il numero minimo di mediatori, l'aggiornamento biennale degli stessi, ecc.); sotto il secondo aspetto, si far&agrave; riferimento alle modalit&agrave; concrete di gestione del servizio (tempestivit&agrave; di provvedere alle comunicazioni a seguito della presentazione della istanza di mediazione; fissazione della prima sessione entro quindici giorni dal deposito dell'istanza; rispetto dei criteri di assegnazione degli incarichi ecc.). <br />Sar&agrave; comunque cura della direzione generale rendere noto a tutti gli organismi iscritti su quali profili si appunter&agrave; particolarmente l'attenzione per la verifica della rispondenza del servizio offerto dai vari organismi di mediazione con i livelli minimi di qualit&agrave; esigibili.</p>
<p><strong>Sintesi dei principi espressi:</strong></p>
<p><strong>l'amministrazione esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti) che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonch&eacute; le direttive di questa amministrazione).</strong></p>
<p><strong>Il tirocinio assistito: <br /></strong>L'art.2, comma 1, del d.i. 145/2011 ha introdotto una modifica all'art.4, comma 3, del d.i. 180/2011 in tema di formazione dei mediatori. <br />In particolare, la precedente versione della previsione normativa in esame richiedeva che i mediatori, una volta iscritti, avevano comunque l'obbligo di compiere uno specifico aggiornamento, almeno biennale da acquisire presso enti di formazione accreditati secondo quanto previsto nell'art.18 del medesimo regolamento. <br />Il suddetto art.18 prevede, per chiarezza, che il percorso di aggiornamento formativo deve avere una durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolate in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione. <br />A completamento di tale previsione, l'art.4 del d.i. 145/2011 prevede che l'organismo iscritto &egrave; obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'art.4, comma 3, lettera b). <br />Con la previsione normativa introdotta, si inserisce un ulteriore, distinto, obbligo formativo, consistente nella partecipazione dei mediatori, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. <br />La previsione normativa ha dato luogo a diverse questioni applicative sulle quali occorre fare chiarezza. <br />Prima di approfondire le singole questioni &egrave; tuttavia opportuno precisare quale sia stata la ragione dell'intervento correttivo in esame in modo da potere individuare il fondamento del medesimo e, sulla base di questo, orientare le scelte interpretative. <br />A tal proposito, va evidenziato che i mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento 180/2010 avevano evidenziato un profilo particolarmente rilevante sul piano della effettiva esperienza pratica del mediatore iscritto presso un organismo di mediazione. <br />Era, infatti, emersa la necessit&agrave; che, oltre all'attivit&agrave; di formazione teorica di aggiornamento biennale, il mediatore iscritto curasse di compiere una formazione pratica fondamentalmente basata sulla verifica di come altri mediatori, anche essi iscritti, gestissero i diversi momenti del percorso di mediazione, confrontando la propria esperienza pratica con quella di altri mediatori. <br />Ed &egrave; per tale ragione che si &egrave; dunque ritenuto necessario aggiungere, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di assicurare nel tempo una sempre maggiore competenza tecnica di ciascun mediatore, nell'ambito del percorso di aggiornamento biennale, anche una attivit&agrave; formativa&nbsp; pratica, imponendo un tirocinio obbligatorio assistito presso altri mediatori. <br />Questa &egrave; la finalit&agrave; perseguita con la previsione di cui all'art.2 del d.i. 145/2011. <br />Ci&ograve; posto, pu&ograve; procedersi ad esaminare le diverse questioni proposte:</p>
<p>la norma ha valenza per i mediatori da iscrivere ovvero per i mediatori gi&agrave; iscritti? <br />Il dato testuale della norma (partecipazione nel biennio di aggiornamento) induce a precisare che il suddetto nuovo requisito non possa che riguardare solamente i mediatori gi&agrave; iscritti, essendo impensabile che si sia fatto riferimento ad un biennio di aggiornamento per chi non ha ancora ottenuto l'iscrizione. <br />Vi sono, poi, due altre ragioni che rafforzano il suddetto convincimento: </p>
<p>non si pu&ograve; imporre un obbligo se non nei confronti di chi &egrave; tenuto all'osservanza e, in caso di inosservanza, &egrave; passibile di sanzione. Sotto tale profilo, la norma non pu&ograve; che dirigersi nei confronti dei mediatori iscritti i quali, in quanto tali, sono tenuti ad osservare tutte le prescrizioni imposte; <br />la possibilit&agrave; di assistere in forma di tirocinio alle mediazioni implica, altres&igrave;, che il soggetto tirocinante sia sottoposto al vincolo della segretezza e della riservatezza; tale vincolo non avrebbe senso nei confronti di soggetti che, in quanto non ancora iscritti, non sono sottoposti ad alcun potere di controllo e di vigilanza.</p>
<p>in cosa consiste la partecipazione in forma di tirocinio assistito? <br />La previsione normativa in esame si limita a prescrivere che la attivit&agrave; formativa pratica dovr&agrave; essere compiuta mediante la partecipazione, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione. <br />Il termine &quot;tirocinio&quot; &egrave; stato utilizzato allo scopo di fare riferimento ad una attivit&agrave; di addestramento pratico. L'assistenza implica che il suddetto addestramento deve essere compiuto con la presenza di altro mediatore. <br />Di per s&eacute;, tuttavia, le norme non indicano le modalit&agrave; attraverso cui pu&ograve; svolgersi la suddetta attivit&agrave; formativa pratica. In realt&agrave;, una risposta in merito pu&ograve; essere data tenuto conto del termine &quot;partecipare&quot; nonch&eacute; della natura propria dell'attivit&agrave; di mediazione. <br />Sotto il primo profilo, la partecipazione pu&ograve; essere intesa in forma restrittiva, cio&egrave; limitata alla sola assistenza, ovvero in forma pi&ugrave; estensiva, cio&egrave; contemplando anche la possibilit&agrave; che il tirocinante svolga talune attivit&agrave; sotto la vigilanza del mediatore. <br />Preme evidenziare che, in entrambi i casi, , implica comunque un contatto diretto tra il mediatore in tirocinio e le parti coinvolte nella mediazione. <br />&Egrave; preferibile la prima soluzione pi&ugrave; restrittiva, che postula che il tirocinante deve limitarsi ad assistere alla mediazione compita dal mediatore vigilante senza compiere ulteriori attivit&agrave;. <br />Ci&ograve; appare in linea con la particolare natura della mediazione, in cui massima deve essere la consapevolezza delle parti che la gestione ed il compimento dell'attivit&agrave; diretta alla soluzione concordata della controversia derivi unicamente dal mediatore. <br />Le parti, cio&egrave;, devono potere individuare unicamente nel mediatore titolare il soggetto gestore di tutte le fasi del percorso di mediazione, ci&ograve; allo scopo di instaurare compiutamente il necessario rapporto di fiducia che costituisce una componente essenziale della riuscita di una mediazione. <br />Ancora, non percorribile appare la soluzione di contemplare la possibilit&agrave; che il suddetto tirocinio possa svolgersi mediante la partecipazione ad una fase preliminare del procedimento di mediazione, per esempio relativamente alla verifica della rispondenza della domanda di mediazione ai requisiti regolamentari, all'individuazione delle indennit&agrave; dovute, alla verifica dei poteri di rappresentanza ed agli altri aspetti afferenti, nonch&eacute; la partecipazione in affiancamento ad altro mediatore. <br />Si tratta, in verit&agrave;, di una attivit&agrave; che, seppure rilevante, &egrave; prodromica o successiva rispetto al nucleo centrale dell'attivit&agrave; di mediazione per la quali si &egrave; ritenuto di imporre l'ulteriore attivit&agrave; formativa: quella del momento del confronto delle altrui esperienze nel diretto contatto con le parti e con quanto emerge nel corso delle diverse sessioni. <br />In conclusione, dunque, il compimento del tirocinio formativo richiede che il mediatore assista, in modo diretto, allo svolgimento, da parte di altro mediatore iscritto, di taluna delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione in presenza delle parti (dalla prima sessione a quella di redazione del verbale conclusivo a seguito dell'accordo ovvero del mancato accordo). <br />in che modo devono essere conteggiati i venti casi di mediazione? <br />Si &egrave; posta, poi, la questione se, per il raggiungimento dei venti casi di mediazione cui il mediatore iscritto deve partecipare, debba richiedersi la presenza ad un intero percorso di mediazione (che va dalla prima sessione a quella conclusiva di redazione del verbale conclusivo) ovvero si possa pi&ugrave; semplicemente partecipare anche a singole fasi del medesimo. <br />Deve essere preferita l'impostazione secondo cui costituisce partecipazione anche la sola presenza ad una singola fase di cui si compone il percorso di mediazione. <br />Questa soluzione &egrave; pi&ugrave; in linea con la reale ratio della previsione normativa in esame che &egrave; quella di consentire ai mediatori gi&agrave; iscritti di potere verificare le modalit&agrave; di gestione della mediazione da parte di altri mediatori, potendo in tal modo arricchire il proprio bagaglio formativo. <br />Sicch&egrave;, dovrebbe essere consentito a ciascun mediatore iscritto di potere verificare e sperimentare l'altrui esperienza ora in sede di prima sessione, ora in un momento successivo, ora nel momento in cui il mediatore ritiene di dovere formulare alle parti la proposta di mediazione, senza porre alcuna ulteriore preclusione. <br />In conclusione, ciascuna fase del percorso di mediazione costituisce momento utile per il conteggio dei venti casi di mediazione da attuare nel biennio. <br />Deve, qui, essere affrontato e definito un ulteriore profilo che ha costituito motivo di particolare riflessione. <br />Si &egrave; posto, cio&egrave;, il problema se la partecipazione assistita, per avere validit&agrave;,&nbsp; debba essere compiuta solo relativamente a fasi di mediazione per cos&igrave; dire attive (ove, cio&egrave;, vi &egrave; stata la partecipazione di entrambe le parti e si &egrave; effettivamente proceduto ad attuare le diverse sessioni, congiunte o private, finalizzate al raggiungimento dell'accordo), ovvero anche ad ipotesi in cui, effettuata la comunicazione all'altra parte, il mediatore, in presenza dell'invitante, prende atto della mancata comparizione redigendo il verbale negativo, secondo quanto previsto nell'art.7, comma quinto, del d.m. 180/2010, come modificato dall'art.3, lett.a) del d.m. 145/2011. <br />Deve, a tal proposito, precisarsi che, tenuto conto delle ragioni sopra espresse circa le finalit&agrave; perseguite con l'introduzione di un obbligo di tirocinio assistito per i mediatori, una vera ed effettiva attivit&agrave; in tal senso, ai fini del pieno arricchimento personale, non pu&ograve; che esigere la necessit&agrave; di una partecipazione ad una mediazione &quot;attiva&quot;. <br />D'altro lato, questa direzione generale non pu&ograve; non considerare l'attuale momento di prima attuazione della disciplina della mediazione ed in particolare la circostanza che, dalle rilevazioni statistiche ad oggi fornite dalla direzione generale di statistica del Ministero, i procedimenti di mediazione con comparizione dell'aderente sono solo il 30,62% ma che, laddove invece l'aderente compare, il 52,58% delle mediazioni si chiudono con un verbale di conciliazione. <br />In questa fase, dunque, imporre l'espletamento dell'obbligo di tirocinio assistito solo per le mediazioni &quot;attive&quot; significherebbe limitare enormemente la possibilit&agrave; di potere adempiere a quanto richiesto, in quanto difficilmente ciascuno mediatore gi&agrave; iscritto potrebbe, nel biennio, espletare la suddetta attivit&agrave; formativa. <br />D'altro lato, ci si rende altres&igrave; conto che ricercare, da parte del mediatore che intende partecipare ad una mediazione in tirocinio, il procedimento di mediazione &quot;attivo&quot; potrebbe comportare, stante il limitato numero di mediazioni in tal senso, il rischio di una disponibilit&agrave; di tempo cui potrebbe non corrispondere una effettiva utilit&agrave; ove si dovesse, invero, riscontrare, che il procedimento di mediazione deve chiudersi per mancata partecipazione della parte invitata.&nbsp;&nbsp; <br />Pertanto, deve ritenersi che, fino a quando la mediazione stragiudiziale non avr&agrave;, come invece ci si auspica, particolare seguito sotto il profilo della partecipazione della parte invitata al procedimento di mediazione, la necessit&agrave; di consentire a tutti i mediatori iscritti di potere adempiere al proprio obbligo formativo introdotto con il decreto correttivo impone di ritenere valida, ai fini del conteggio delle venti partecipazioni nel biennio a titolo di tirocinio assistito, anche la presenza del mediatore in tirocinio alla redazione del verbale negativo redatto dal mediatore titolare, secondo quanto previsto dall'art.7, comma quinto, del d.m. 180/2010, come modificato dall'art.3, lett.a) del d.m. 145/2011. <br />Solo in un secondo momento, laddove cio&egrave; si avr&agrave; modo di riscontrare una tendenza al rialzo del numero di procedimenti di mediazione conclusisi con la partecipazione della parte invitata, si proceder&agrave; ad una modifica del presente orientamento, esigendosi, invero, che l'obbligo del tirocinio assistito debba essere compiuto necessariamente partecipando a fasi &quot;attive&quot; del procedimento di mediazione, cio&egrave; a momenti del percorso di mediazione caratterizzati dalla partecipazione della parte invitata.&nbsp;&nbsp; <br />il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni biennio? <br />La previsione normativa in esame precisa letteralmente che la partecipazione in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione deve essere compiuta nel biennio di aggiornamento. <br />Il che implica, di conseguenza, che l'obbligo di compiere tale ulteriore adempimento formativo deve essere costantemente aggiornato, cos&igrave; come, del resto, il medesimo impegno formativo sussiste per l'aggiornamento biennale da acquisirsi presso gli enti di formazione in base all'art.18, cos&igrave; come gi&agrave; prevedeva (e continua a prevedere) l'art.4, comma terzo, del d.i. 180/2010. <br />In conclusione, i mediatori iscritti, per ogni biennio successivo alla loro iscrizione, oltre a seguire uno specifico aggiornamento formativo presso gli enti di formazione in base all'art.18, dovranno altres&igrave; partecipare, sempre per ogni biennio successivo alla iscrizione, ad almeno venti casi di mediazione in forma di tirocinio assistito. <br />&Egrave; appena il caso di precisare che deve compiersi una distinzione fra i mediatori gi&agrave; iscritti al momento dell'entrata in vigore del D.M. 145/2011 (26 agosto 2011) e quelli iscritti successivamente. <br />Per i mediatori gi&agrave; iscritti, il biennio ha inizio dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto correttivo: &egrave; evidente, infatti, che solo da tale date pu&ograve; esigersi per essi il rispetto dell'ulteriore obbligo di aggiornamento. <br />Per i mediatori iscritti in data successiva, l'obbligo di aggiornamento avr&agrave; decorrenza dalla data di iscrizione di ciascuno di essi presso l'elenco dell'organismo di mediazione di appartenenza. <br />quanti tirocinanti possono essere presenti per ciascuna mediazione? <br />Non &egrave; possibile compiere in modo aprioristico ed astratto una delimitazione del numero di mediatori in tirocinio che possono, di volta in volta, essere presenti per ciascuna mediazione. <br />La soluzione pi&ugrave; ragionevole, in mancanza di specifica indicazione normativa, &egrave; quella di lasciare la valutazione al responsabile di ciascun organismo di mediazione che dovr&agrave; tenere conto dei profili organizzativi, di appositi spazi a disposizione, del numero delle parti presenti, e cosi via. <br />Il principio di fondo, che deve costituire criterio essenziale di riferimento, &egrave; quello della capacit&agrave; organizzativa di ciascun organismo quale esplicazione del requisito dell'efficienza richiesto dall'art.16, comma 1, del d.lgs. 28/2010. <br />L'applicazione di tale principio comporta, anche, la valutazione da parte del responsabile dell'organismo di mediazione del miglior modo di gestione del servizio, in ci&ograve; considerando pure, pertanto, la necessit&agrave; di tutelare l'interesse delle parti in mediazione ad un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione; il che si traduce, a seconda delle circostanze, anche nella valutazione di quale debba essere il numero di tirocinanti che possono essere presenti per ciascuna mediazione. <br />Non corretta, invece, &egrave; la soluzione di una registrazione della mediazione per una successiva visualizzazione, in quanto, per come detto, tale attivit&agrave; non &egrave; caratterizzata dalla percezione immediata ed in tempo reale ed &egrave; esclusa la possibile di immediata interlocuzione con il mediatore.</p>
<p><strong>Sintesi dei principi espressi:</strong></p>
<p><strong>l'obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori gi&agrave; iscritti; <br />la partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attivit&agrave; che riguardi l'esecuzione di attivit&agrave; proprie del mediatore titolare del procedimento; <br />costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione; <br />costituisce partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte; <br />il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni; <br />la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta &egrave; lasciata alla valutazione del responsabile dell'organismo, che terr&agrave; conto della natura dell'affare di mediazione e della propria capacit&agrave; organizzativa e strutturale.</strong></p>
<p><strong>I criteri di assegnazione degli affari di mediazione: <br /></strong>L'art.4 del d.i. 145/2011 prevede che l'organismo iscritto deve precisare, nel regolamento di procedura, i criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. <br />La previsione normativa ha di mira una duplice finalit&agrave;. <br />Da un lato, contribuisce a rendere ancora pi&ugrave; evidente&nbsp; che l'organismo di mediazione deve operare nel rispetto della necessaria indipendenza (gi&agrave; indicata nell'art.60, comma terzo, lett.b) delle legge 69/2009) per ciascun affare di mediazione. Una delle modalit&agrave; di attuazione &egrave;, appunto, l'attribuzione secondo criteri predeterminati degli affari di mediazione. <br />D'altro lato, emerge come uno dei criteri fondamentali per la ripartizione degli affari di mediazione debba essere quello, non solo della idoneit&agrave; tecnica in materia di mediazione, ma anche della specifica competenza professionale che debba, quanto pi&ugrave; possibile, corrispondere alla natura della controversia insorta tra le parti. <br />Dunque, nel redigere il regolamento di procedura dell'organismo in ordine al punto in esame occorre che siano tenute presenti le seguenti indicazioni:</p>
<p>nel regolamento di procedura dell'organismo devono essere espressamente indicati i criteri per l'assegnazione; <br />i suddetti criteri devono essere inderogabili; il che comporta che siano predeterminati ed oggettivi, nel senso che non pu&ograve; rinviarsi ad un momento successivo la concreta determinazione, ma devono essere indicati ex ante ed in modo oggettivo e quindi valevoli come parametro di riferimento per potere, di volta in volta, procedere alla ripartizione degli incarichi tra i mediatori; gli stessi, inoltre, devono essere certi, per evitare che l'assegnazione sia del tutto arbitraria, priva di effettiva giustificazione; <br />deve darsi rilievo, nel regolamento, alla competenza professionale dei mediatori iscritti.</p>
<p>&Egrave; soprattutto quest'ultimo punto che merita particolare approfondimento. <br />Significativo &egrave;, a tal proposito, il modo in cui i singoli organismi di mediazione daranno attuazione a tale previsione nel momento in cui dovranno provvedere ad inserire i criteri richiesti nel proprio regolamento che costituir&agrave; il parametro di riferimento per la valutazione della corretta assegnazione degli affari fra i singoli mediatori. <br />A tal proposito, preme fornire le seguenti indicazioni. <br />- Nei singoli regolamenti non si potr&agrave; fare generico rinvio alla previsione di cui all'art.3 del d.i. 145/2011, in quanto occorrer&agrave; effettivamente indicare attraverso quali criteri il responsabile dell'organismo provveder&agrave; ad assegnare tra i mediatori ora l'uno ora l'altro incarico; <br />- la ripartizione degli affari di mediazione all'interno di ciascun organismo costituisce per il responsabile un'attivit&agrave; particolarmente delicata e significativa, in quanto deve essere rispettosa dei criteri oggettivi e predeterminati indicati nel regolamento i quali, a loro volta, devono tenere conto della competenza professionale di ciascun mediatore; <br />- tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cio&egrave; il complesso delle specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all'attivit&agrave; professionale esercitata; <br />- l'attivit&agrave; professionale, in quanto tale, &egrave; un requisito da intendersi in modo distinto dalla capacit&agrave; tecnica di sostenere il percorso di mediazione, in quanto quest'ultima implica conoscenza specifica degli strumenti che devono essere attuati per condurre e svolgere adeguatamente il percorso di mediazione; <br />Ci&ograve; precisato, &egrave; opportuno chiarire che ciascun organismo di mediazione, per potere effettuare&nbsp; correttamente la ripartizione degli affari di mediazione, deve necessariamente procedere, ex ante, ad una distinzione per categorie dei propri mediatori in relazione alle specifiche competenze professionali dei medesimi (dando concreta attuazione alla previsione di cui all'art.7, comma 2 lett. d del d.m. 180/2010. <br />Pertanto, nei diversi regolamenti di procedura sarebbe opportuno che venisse espressamente indicato, proprio al fine di chiarire come avverr&agrave; l'assegnazione degli incarichi tenendo conto della competenza professionale, quale ripartizione interna di competenza professionale &egrave; stata compiuta tra i mediatori inseriti nel proprio elenco. <br />Va ancora detto che il raggruppamento dei mediatori per competenza non dovrebbe essere limitato alle materie giuridiche, ma a tutte le diverse materie di competenza possibili (tecniche, umanistiche, mediche, e cos&igrave; via.). <br />Al di l&agrave; di questo primo, fondamentale criterio, devono intervenire altri criteri che tengono conto del grado di difficolt&agrave; della controversia, della esperienza del mediatore, della disponibilit&agrave; del medesimo, e cos&igrave; via. <br />Fondamentale &egrave;, pertanto, il riferimento alla particolare natura della causa.</p>
<p><strong>Sintesi dei principi espressi:</strong></p>
<p><strong>nei singoli regolamenti non si potr&agrave; fare generico rinvio alla previsione di cui all'art.3 del d.i. 145/2011; <br />tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cio&egrave; le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all'attivit&agrave; professionale esercitata;</strong></p>
<p><strong>La chiusura del procedimento: <br /></strong>L'art.3 del d.i. correttivo prevede che, quando la mediazione &egrave; obbligatoria, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata alla mediazione; in questo caso, l'attestato di conclusione del procedimento pu&ograve; essere rilasciato dalla segreteria dell'organismo, ma solo all'esito della verifica da parte del mediatore della mancata partecipazione della parte chiamata e del mancato accordo. <br />La norma, in primo luogo, si applica solo nel caso in cui l'esperimento del tentativo di mediazione &egrave; previsto come obbligatorio. Il che vuol dire che, in caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore pu&ograve; chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata. <br />Nei casi, invece, in cui vi &egrave; obbligatoriet&agrave; del tentativo di conciliazione, &egrave; essenziale che l'invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell'attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. <br />Tale precisazione, in particolare, costituisce conferma di quanto gi&agrave; la direzione generale della giustizia civile aveva avuto modo di precisare con la circolare del 4 aprile 2011 in materia, per l'appunto, di chiusura del procedimento di mediazione. <br />In sostanza, si &egrave; voluto precisare che, nei casi di obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione:</p>
<p>l'invitante deve necessariamente presentarsi davanti al mediatore, indipendentemente dal fatto che l'altra parte abbia, eventualmente, dichiarato o rappresentato che non sarebbe stata presente; <br />&egrave; il mediatore che deve verbalizzare la mancata presenza della parte chiamata, non potendo tale attivit&agrave; essere compiuta dalla segreteria; <br />solo a seguito della redazione del verbale negativo del mediatore, la segreteria potr&agrave; rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento.</p>
<p><strong>Sintesi dei principi espressi:</strong></p>
<p><strong>nei casi in cui vi &egrave; obbligatoriet&agrave; del tentativo di conciliazione, &egrave; essenziale che l'invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell'attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovr&agrave; attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell'organismo potr&agrave; rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento di mediazione.</strong></p>
<p><strong>Le modifiche in materia di indennit&agrave;: <br /></strong>diverse sono le modifiche apportate in materia di indennit&agrave; di mediazione.</p>
<p>si &egrave;, in primo luogo, aumentata la misura dell'indennit&agrave; in caso di successo della mediazione che da un&nbsp; quinto passa a un quarto dell'entit&agrave; della indennit&agrave; (art.5, comma 1, lett.a) del d.m. 145/2011); <br />in secondo luogo, in caso di obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione, si &egrave; ulteriormente ridotta la misura dell'indennit&agrave; rispetto al precedente regime: la misura di un terzo rimane per i primi sei scaglioni, mentre per i restanti scaglioni la riduzione &egrave; della met&agrave; (art.5, comma 1, lett. b) del d.m. 145/2011); <br />in terzo luogo, nei casi di obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione, &egrave; rimasta salva la riduzione prevista dalla lettera e) del medesimo comma, con esclusione di ulteriori aumenti, ad eccezione di quello previsto dalla lett.b) in caso di successo della mediazione (art.5, comma 1, lett.b) del d.m. 145/2011).</p>
<p>Per chiarire, si osserva che deve essere compiuta una distinzione relativamente alla determinazione dell'indennit&agrave; a seconda che la mediazione sia obbligatoria o facoltativa, in particolare: <br />in caso di mediazione obbligatoria <br />In questo contesto, occorre distinguere a seconda che l'altra parte compaia o meno. <br />Se l'altra parte compare:</p>
<p>a1) si opera una riduzione dell'importo dell'indennit&agrave;, che sar&agrave; di un terzo per i primi sei scaglioni e della met&agrave; per gli altri scaglioni;</p>
<p>a2) l'importo dell'indennit&agrave; potr&agrave; subire un aumento solo in caso di successo della mediazione (dunque, non potr&agrave; applicarsi alcun altro aumento previsto, invece, per le altre forme di mediazione, in caso di particolare importanza, complessit&agrave; o difficolt&agrave; dell'affare, formulazione della proposta di mediazione).</p>
<p>Se l'altra parte non compare:</p>
<p>b1) l'indennit&agrave; che dovr&agrave; essere corrisposta sar&agrave; unicamente di ? 40,00, per il primo scaglione,&nbsp; o ? 50,00, per gli altri scaglioni; <br />b2) nel caso di formulazione della proposta (ai sensi dell'art.11 del d.lgs. 28/2010) opera l'aumento di un quinto di cui alla lettera c) del comma quarto dell'art.16 del d.m. 180/2010, richiamato dall'art.5, comma 1, lett.c) del d.m. 145/2011.</p>
<p>in caso di mediazione facoltativa</p>
<p>Per la mediazione facoltativa, sollecitata dal giudice ovvero prevista dalle parti, le modifiche rispetto alla disciplina precedente riguardano quindi:</p>
<p>b1) la misura dell'aumento dell'indennit&agrave; in caso di successo della mediazione; <br />b2) la riduzione a ? 40,00 o ? 50,00 in caso di mancata partecipazione dell'altra parte;</p>
<p>resta invariato, rispetto alla disciplina precedente:</p>
<p>l'aumento dell'indennit&agrave;, in misura non superiore ad un quinto, in caso di particolare importanza, complessit&agrave; o difficolt&agrave; dell'affare; <br />l'aumento in caso di formulazione della proposta del mediatore; <br />l'aumento, in misura non superiore ad un quarto, in caso di successo della mediazione.</p>
<p>A differenza, quindi, della mediazione obbligatoria, in caso di mediazione facoltativa si avr&agrave; il cumulo degli aumenti previsti. <br />Per completezza, poi, resta da definire un ultimo profilo, quello, cio&egrave;, della cumulabilit&agrave; della spese di segreteria con quelle della mediazione. <br />A tal proposito, va chiarito che ai sensi dell'art.16, comma primo, del d.m. 180/2010 l'indennit&agrave; comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. <br />Il successivo comma secondo prevede che per le spese di avvio &egrave; dovuto da ciascuna parte un importo di ? 40,00 (dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione, dalla parte invitata solo al momento in cui intende aderire al procedimento e, quindi, prendervi parte). <br />Il comma terzo, poi, prevede che per le spese di mediazione &egrave; dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto; il comma quarto, infine, stabilisce la misura in aumento od in diminuzione dell'importo massimo delle spese di mediazione. <br />Per quanto sopra esposto, le due voci di spesa assumono valenza diversa ed autonoma. <br />Le spese di avvio, stabilite in misura fissa ed unitaria, hanno riguardo, pi&ugrave; specificamente, alle spese dell'organismo per potere avviare il procedimento di mediazione: ricezione della istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione alla altra parte dell'inizio della procedura e cos&igrave; via. <br />Si tratta, dunque, delle spese relative all'attivit&agrave; di segreteria prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore. <br />Quest'ultima, dunque, assume valenza diversa, in quanto riguarda le spese di concreto svolgimento dell'attivit&agrave; di mediazione (ricomprende infatti anche l'onorario del mediatore). <br />Si tratta, quindi, di due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l'indennit&agrave; complessiva; la previsione, contenuta nel comma secondo dell'art.16 (secondo cui le spese di avvio sono a valere sull'indennit&agrave; complessiva) implica unicamente che la spesa di segreteria, una volta corrisposta, &egrave; solo una parte dell'indennit&agrave; complessiva da corrispondere. <br />Ci&ograve; comporta che, al verificarsi dei diversi momenti che connotano l'espletamento del servizio di mediazione, entrambe siano dovute. <br />Pertanto, oltre all'importo di ? 40,00 dovuto per l'avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell'art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall'art.5 del d.m. 145/2011. <br />Nel caso in cui, in particolare, trova applicazione la previsione contenuta nell'art.16, comma quarto lett.e) del d.m. 180/2010 (come modificato dall'art.5 del d.m. 145/2011) saranno dovute sia le spese di avvio del procedimento (di ? 40,00) sia le spese per la mediazione non riuscita (non essendo comparsa nessuna delle controparti oltre quella che ha introdotto la mediazione). <br />Resta fermo, peraltro, che oltre alla suddetta indennit&agrave; complessiva (spese di avvio e spese di mediazione) saranno dovute anche le spese vive, cos&igrave; come conteggiate e documentate dall'organismo di mediazione. <br />Va precisato, infine, che resta pur sempre nella facolt&agrave; degli organismi di mediazione stabilire una deroga in melius degli importi minimi delle indennit&agrave; per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al d.m. 180/2010, cos&igrave; come previsto dall'art.5, comma 1, lett. f) del d.m. 145/2011: ci&ograve; nella chiara linea di una possibile riduzione del costo complessivo del procedimento di mediazione. <br />Per completezza, trattandosi di questione posta all'attenzione di questa amministrazione, preme compiere talune precisazioni in ordine alla partecipazione al procedimento di mediazione di persone che si trovino, secondo quanto prevede l'art.17, comma quinto, del d.lgs. 28/2010, nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115. <br />A tal proposito va infatti chiarito che:</p>
<p>della previsione contenuta nell'art.17, comma quinto, del d.lgs. 28/2010 &egrave; possibile avvalersi solo nel caso in cui la mediazione &egrave; condizione di procedibilit&agrave; della domanda, secondo quanto previsto nell'art.5 della medesima legge; <br />nel caso in cui sussistano i presupposti previsti, l'organismo di mediazione&nbsp; &egrave; tenuto a fornire il servizio di mediazione senza diritto ad alcun compenso; <br />l'organismo di mediazione non potr&agrave; richiedere il pagamento del compenso nei confronti dell'erario o dell'amministrazione in generale; <br />la suddetta norma trova applicazione senza che possa distinguersi tra organismi di mediazione pubblici o privati: la norma contenuta nell'art.17, comma sesto, del d.lgs. 28/2010 richiama le indennit&agrave; spettanti agli organismi pubblici unicamente al fine di rinviare compiutamente agli importi delle indennit&agrave; di cui alla tabella A che, secondo la previsione contenuta nell'art.16, comma 13, si applicano unicamente agli organismi costituti da enti di diritto pubblico interno, salvo che trattasi di materia per le quali &egrave; prevista l'obbligatoriet&agrave; del tentativo di conciliazione: si tratta, infatti, di importi delle indennit&agrave; previsti per gli organismi pubblici che, in caso di obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione trovano applicazione anche per gli organismi privati</p>
<p><strong>Sintesi dei principi espressi:</strong></p>
<p><strong>le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l'indennit&agrave; complessiva; <br />al verificarsi dei diversi momenti che connotano l'espletamento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte; <br />oltre all'importo di ? 40,00 dovuto per l'avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell'art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall'art.5 del d.m. 145/2011; <br />oltre alla suddetta indennit&agrave; complessiva dovranno essere corrisposte, altres&igrave;, le spese vive, purch&egrave; documentate dall'organismo di mediazione; <br />in caso di sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso n&eacute; nei confronti della parte n&eacute; nei confronti dell'erario o, in generale, dell'amministrazione. </strong></p>
<p>Roma, 20 dicembre 2011</p>
<p>Il Direttore Generale <br />Maria Teresa Saragnano</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />Fonte: <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a></p>
<p><br /><br />A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti</p>
<p>Avvocato e <a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=86">mediatore professionista</a></p>
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<p>Pesaro - Urbino</p>]]></description>
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	<dc:date>2011-12-21T12:28:05+01:00</dc:date>
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