<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti</title><link>http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/</link>
<description>Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti</description><language>it</language>
<item>
	<title><![CDATA[Il soccombente puo' essere condannato a rimborsare anche le spese della mediazione civile]]></title>
	<description><![CDATA[<p><font size="3"><img hspace="5" alt="Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/leggisentenze.jpg" width="183" height="165" /> Cos&igrave; si &egrave; recentemente espresso il Tribunale di Modena, sez. II, con sentenza del 9 marzo 2012:</font></p>
<p><font size="3">&laquo; [...] III. Le spese processuali seguono la soccombenza (<strong>art. 91 c.p.c.</strong>) e sono liquidate come da dispositivo in forza di <strong>criterio equitativo in seguito ad abrogazione delle tariffe professionali</strong> (art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1), che mantengono comunque valore indicativo.</font></p>
<p><br /><font size="3">Nel passaggio della causa dalla fase procedimentale a quella processuale in seguito a mutamento del rito, &egrave; stato regolarmente </font><font size="3"><strong>esperito il procedimento di mediazione (art. 5, 4&deg; comma, letto b, d.lg. n. 28 del 2010), cui entrambe le parti hanno aderito, per quanto non sia stato raggiunto un accordo conciliativo (come risulta dal relativo verbale dell'8 febbraio u.s.). <br /></strong><br />Ebbene, le <strong>spese di &quot;avvio del procedimento&quot;</strong> sono a carico di ciascuna parte che aderisce alla mediazione nella misura di euro 40, oltre ad Iva (art. 16 D.M. 18 ottobre 2010, n. 180), spese che ciascuna parte ha sopportato anticipatamente. <br /><br />Le <strong>&quot;spese di mediazione&quot;</strong> invece sono dovute in solido da ciascuna parte, secondo &quot;l'importo indicato nella tabella allegata al decreto&quot; (art. 16, 3&deg; comma, D.M. cit.). <br /><br />Nella specie le attrici hanno esborsato ed anticipato la somma complessiva di euro 104,87 (doc. 4). L'importo &egrave; dovuto in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. <br /><br /><strong>Stante la riconducibilit&agrave; eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalit&agrave; le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.). Il convenuto va perci&ograve; condannato pure al rimborso della somma complessiva di euro 152 sostenuta per espletamento della mediazione</strong> [...] &raquo;.</font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<font size="3"><br />A cura di Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore, </font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it" target="_blank"><font size="3">avvbriganti.iusreporter.it</font></a><font size="3"> <br /></font>
<p><font size="3">Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su </font><a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti" target="_blank"><font size="3">Facebook</font></a></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><font size="3"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></font></a><font size="3"> </font></p>
<p><font size="3">&nbsp;</font><font size="3"> <br /><br /></font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3"><br /></font><strong>Giurisprudenza</strong> <br />La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale o particolarmente interessanti con riferimento alle materie trattate dallo Studio legale <br />A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, <a href="http://avvbriganti.iusreporter.it" target="_blank">avvbriganti.iusreporter.it</a> <br /><br /><br /><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=12" target="_blank">Note legali</a>. Quanto precede non costituisce n&eacute; sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialit&agrave; </p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=279]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=279</guid>
	<dc:date>2012-04-17T13:15:07+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Delle "risse verbali" tra minori su Facebook rispondono i genitori]]></title>
	<description><![CDATA[<p><a href="http://it.fotolia.com/id/6789265" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/ricercagiuridicasulweb.jpg" width="148" height="203" /></a> <font size="3">Cos&igrave; si &egrave; espresso il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, con la sentenza n. 18 del 16/01/2012:</font></p>
<p><font size="3"><br />&laquo; [...] Dunque si &egrave; di fronte ad una vera e propria <strong>&quot;rissa verbale&quot;</strong>, scatenatasi <strong>tra minori</strong> (alcuni addirittura minori di anni 14) sul sito web denominato <strong>Facebook</strong>. <br /><br />Trattasi in particolare, come &egrave; efficacemente spiegato, anche per i suoi riflessi (sempre pi&ugrave; crescenti) di rilevanza giudiziaria, nella recente Trib. Monza sez. IV^ nr. 770/10, di un c.d. social network ad accesso gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell'Universit&agrave; di Harvard al quale, a far tempo dal settembre 2006, pu&ograve; partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di et&agrave;: peraltro, se scopo iniziale di F. era il mantenimento dei contatti tra studenti di universit&agrave; e scuole superiori di tutto il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet. <br /><br />Questi ultimi partecipano creando &quot;profili&quot; contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e aderendo ad un gruppo di c.d. &quot;amici&quot;: quest'ultimo aspetto &egrave; rilevante, anche ai fini della presente decisione, in quanto la visione dei dati dettagliati del profilo di ogni singolo utente &egrave; di solito ristretta agli &quot;amici&quot; dallo stesso accettati. <br /><br />F., come detto, include alcuni servizi tra i quali la possibilit&agrave; per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi e di scrivere sulla bacheca di altri utenti e consente di impostare l'accesso ai vari contenuti del proprio profilo attraverso una serie di &quot;livelli&quot; via via pi&ugrave; ristretti e/o restrittivi (dal livello &quot;Tutti&quot; a quello intermedio &quot;Amici di amici&quot; ai soli &quot;Amici&quot;) per di pi&ugrave; in modo selettivo quanto ai contenuti o alle stesse &quot;categorie&quot; di informazioni inserite nel profilo medesimo. <br /><br />Quindi, agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio profilo, &egrave; possibile limitare l'accesso e la diffusione dei propri contenuti, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo. <br /><br />&Egrave; peraltro nota agli utenti di F. l'eventualit&agrave; che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell'attivit&agrave; di c.d. &quot;tagging&quot; (tradotta in lingua italiana con l'uso del neologismo &quot;taggare&quot;) che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure e-mail e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilit&agrave; dell'autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network. <br /><br />I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilit&agrave; civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra, eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria riguardante il motore di ricerca Google). <br /><br />In definitiva, <strong>coloro che decidono di diventare utenti di F. sono ben consci non solo delle grandi possibilit&agrave; relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto</strong>. <br /><br />Alla luce di tali considerazioni tecniche, appare evidente e condivisibile la preoccupazione della minore istante, e dei suoi genitori, per la diffusione effettiva e potenziale che quelle offese hanno avuto e potrebbero ancora avere dalla loro pubblicazione su quel sito web. <br /><br />Se cio&egrave;, in soldoni, quella vera e propria &quot;rissa verbale&quot; tra minori si fosse consumata nella piazza reale del paese, probabilmente la baruffa si sarebbe conclusa con qualche energico richiamo o al massimo con qualche richiesta di chiarimento rivolta ai genitori dei minori che avevano pronunciato quelle frasi, ma essendosi verificata su quella <strong>piazza virtuale, che non conosce limiti alla potenziale diffusione ed esondazione delle offese ivi pubblicate</strong>, ben si comprende ogni sofferenza e tutte le preoccupazioni lamentate e denunciate in questa sede addirittura giudiziaria. <br /><br />Appare a questo punto allora necessario procedere ad individuare il <strong>criterio di imputazione della responsabilit&agrave; in capo ai genitori per i fatti illeciti commessi dai minori naturalmente capaci</strong>. <br /><br />Ritiene lo scrivente di dover condividere sul punto quell'impostazione interpretativa, pi&ugrave; rigorosa ed esigente in relazione ai compiti, al ruolo ed alle connesse responsabilit&agrave; genitoriali, in forza della quale si afferma che i genitori dei minori naturalmente capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilit&agrave; di cui all'<strong>art. 2048 cc</strong>, devono positivamente dimostrare non solo di avere adempiuto all'onere educativo indicato loro dall'art. 147 cc, che non consiste solo nella mera indicazione di regole, conoscenze o moduli di comportamento, bens&igrave; pure nel fornire alla prole gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalit&agrave;, ma anche di avere poi effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano assimilato l'educazione loro impartita; mentre d'altra parte la gravit&agrave; e la reiterazione delle condotte poste in essere possono essere poi indice del grado di attuazione di una tale opera di verifica di acquisizione (in termini, App. Milano X^ 16.12.2009 su Resp.civ. e prev. 2010, 7-8). <br /><br />Evidenziato altres&igrave; come la responsabilit&agrave; genitoriale non venga meno con l'approssimarsi della maggiore et&agrave;, allorquando invece (ed anzi) la personalit&agrave; del minore &egrave; ancora fragile (nel senso di &quot;indefinita&quot;) ed egli conserva l'inattitudine a dominare i propri istinti (Cass.III^ nr. 18804/09), che con l'approssimarsi della maggiore et&agrave; tendono oltretutto a sub&igrave;re nuove pulsioni, va ulteriormente ribadito come, ai fini dell'esonero dalla loro responsabilit&agrave;, i genitori debbano in sostanza fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto; prova che si concretizza nella dimostrazione per&ograve;, oltre di aver impartito una educazione consona alle proprie condiioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'et&agrave; (Cass. III^ nr. 9509/07). <br /><br />L'applicazione concreta di tali principi nella specifica fattispecie al vaglio non pu&ograve; non fare i conti allora con <strong>l'assoluta peculiarit&agrave; dello strumento utilizzato per la diffusione delle frasi ingiuriose</strong>. <br /><br /></font><font size="3"><strong>Per andare esenti da ogni responsabilit&agrave; ai sensi dell'art. 2048 cc, i genitori odierni convenuti non avrebbero potuto limitarsi ad allegare e chiedere di comprovare (come hanno fatto ai capitoli a-f delle richieste istruttorie) di avere impartito al loro figlio minore un'educazione sostanzialmente consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma avrebbero dovuto allegare e comprovare di avere anche poi posto in essere quelle attivit&agrave; di verifica e di controllo sull'effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore; attivit&agrave; che invece, data la persistenza e reiterazione del comportamento ingiurioso-diffamatorio, consumatosi sul web lungo almeno tre giorni consecutivi, pu&ograve; agevolmente presumersi non essere stata posta in essere dai coniugi convenuti, quantomeno in modo adeguato. <br /><br />D'altra parte, nel momento in cui i genitori, evidentemente consapevoli delle potenzialit&agrave; e dei rischi di internet, acconsentono ad un accesso del proprio figlio minore alla rete, quella doverosa attivit&agrave; di verifica e controllo &quot;a posteriori&quot; dell'indottrinamento educativo del proprio figlio, pure in ipotesi prestato in tutta buona fede, non pu&ograve; non fare i conti con l'estrema pericolosit&agrave; di quel navigare e della gi&agrave; evidenziata potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti e delle proprie idee ivi manifestate. <br /><br />Quella doverosa attivit&agrave; di vigilanza e controllo che investe i genitori deve allora necessariamente concretizzarsi, nello specifico, in una limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa di quell'accesso, proprio al fine di evitare (per quello che interessa in questa sede evidenziare e senza che appaia necessario sottolineare qui altri e forse pure ben pi&ugrave; gravi rischi) che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo, e proprio per tali qualit&agrave; tanto affascinante, nelle mani di soggetti ancora non in grado di discernere le conseguenze del proprio agire, possa trasformare una &quot;baruffa (anche) chiozzotta&quot; tra bambini, degna al massimo di un'energica lavata di testa, in una lotta in rete senza quartiere tra bande, all'esito della quale, in termini di reputazione e onorabilit&agrave; di tutti i partecipanti, potrebbero restare solo macerie. E quella attivit&agrave; genitoriale di controllo &quot;a posteriori&quot; appare tanto pi&ugrave; doverosa, e quindi ancor pi&ugrave; richiedibile da chi ora &egrave; stato chiamato a giudicare con il rigore della regola di diritto, in un periodo storico in cui sollecitazioni negative in tal senso aggrediscono la sensibilit&agrave; dei minori fin nei luoghi un tempo ritenuti pi&ugrave; sicuri, come accade ad esempio attraverso i modelli comportamentali e relazionali diffusi dai massa-media pi&ugrave; comuni e di facile accesso ad ogni ora della giornata, con continuit&agrave; martellante. <br /><br />Dunque, i caratteri della persistenza e della continuit&agrave;, che quell'attivit&agrave; offensiva posta in essere dal minore ha nello specifico assunto (fino, come visto, alla creazione di un &quot;gruppo&quot; finalizzato ad offendere), inducono a ritenere ampiamente raggiunta la prova positiva dell'inadempimento da parte dei genitori convenuti a quel dovere di verifica dell'assimilazione effettiva dell'educazione pure eventualmente impartita al minore ed a quell'obbligo giuridico di controllo della corrispondenza concreta tra i principi pure in ipotesi inculcati ed i comportamenti concreti che il figlio quotidianamente poi pone in essere</strong> [...] &raquo;. </font></p>
<p><font size="3"><br /><br /><br />A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, </font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it" target="_blank"><font size="3">avvbriganti.iusreporter.it</font></a><font size="3"> <br />Visita </font><a href="http://www.dirittoeinternet.it" target="_blank"><font size="3">diritto*internet</font></a><font size="3"> - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge <br /><br /></font></p>
<p><font size="3">Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter<strong> </strong>o su </font><a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti" target="_blank"><font size="3">Facebook</font></a></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><font size="3"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></font></a><font size="3"> </font></p>
<p><font size="3">&nbsp;</font></p>
<font size="3">
<p><br /></p>
<a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=12" target="_blank"><font size="3">Note legali</font></a><font size="3">. Quanto precede non costituisce n&eacute; sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialit&agrave;</font><font size="3"><strong> <br /><br /><br /><br /><br /></strong>Studio Legale Avv. Giuseppe Briganti</font></font>
<p><font size="3">Pesaro - Urbino</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=278]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=278</guid>
	<dc:date>2012-04-17T12:47:36+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Notizie di cronaca pubblicate su Internet e diritto all'oblio: interviene la Corte di Cassazione]]></title>
	<description><![CDATA[<p><font size="3"><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Diritto e Internet (Copyright immagine clix)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/dirittodigitale.jpg" width="168" height="126" /></a> Il sistema introdotto con il <strong>Codice della privacy</strong> (d.lg. n. 196 del 2003), informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libert&agrave; fondamentali e della dignit&agrave; della persona (e in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali nonch&eacute; dell'identit&agrave; personale o morale del soggetto cui gli stessi pervengono), &egrave; caratterizzato dalla <strong>necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalit&agrave;, necessit&agrave;, pertinenza e non eccedenza allo scopo</strong> (quest'ultimo costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali), che trova riscontro nella <strong>compartecipazione dell'interessato nell'utilizzazione dei propri dati personali</strong>, a quest'ultimo spettando il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonch&eacute; di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorch&eacute; pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione (<strong>art. 7 d.lgs. n. 196 del 2003</strong>), a <strong>tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identit&agrave; personale e morale</strong>. <br /><br />Pertanto, anche in caso di <strong>memorizzazione nella rete internet</strong>, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cio&egrave; dei titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione (c.d. siti sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui appartengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il <strong>diritto all'oblio</strong>, e cio&egrave; al <strong>relativo controllo a tutela della propria immagine sociale</strong>, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, pu&ograve; tradursi nella <strong>pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalit&agrave; della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione</strong>. <br /><br />In ipotesi di trasferimento ex art. 11, comma 1 lett. b), d.lg. n. 196 del 2003 di notizia gi&agrave; di cronaca nel proprio archivio storico il titolare dell'organo di informazione, che, avvalendosi di un motore di ricerca, memorizza la medesima notizia anche nella rete internet, &egrave; tenuto ad osservare i criteri di proporzionalit&agrave;, necessit&agrave;, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalit&agrave; che ne consente il lecito trattamento, nonch&eacute; a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia gi&agrave; di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identit&agrave; personale o morale nella sua proiezione sociale, nonch&eacute; a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente le mera generica possibilit&agrave; di rinvenire all'interno del &quot;mare di internet&quot; ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, <strong>la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corso o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato, consentendo il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento</strong>, giusta modalit&agrave; operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, del giudice di merito.</font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3">Cos&igrave; si &egrave; recentemente espressa la Corte di Cassazione (<strong>Cassazione civile&nbsp; sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525</strong>) <br /><br /><br /><br /></font></p>
<font size="3">A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, </font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it" target="_blank"><font size="3">avvbriganti.iusreporter.it</font></a><font size="3"> <br />Visita </font><a href="http://www.dirittoeinternet.it" target="_blank"><font size="3">diritto*internet</font></a><font size="3"> - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge <br /><br /></font>
<p><font size="3"><br />Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su </font><a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti" target="_blank"><font size="3">Facebook</font></a></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><font size="3"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></font></a><font size="3"> </font></p>
<p><font size="3">&nbsp;</font></p>
<p><font size="3"><br /></font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=12" target="_blank"><font size="3">Note legali</font></a><font size="3">. Quanto precede non costituisce n&eacute; sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialit&agrave; </font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=277]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=277</guid>
	<dc:date>2012-04-10T12:45:07+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[E-mail dell'ex-dipendente e privacy: l'azienda deve disattivare l'account e informare i terzi]]></title>
	<description><![CDATA[<p><a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1727692" target="_blank"></a><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/emaildiritto.jpg" width="192" height="144" /></a> <font size="3"><a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1727692" target="_blank">Prescrizioni del Garante privacy 22/04/2010</a></font><font size="3">: </font></p>
<p><font size="3">&laquo; Come gi&agrave; affermato da questa Autorit&agrave; nel provvedimento del 25 giugno 2002 (doc. web n. 29864), <strong>anche l'indirizzo e-mail di una persona fisica &egrave; da considerarsi un dato personale</strong>. Difatti, gli indirizzi e-mail [...] e [...], pur rappresentando un mezzo utilizzato dall'impresa per raccogliere gli ordini della clientela, contengono il nome e cognome delle signore [...] e sono ad esse comunque riferibili da oltre un decennio. L'indirizzo e-mail attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni determina quindi una<strong> legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza, ma non garantisce la confidenzialit&agrave; dei messaggi inviati e ricevuti tramite lo stesso</strong>, poich&eacute; l'account ad esso riferibile pu&ograve; essere eccezionalmente nella disponibilit&agrave; di accesso da parte del datore di lavoro qualora ci&ograve; si renda necessario per improrogabili esigenze aziendali, come emerge anche nella deliberazione del 1 marzo 2007 (doc. web n. 1387522), con la quale questa Autorit&agrave; ha indicato le linee guida per un corretto uso della posta elettronica e di Internet nell'ambito dei rapporti lavorativi. </font></p>
<p><font size="3">Come &egrave; risultato dalla documentazione acquisita, lo stesso regolamento interno relativo all'uso degli strumenti elettronici messi a disposizione dalla [...] s.r.l., chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica &egrave; fornito dall'azienda al dipendente per realizzare &quot;le sole finalit&agrave; istituzionali dell'azienda&quot;, tuttavia la presenza di un disciplinare aziendale relativo all'uso della posta elettronica e di Internet da parte dei dipendenti, non esclude che all'interno della corrispondenza scambiata tramite gli account aziendali possano essere anche presenti contenuti di natura strettamente personale e quindi anche dati riferibili a terzi. </font></p>
<p><font size="3">Conseguentemente, <strong>l'esigenza di tutela si estende anche nei confronti di coloro che inviano i messaggi</strong> (di qualunque contenuto, privato o lavorativo) che possono ritenere che il destinatario degli stessi sia esclusivamente una determinata persona. </font></p>
<p><font size="3">L'interesse alla tutela dei dati personali delle persone coinvolte (ex dipendenti della [...] s.r.l. e terzi mittenti di e-mail) deve, in una <strong>corretta ottica di bilanciamento</strong>, essere contemperato con l'interesse della [...] s.r.l. a gestire le informazioni indispensabili all'efficiente attivit&agrave; aziendale, soprattutto in considerazione del fatto che gli indirizzi e-mail delle segnalanti erano utilizzati anche per raccogliere gli ordini della clientela. </font></p>
<p><font size="3">Da quanto sopra evidenziato discende dunque la necessit&agrave; che la [...] s.r.l. proceda alla <strong>disattivazione di tutti gli account di posta elettronica appartenenti al dominio [...].it, attribuiti a soggetti che non fanno parte dell'attuale organizzazione imprenditoriale della societ&agrave;</strong>, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In detto periodo la societ&agrave; dovr&agrave; inoltre <strong>predisporre un sistema idoneo ad informare i terzi mittenti delle comunicazioni che tutti gli account del dominio [...].it, riferibili ad ex dipendenti dell'[...] s.r.l. che non svolgano attivit&agrave; lavorativa per conto della [...] S.r.l., saranno disattivati, con l'invito, quindi, ad inoltrare la corrispondenza di lavoro ad un indirizzo di posta elettronica alternativo</strong> &raquo;. <br /><br /><br /><br /></font></p>
<font size="3">A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, </font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it" target="_blank"><font size="3">avvbriganti.iusreporter.it</font></a><font size="3"> <br />Visita </font><a href="http://www.dirittoeinternet.it" target="_blank"><font size="3">diritto*internet</font></a><font size="3"> - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge <br /><br /></font>
<p><font size="3">Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su </font><a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti" target="_blank"><font size="3">Facebook</font></a></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><font size="3"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></font></a><font size="3"> </font></p>
<p><font size="3">&nbsp;</font></p>
<p><font size="3"><br /></font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=12" target="_blank"><font size="3">Note legali</font></a><font size="3">. Quanto precede non costituisce n&eacute; sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialit&agrave; </font></p>
<p><font size="3"></font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=276]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=276</guid>
	<dc:date>2012-04-10T12:38:53+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Virtual Mediation Lab in Italia: video intervista all'Avv. Giuseppe Briganti]]></title>
	<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=273"><font size="3">Cos'e' Virtual Mediation Lab?</font></a> <br /><br /><br /><iframe height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nZ4EfcauWlA" frameborder="0" width="420" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="3">Le altre interviste sul canale youtube di </font><a href="http://www.youtube.com/user/mediationplus" target="_blank"><font size="3">Virtual Mediation Lab</font></a></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3"><br /><br /><br /><br /><br />Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su </font><a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti" target="_blank"><font size="3">Facebook</font></a></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><font size="3"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></font></a><font size="3"> </font></p>
<p><font size="3">&nbsp;</font></p>
<p><font size="3">Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti, </font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it" target="_blank"><font size="3">avvbriganti.iusreporter.it</font></a><font size="3"> <br />Pesaro-Urbino</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=275]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=275</guid>
	<dc:date>2012-04-10T12:32:11+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
	</channel></rss>
