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Appalto, vizi e difetti dell'opera, mancata eliminazione da parte dell'appaltatore: Cass. 4523/2008
Di Admin (del 21/12/2009 @ 09:16:19, in giurisprudenza, linkato 3995 volte)

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 2008, n. 4523:

"Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c., si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e, pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente, ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica ex art. 2931 c.c., può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (Cass. n. 11602/2002, n. 169/1996 ed altre conformi)".


Giurisprudenza
La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it


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