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E' possibile sfruttare commercialmente l'immagine di una persona famosa senza il suo consenso?
Di Admin (del 14/01/2010 @ 15:19:43, in giurisprudenza, linkato 2627 volte)

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto recentemente occasione di stabilire (provv. 12/11/2009) che non è possibile sfruttare commercialmente l'immagine di una persona, anche se nota, senza il suo consenso.

Come può leggersi nella newsletter del Garante n. 333 dell'11/01/2010, l'Autorità ha affrontato il caso di una donna di spettacolo, impegnata anche in politica, che aveva casualmente scoperto la sua fotografia su alcuni volantini pubblicitari utilizzati per reclamizzare servizi odontoiatrici. L'interessata aveva diffidato il centro dentistico dal proseguire il volantinaggio ma, dopo aver scoperto che le pubblicità erano ancora in distribuzione presso una delle sedi dello studio, aveva chiesto l'intervento del Garante.

<< Dagli accertamenti avviati dall'Autorità è emerso che lo studio professionale aveva scaricato la fotografia della donna da un sito web e, senza il consenso dell'interessata, l'aveva poi stampata su 50.000 volantini.

L'Autorità - anche sulla base di quanto stabilito dalla disciplina sul diritto d'autore - ha sottolineato che la riproduzione e la divulgazione del ritratto di una persona nota senza il suo consenso, anche nel caso in cui si tratta di un'immagine liberamente reperibile su internet, è lecita soltanto se risponde a esigenze di "pubblica informazione" e non ad altre finalità, in particolare quelle commerciali.

Essendo stati violati i principi di liceità e correttezza fissati dal Codice privacy, il Garante ha dunque vietato allo studio dentistico l'ulteriore trattamento, in qualunque forma, della foto della donna, inclusa la distribuzione, presso le diverse sedi, dei volantini già stampati.

L'Autorità ha, inoltre, avviato un autonomo procedimento per l'eventuale contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alla normativa sulla privacy commesse dallo studio dentistico >>.


In un altro caso di cui viene data notizia nella medesima newsletter, il Garante ha affermato inoltre che non si possono scattare e diffondere fotografie, anche di personaggi famosi, violando la riservatezza di dimore private protette alla vista esterna. Nessun problema, invece, riguardo a foto scattate in luoghi visibili al pubblico.

Il provvedimento del Garante (provv. 22/12/2009) è giunto in risposta alla segnalazione dell'attore George Clooney che lamentava la pubblicazione, da parte di alcune testate giornalistiche, di immagini che lo ritraevano con alcuni ospiti all'interno del parco della sua villa.

<< Alcune fotografie oggetto della segnalazione mostrano persone che si trovavano all'interno del giardino della villa, in zone circondate da un'alta siepe o da un muro di cinta che impediscono ai passanti la vista. Dagli accertamenti del Garante è emerso che tali immagini sono state raccolte con espedienti (ad esempio, aprendo dei varchi nella siepe), violando così la ragionevole aspettativa di intimità e riservatezza creata dalla barriera visiva posta a protezione della dimora privata. Le modalità con cui sono state acquisite queste immagini - ha sottolineato l'Autorità - contrastano con quelle garanzie di trasparenza e di correttezza che devono caratterizzare la raccolta di dati personali a cui si devono attenere i giornalisti nell'esercizio della loro attività, indipendentemente dalla notorietà dei personaggi coinvolti.

Altre fotografie, invece, sono state scattate in luoghi normalmente visibili dall'esterno, ad esempio, presso la scalinata di accesso alla villa, o l'affaccio di un balcone. In questo caso, l'Autorità ha ritenuto leciti gli scatti, in quanto ritraggono le persone in luoghi pubblici o, comunque, aperti al pubblico, oppure in aree "per loro natura esposte alla visibilità da parte di terzi".

Il Garante ha dunque vietato il trattamento e l'ulteriore diffusione delle immagini raccolte in modo illegittimo e ha altresì prescritto alle tre testate giornalistiche, alle agenzie e ai fotografi coinvolti di informare sugli esiti del provvedimento tutti coloro ai quali sono state eventualmente cedute le fotografie sottoposte a divieto >>.



Giurisprudenza

La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale o particolarmente interessanti con riferimento alle materie trattate dallo studio legale
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità