Come ormai noto, è stato approvato in data primo marzo 2010 il discusso Decreto Romani, ossia, secondo il comunicato del Governo, "un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/65 in materia di esercizio di attività televisiva, il cui obiettivo è creare un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione".
L'art. 4 del provvedimento (non ancora pubblicato in GU) fornisce oggi la seguente definizione di "servizio di media audiovisivo":
"1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto
la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi
al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche . Per
siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del
presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il
lave streaming, la trasmissione televisiva s u Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il
near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente
articolo".
Sempre secondo il citato art. 4 non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":
"- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la
radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di
contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di
interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale,
quali, a titolo esemplificativo :
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi
spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un
servizio non audiovisivo ;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di
fortuna ; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva".
Per "fornitore di servizi di media", secondo la disposizione citata, deve intendersi
"la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione ; sono escluse
dalla definizione di 'fornitore di servizi di media' le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi".
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità