\\ Home Page : Articolo : Stampa
Programmi televisivi e diritto d'autore: per la tutela occorre il "format"
Di Admin (del 11/05/2010 @ 12:02:26, in giurisprudenza, linkato 4397 volte)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2010, n. 3817, ha avuto modo di affermare quanto segue:

"[...] In assenza di una definizione normativa del concetto di 'format', cioè della cd. idea base di programma televisivo come modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni, non può che farsi riferimento a quanto risulta dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, p. 546, in ordine ad esso ai fini del deposito delle opere dell'ingegno [...]

Per la SIAE 'si intende per formato l'opera d'ingegno, avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nelle articolazioni delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi' [...]

Anche per la prevalente giurisprudenza di legittimità, il contenuto dell'opera rileva in quanto sia configurabile una forma o struttura esplicativa del programma, che nel caso si è negato esservi, con motivazione concisa ma sufficiente a escludere la tutela domandata (così con Cass. cit. n. 5089/04, cfr. Cass. 23 novembre 2005 n. 24594 e 24 luglio 2006 n. 16888) [...]".

 

A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità