Va in primo luogo evidenziato che la condotta delittuosa degli [...] può inserirsi nel fenomeno, che ha fatto ingresso anche nei sistemi informatici italiani, indicato comunemente con il termine "phishing" (dal verbo inglese "to fish", pescare).
Detto fenomeno, che non corrisponde ad alcuna figura giuridica contemplata specificamente dal codice penale, può assumere rilievo giuridico in quanto si snoda attraverso fasi, potenzialmente idonee a concretizzare gli elementi strutturali, oggettivi e soggettivi, di condotte delittuose sanzionate penalmente.
Ed invero le fasi necessarie e fondamentali - che coinvolgono diversi soggetti e che sono collegate necessariamente tra loro in una sequenza logica che si ripete in modo costante - sono sostanzialmente due.
La prima fase ha inizio con la sottrazione, da parte dell'autore del "phishing" (denominato "phisher") di somme di denaro dai conti correnti di ignari soggetti ai quali, mediante raggiri di varia natura, vengono carpiti i codici di accesso ai conti intrattenuti via internet.
Nella seconda fase il denaro illecitamente prelevato, viene fatto transitare su altri conti correnti dei quali, lo stesso "phisher" ha ottenuto la disponibilità; normalmente questo "abboccamento" avviene mediante la conclusione di "fantastici" contratti di lavoro che prevedono, da un lato la disponibilità di conti correnti sui quali fare transitare le somme illecitamente prelevate che devono essere trasferite a terzi soggetti indicati dalla società, dall'altro il compenso del titolare del conto normalmente pari ad una percentuale sulle somme temporaneamente transitate sullo stesso conto .
È proprio grazie al passaggio attraverso diversi conti correnti che viene reso difficile o addirittura impossibile l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro illecitamente sottratto e dunque la individuazione del phisher; quest'ultimo com'è ovvio, dopo una serie di passaggi recupererà le somme sottratte illecitamente al primo correntista.
Appare dunque di tutta evidenza che la perfezione del programma delittuoso ha come passaggio fondamentale la disponibilità da parte del phisher di un conto corrente di transito.
La condotta degli [...] si inserisce proprio in questa seconda fase: ed infatti, disponendo del conto corrente intestato ad [...] e gestito dal [...], del quale [...] ha comunicato le coordinate a seguito della conclusione del contratto di lavoro, la società spagnola accreditava le somme di denaro illecitamente sottratte dal conto corrente della società [...] e chiedeva all'[...] di inviarle a due cittadini russi; a titolo di provvigione l'[...] avrebbe trattenuto una percentuale all'8% delle somme transitate sul proprio conto corrente.
Al fine di affermare la responsabilità degli [...] e più in generale di coloro che hanno messo a disposizione di società il proprio conto corrente, ricevendo somme di denaro e trasferendo dette somme su altri conti o in favore di terzi soggetti, sarà necessario, da un lato analizzare le modalità di realizzazione delle singole condotte, dall'altro verificare se i soggetti coinvolti illecitamente dalle società (o dalle imprese) abbiano avuto coscienza e volontà, o quanto meno abbiano accettato il rischio di impedire in modo definitivo o di rendere difficile l'accertamento della provenienza delittuosa delle somme.
Ed invero l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che consiste "nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di lucro" ( Cass. 24.4.2008 n. 16980; Cass. 12.4.2005 n. 13448).
È difatti proprio l'elemento soggettivo - costituito dal dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione di cui all'art 648 c.p. e nel dolo generico nel delitto di riciclaggio - (oltre che l'elemento materiale costituito dall' "idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene" ) a distinguere i due appena citati delitti (Cass. 12.4.2005 n. 13448).
Deve ritenersi poi - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - sicuramente compatibile con il delitto di riciclaggio l'elemento soggettivo del dolo eventuale o indiretto che si realizza quando la volontà non si dirige direttamente verso l'evento, ma l'agente accetta il rischio che detto evento si realizzi.