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Invio di e-mail pubblicitarie e spamming: quali le regole nel caso di banche dati acquisite da terzi?
Di Admin (del 21/07/2010 @ 18:49:50, in diritto*internet, linkato 3069 volte)

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) In data 29 maggio 2003, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia di spamming effettuato tramite posta elettronica con un provvedimento di carattere generale.

Con il provvedimento generale l'Autorità ha inteso, con riferimento al quadro giuridico previgente, "indicare le misure che gli operatori del settore devono adottare al fine di conformarsi alla disciplina generale sull'uso dei dati personali, specie nel settore delle comunicazioni".


Per quanto riguarda "Messaggi per conto terzi e acquisto di banche dati", nel provvedimento si legge quanto segue.

In alcuni casi portati all'attenzione del Garante, l'invio di messaggi pubblicitari era stato effettuato, per conto di terzi committenti, da società specializzate che utilizzano indirizzi di posta elettronica contenuti in proprie banche dati.

Tali società, da considerarsi titolari o contitolari del trattamento dei dati a seconda del rapporto che si instaura con il committente e delle modalità di concreta utilizzazione dei dati, sono, secondo il Garante, tenute a rispettare le disposizioni in tema di informativa e specifico consenso, anche per quanto riguarda l'eventuale comunicazione di dati personali ai committenti medesimi e le relative finalità.

Ciò comporta un quadro di obblighi e possibili responsabilità anche penali che gli operatori devono verificare con attenzione, anche quando la società specializzata incaricata sia stabilita fuori dell'Unione europea.

Dall'esame dei reclami e delle segnalazioni pervenuti al Garante è risultato, altresì, che alcuni dei soggetti che hanno utilizzato la posta elettronica per l'invio di messaggi pubblicitari avevano acquisito da terzi le banche dati contenenti gli indirizzi dei destinatari.

In questi casi, secondo l'Autorità, chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; al momento in cui registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli interessati, un messaggio di informativa che precisi gli elementi indicati oggi nell'art. 13 del Codice della privacy, comprensivi di un riferimento di luogo - e non solo di posta elettronica - presso cui l'interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.




Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
luglio 2010


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