\\ Home Page : Articolo : Stampa
Stalking: anche l'invio di messaggi e filmati su Facebook puo' integrare il reato
Di Admin (del 09/09/2010 @ 12:38:51, in diritto*internet, linkato 2184 volte)

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Una sentenza della Cassazione include le condotte attuate tramite Facebook tra quelle idonee a configurare il reato di stalking ("Atti persecutori").

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 30/08/2010 n. 32404:

« [...] All'indagato è stato contestato il reato di cui all'art. 612 bis c.p. ("Atti persecutori") nei confronti di [...] (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa e di [...], nuovo fidanzato della [...]

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall'art. 612 bis c.p..

Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la [...], fine che il [...] non aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare.

Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonchè di messaggi tramite internet (facebook), anche nell'ufficio dove la [...] prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della [...] (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonchè le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta persecutoria e ossessionante dell'indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall'avere trasmesso il [...], tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonchè dall'avere avvicinato la [...],che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l'intenzione di picchiare l'uomo. Il [...] aveva anche inviato presso l'ufficio della denunciante cinque buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora: il giorno [...] l'indagato aveva indirizzato al [...], nuovo compagno della [...], una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il [...] aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d'animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza [...] ».

 

Il testo della sentenza su Altalex

 

A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità