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Concorsi on-line e web radio: lo stop del Garante privacy alla profilazione occulta
Di Admin (del 16/09/2010 @ 19:00:40, in diritto*internet, linkato 2885 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy) Il Garante privacy, come si legge nella newsletter dell'Autorità n. 341 del 10 settembre 2010, è recentemente intervenuto per vietare la profilazione occulta degli ascoltatori che si registrano sui siti delle web radio per pubblicare video, foto, brani musicali e partecipare a concorsi a premi on-line, votando i contenuti preferiti.

Con il provvedimento del 22 luglio 2010 il Garante ha infatti vietato a una società che gestisce i siti web di quattro emittenti radiofoniche a livello nazionale il trattamento dei dati personali degli ascoltatori raccolti in modo illecito.

Ciò a seguito di accertamenti ispettivi avviati dall'Autorità nei confronti di società che effettuano concorsi a premi on-line, dai quali erano emerse una serie di criticità, tra cui l'uso senza consenso dei dati degli iscritti alle community. Le informazioni, si legge ancora nella newsletter, venivano utilizzate dalla società in particolare per studiare i loro gusti e le loro abitudini.

Nei form di registrazione presenti sui siti delle quattro emittenti, che gli utenti dovevano compilare per partecipare ai concorsi e registrarsi alle community, era presente un'unica casella, barrando la quale si autorizzava l'uso dei dati per diversi scopi: per la fornitura del servizio, per il trasferimento dei propri dati a tutte le società appartenenti al gruppo, per l'invio di comunicazioni commerciali e per le operazioni di profiling.

In proposito il Garante ricorda che la normativa sulla privacy stabilisce invece che il consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono infatti essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine ad ogni trattamento dei propri dati.

Non solo: nel modulo di registrazione mancava anche l'indicazione dei soggetti ai quali i dati degli utenti sarebbero stati comunicati, informazione invece espressamente richiesta dal Codice privacy.

Nel vietare il trattamento dei dati, con il provvedimento in parola, di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, il Garante ha quindi prescritto alla società di riformulare il modulo di registrazione, con l'obbligo di garantire agli utenti la possibilità di prestare consensi differenziati, nonché di modificare l'informativa, indicando chiaramente le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati.


A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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