M. veniva ritenuto colpevole dalla Corte di Appello del reato di diffamazione, in quanto, attraverso l'utenza telefonica installata presso la propria abitazione e utilizzando il suo user-name si collegava con un sito web, inserendo stabilmente, nel forum intitolato "che si dice a (omissis)", frasi offensive dell'onore e del decoro di B.V. e della sua famiglia.
M. proponeva ricorso per cassazione sostenendo, in particolare, che la Corte di Appello non aveva tenuto conto degli accertamenti effettuati dal consulente dell'imputato, secondo cui era possibile modificare i messaggi già postati e soprattutto era impossibile attribuire con certezza un determinato messaggio a un certo utente.
La Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza 7 marzo 2011, n. 8824, afferma:
« [...] i giudici di merito, con valutazioni pienamente fedeli alle risultanze processuali e improntate a evidente razionalità, sono giunti all'incontestabile dimostrazione che per l'invio del messaggio attribuito al M. è stato utilizzato il codice numerico IP (OMISSIS) , - fornito di XXXXXXXX - gestore del Forum, accessibile in internet, intitolato "che si dice a (OMISSIS) " Questo indirizzo IP è stato associato, attraverso il gestore del servizio telefonico, Wind Autostrada, alla linea telefonica (OMISSIS) , che è quella di casa M. ; il nick name utilizzato (OMISSIS) è intestato all'imputato. Lo stesso M. ha poi riconosciuto di utilizzare il sito XXXXXXX, con uno specifico username, ottenuto in abbonamento, servendosi di uno pseudonimo.
La corte, con adeguata e articolata argomentazione tecnica ha dimostrato il carattere irreale e irrazionale dell'assunto difensivo secondo cui un inverosimile personaggio si sia impegnato a trasformare un lecito messaggio del M. in uno strumento aggressivo e lesivo della reputazione delle parti civili.
L'accertamento tecnico - a cui la corte ha attribuito forza persuasiva con una articolata valutazione assolutamente incensurabile in questa sede- ha posto in luce che
a) il numero identificativo sulla rete internet mondiale è assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;
b) un altro utente delle rete, per realizzare l'intromissione modificativa,dovrebbe esattamente conoscere dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione in cui intromettersi;
c) questo scorretto utente avrebbe dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all'eliminazione di tracce dell'irregolare intervento invasivo. La corte ha ritenuto contrario al senso comune che tanto impiego di tempo e tanto impegno tecnico siano stati profusi da questo sconosciuto per offendere i B.
La corte ha poi messo in luce - ai fini dell'identificazione del responsabile - che nella famiglia dell'imputato, il solo figlio era capace di utilizzare internet, ma non conosceva l'esistenza del "Forum", né l'username per accedervi.
L'identificazione nel M. dell'autore del messaggio offensivo è stata confermata dall'accertato movente costituito dal dissidio esistente tra questi e la famiglia B. - D.B. oltre che con lo stesso V.B. [...] ».
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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