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Privacy: linee guida per il trattamento di dati effettuato da soggetti pubblici sul web
Di Admin (del 28/03/2011 @ 12:30:54, in diritto*internet, linkato 2182 volte)

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com)Con provvedimento del 2 marzo 2011, il Garante privacy ha emanato le linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web


Con riguardo all'ambito di applicazione del provvedimento, il Garante, in particolare, afferma:

« L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.

La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.

Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti ».


Il sommario del provvedimento:

1. Ambito di applicazione

1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti Linee guida

2. Premessa

2.1.Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative

2.2.Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali

2.3.Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni

2.4.Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato

2.5.Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali

3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni

3. 1. Trasparenza

3. 2. Pubblicità

3. 3. Consultabilità

4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line

5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

5. 1. Motori di ricerca

5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati

5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali

5. 4. Dati esatti e aggiornati

6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative

A. Trasparenza

A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica

A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali

A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici

A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali

A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line

B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche

B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale

C. Consultabilità di atti e documenti

C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili


Leggi il provvedimento su
IRDoc




A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti,
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