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Convenzioni. Consulenza e assistenza legale continuativa
Di Admin (del 08/11/2007 @ 20:20:07, in convenzioni, linkato 14586 volte)
Convenzioni
Consulenza e assistenza legale continuativa
Ufficio legale in outsourcing


Convenzioni consulenza legale (Copyright foto olly - Fotolia.com)L'attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale può essere svolta anche tramite una apposita convenzione tra lo Studio e il cliente, la quale consente un'assistenza continua con riferimento alle varie problematiche giuridiche che possono interessare quest'ultimo.
 
La convenzione ha una durata semestrale o annuale e comporta l'instaurarsi di un rapporto continuativo di consulenza e assistenza nelle materie di competenza. L'attività professionale viene pertanto prestata nel periodo di durata dell'accordo senza limitazioni o condizioni.
 
L'attività viene prestata prevalentemente tramite e-mail, fax e telefono, e anche mediante incontri periodici presso la sede del cliente, ove possibile.
 
Una simile forma di prestazione dell'attività professionale, con particolare riferimento alle imprese, permette di affrontare i problemi al loro sorgere prevenendone la fase "patologica" e i relativi costi.
 
Il corrispettivo viene calcolato in via forfettaria, dietro preventivo non comportante impegni di sorta, sulla base delle vigenti tariffe professionali e in proporzione al prevedibile impegno.
 
 
Alcune attività che possono formare oggetto della convenzione di consulenza e assistenza legale continuativa
- pareri, scritti, orali e telematici in ordine alle varie questioni giuridiche
- aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
- assistenza nella redazione e interpretazione dei contratti
- consulenza in materia di diritto societario e dell'impresa
- rapporti con le Assicurazioni e le Banche
- assistenza nel recupero crediti
- assistenza nella composizione stragiudiziale di vertenze insorte al fine di evitare dispendiosi contenziosi
- consulenza in ordine alla opportunità di avviare procedure giudiziarie


Ai sensi dell'art. 45 del Codice deontologico forense, è consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta.



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