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Diffamazione a mezzo stampa: occorre considerare il contesto (Cass. 25157/2008)
Di Admin (del 06/10/2011 @ 12:54:46, in giurisprudenza, linkato 2849 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Cassazione civile  sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157:

« [...] Va, anzitutto, osservato che in tema di diffamazione, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perchè il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (cfr. Cass. Pen., Sez. 5^, 26 marzo 1998, n. 9839).

Ciò può essere sinteticamente definito come il rapporto di interazione tra testo e contesto.

Infatti, in tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Per questa ragione, quando il giudizio civile o penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa.

Pertanto, anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa (Cass. Pen., Sez. 5^, 4 aprile 1995, n. 6062).

4.2. Da ciò consegue, come è stato esattamente rilevato in sede penale, che, la motivazione della decisione del giudice di merito in tema di diffamazione assume un aspetto tutto particolare perchè deve considerare che la materialità dell'illecito, avuto riguardo alla condotta ed all'evento - a differenza di altre figure in cui emerge come momento di modifica esteriore, in senso fisico, della realtà - è data da un ente puramente astratto (assimilabile per certi aspetti solo al falso ideologico), quale è il significato delle parole. Ora, poichè la parola nel momento della comunicazione può diventare da sola strumento idoneo a infrangere la norma, siccome atta ad offendere l'altrui reputazione, è ovvio che il suo potenziale non vada apprezzato col criterio rigido del significato letterale ed unilaterale, ma debba essere rapportato alla funzione semantica dei lessemi, che vuol dire atteggiarsi e determinarsi nel rapporto e nel contesto in cui si inseriscono, come l'effetto della proiezione di una diapositiva la cui raffigurazione muta di forma, di struttura e di colorazione a seconda del variare del supporto su cui viene proiettata. Ricostruire il dato materiale nell'illecito in esame vuoi dire risalire, al di là di quello lessicale, al valore oggettivo e contingente della parola non con gli strumenti rigidi della grammatica, o parti del discorso, ma con la mediazione dei sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario, il cosiddetto linguaggio figurato che, raggruppato in definizioni categoriali (figure retoriche in senso ampio), fornisce gli strumenti per la corretta analisi degli insiemi di parole anche nella loro funzione, dinamica (semantica diacronica), nei loro aggiornamenti e mutazioni, presupposto di una corretta motivazione che intenda risalire all'effettività del fenomeno" (Cass. Pen., Sez. 5^, 7 febbraio 1995, n. 3236, Scalari; conf. Cass. civ., Sez. 3^, 06/04/2001, n. 5146).

Pertanto è necessario che vi sia da parte del giudice di merito la valutazione delle parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, esse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati:

sicchè ricostruire il dato materiale dell'illecito vuoi dire risalire alla significazione assunta come risultato finale.

4.3. Il giudice può limitarsi al semplice accostamento di notizie, quando da esso non emerga un ulteriore significato che le trascenda e abbia in sè autonoma attitudine diffamatoria. Quando l'accorpamento produce un'espansione dei significati o della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione, occorre avere riguardo al risultato. Se l'oggetto dell'espansione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità ed in caso di risposta negativa tale effetto potrà essere considerato come uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione.

In altri termini la sola verità del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per sè che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva. Inoltre, nel rapporto di interazione tra testo e contesto, vanno tenuti in considerazione il titolo dell'articolo, l'occhiello, il suo contenuto e le fotografie di corredo non come fatti distinti ma come un unico contesto del quale aveva sanzionato il risultato diffamatorio (Cass. civ., Sez. 3^, 26/09/2005, n. 18782) [...] ».

 

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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it

Giurisprudenza
La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale o particolarmente interessanti con riferimento alle materie trattate dallo Studio legale


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