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Mediazione telematica e consumatori: verso una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online
Di Admin (del 10/04/2012 @ 12:22:32, in conciliazione e mediazione, linkato 1818 volte)

Europa (Copyright immagine svilen001) La recente proposta di Regolamento europeo relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (COM/2011/0794 definitivo - 2011/0374 (COD)) prevede l'istituzione della Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (Piattaforma ODR) (art. 5).


La Piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offra un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

La Piattaforma costituisce l'unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del Regolamento.

A tal proposito, l'art. 2 della proposta prevede che il Regolamento si applichi alla risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online a livello transfrontaliero.


Ai fini della proposta di regolamento (art. 4), per "procedura di risoluzione alternativa delle controversie" (procedura ADR) s'intende una procedura per la risoluzione extragiudiziale di una controversia mediante l'intervento di un organismo di risoluzione delle controversie che propone o impone una soluzione o riunisce le parti allo scopo di trovare una soluzione amichevole.

Pare rientrarvi pertanto anche la mediazione telematica.


La Piattaforma ODR ha, in particolare, le funzioni seguenti:

- mette a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente;

- propone alle parti, in base alle informazioni contenute nel modulo di reclamo elettronico, uno o più organismi ADR competenti e fornisce informazioni sulle loro tariffe, se del caso, sulla lingua o sulle lingue in cui sarà condotta la procedura, sulla durata approssimativa della procedura oppure comunica alla parte ricorrente che in base alle informazioni presentate non è stato possibile individuare alcun organismo ADR competente;

- riferisce i reclami all'organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi;

- consente alle parti e all'organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia;

- mette a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all'articolo 9, lettera c);

- mette a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consente alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della Piattaforma ODR e sull'organismo ADR che ha trattato la loro controversia;

- fornisce informazioni generali sulla risoluzione alternativa delle controversie quale mezzo extragiudiziale di composizione delle controversie;

- offre accesso a statistiche sui risultati delle controversie trattate dagli organismi ADR cui sono stati trasmessi reclami tramite la Piattaforma ODR.


In base all'art. 6 della proposta di regolamento, ogni Stato membro UE designa un Punto di contatto ODR e comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due assistenti per la risoluzione delle controversie online ("Assistenti ODR").

Gli Assistenti ODR forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la Piattaforma, eseguendo le funzioni seguenti:

- all'occorrenza, agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente;

- informano i consumatori degli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la Piattaforma, ad esempio quando il professionista non acconsente all'uso dell'ADR;

- presentano, in base alle esperienze pratiche raccolte nell'esecuzione delle loro funzioni, una relazione annuale di attività alla Commissione e agli Stati membri;

- informano le parti dei vantaggi e degli svantaggi delle procedure applicate dagli organismi ADR proposti.


In base all'art. 7 della proposta di regolamento, per presentare un reclamo alla Piattaforma ODR la parte ricorrente compila il modulo di reclamo elettronico disponibile sul sito web della Piattaforma.

La parte ricorrente può allegare al modulo di reclamo eventuali documenti in formato elettronico a sostegno del proprio reclamo.

Le informazioni presentate dalla parte ricorrente devono essere sufficienti per determinare l'organismo ADR competente.

La Piattaforma ODR fornisce alle parti le informazioni sugli organismi ADR competenti individuati dalla Piattaforma ODR; se sono disponibili più opzioni, gli Assistenti ODR degli Stati membri interessati forniscono alle parti i dettagli dei vari organismi identificati e informazioni sui vantaggi e svantaggi delle procedure applicate da ciascun organismo in modo da consentire alle parti di operare una scelta informata.






A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista





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Pesaro - Urbino