
Così si legge nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 20/12/2012 in un caso in cui la società titolare del trattamento dei dati condizionava la registrazione al sito da parte degli utenti, e conseguentemente anche la fruizione dei servizi, al rilascio del consenso al trattamento dei dati per finalità promozionali:
« Al caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità si applica la disciplina dell'art. 23, comma 3 del Codice, secondo cui il trattamento di dati personali da parte dei privati è ammesso solo previa acquisizione di un consenso dell'interessato libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati e documentato per iscritto, nonché l'analogo disposto dell'art. 130, commi 1 e 2 del Codice, in base al quale l'utilizzo di comunicazioni con modalità automatizzate, come posta elettronica, telefax, Mms o Sms, per la finalità di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale è consentito solo con il consenso del contraente o utente.
Si ricorda, tuttavia, l'eccezione del c.d. "soft spam", di cui all'art. 130, comma 4, in base al quale, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso.
Inoltre, come già rilevato da questa Autorità (provv. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1388590; provv. 12 ottobre 2005, doc. web n. 1179604; provv. 3 novembre 2005, doc. web n. 1195215; provv. 10 maggio 2006, doc. web n. 1298709 in www.garanteprivacy.it; provv. 15 luglio 2010, doc. web n.1741998; più recentemente, provv. 11 ottobre 2012, doc. web n. 2089777) non può definirsi "libero", e risulta indebitamente necessitato, il consenso a ulteriori trattamenti di dati personali che l'interessato "debba" prestare quale condizione per conseguire una prestazione richiesta. Peraltro, gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso -allorché richiesto per legge- per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare (cfr. provv. 24 febbraio 2005, punto 7, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1103045).
L'attività di trattamento dei dati, finalizzata all'invio di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi, nella fattispecie mediante posta elettronica, effettuata dalla società senza il relativo consenso specifico costituisce quindi un trattamento illecito e non può essere proseguita ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, secondo cui i dati personali trattati in violazione del Codice non possono essere utilizzati ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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