Secondo quanto disposto dall'art. 145 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003), i diritti previsti in favore dell'interessato dall'articolo 7 del Codice possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
(Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.)
L'interpello preventivo
L'art. 146 del Codice ("Interpello preventivo") prescrive che, salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare del trattamento dei dati o al responsabile (ai sensi dell'art. 8, comma 1) e sono decorsi i termini previsti dall'articolo ora in esame, di cui appresso, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
In base al secondo comma della disposizione, il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile deve essere fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. Entro detto termine, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile devono darne comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Il contenuto del ricorso
Il ricorso è proposto nei confronti del titolare del trattamento e deve indicare (art. 147):
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, oppure il pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'art. 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Il procedimento
Con riguardo al procedimento relativo al ricorso, l'art. 149 del Codice prescrive quanto segue.
Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare del trattamento entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
In caso di adesione spontanea, è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, inoltre, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui sopra è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
In base al successivo art. 150, se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento (art. 150, comma 1).
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto (art. 150, comma 2).
Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
Secondo quanto disposto dall'art. 151, avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'art. 150, comma 2, appena esaminato, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione dinanzi al tribunale con ricorso ai sensi del successivo art. 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Sull'opposizione, il tribunale provvede nei modi di cui all'art. 152.
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
gennaio 2009
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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