Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: cosa prevede il nuovo art. 473 Cod. pen.?
Di Admin (del 08/09/2009 @ 12:42:17, in risposte, linkato 2251 volte)
Art. 473 Cod. pen. (sostituito dalla L. 99/2009)
"Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".
Avv. Giuseppe Briganti avvbriganti.iusreporter.it
settembre 2009 Risposte Leggi le altre risposte o proponi un quesito A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
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