Commette reato chi crea e usa un account di posta elettronica spacciandosi per un altro: Cassazione penale, sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674
<< Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di ... in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81, 494 c.p., contestatogli "perchè, al fine di procurarsi un vantaggio e di recare un danno ad ..., creava un account di posta elettronica, ..., apparentemente intestato a costei, e successivamente, utilizzandolo, allacciava rapporti con utenti della rete internet al nome della ..., così induceva in errore sia il gestore del sito sia gli utenti, attribuendosi il falso nome della ...".
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Oggetto della tutela penale,in relazione al delitto preveduto nell'art. 494 c.p. [sostituzione di persona], è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua indentità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.
In questa prospettiva, è evidente la configurazione, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie delittuosa >>.
Giurisprudenza La presente sezione ha ad oggetto sentenze venute in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
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