L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
(Copyright Immagine
Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Prevenzione e risoluzione creativa dei problemi legali
Consulenza legale semplice on-line: costo da 22 a 210 euro
Nel rispetto del Codice deontologico forense e con applicazione delle vigenti tariffe professionali, l'Avvocato Giuseppe Briganti fornisce ai propri clienti, su tutto il territorio nazionale, un puntuale e tempestivo
servizio di consulenza legale e assistenza legale, in studio e/o a distanza, anche on-line, nelle materie di propria competenza, in ambito sia giudiziale che stragiudiziale.
A seguito delle numerosissime richieste di consulenza legale gratuita pervenute, si evidenzia che - come illustrato in questo sito - i servizi di consulenza legale prestati dallo Studio, in quanto servizi professionali, ai sensi del vigente Codice deontologico forense non possono essere prestati a titolo gratuito. Richieste di consulenza legale gratuita non saranno pertanto prese in considerazione.
Per fissare un appuntamento in studio (sito in Provincia di Pesaro-Urbino) o presso il cliente e per il servizio di consulenza legale e assistenza legale a distanza e on-line (via posta, fax, telefono, e-mail, Skype o MSN) continua a leggere o richiedi informazioni tramite il modulo o la chat, senza impegno alcuno né per il richiedente né per lo Studio legale
Informativa sulla privacy
TARIFFE APPLICATE
Modalità della consulenza legale on-line e a distanza
(salvo eventuali diverse intese concordate telefonicamente o via e-mail)
1. L'interessato può richiedere senza impegno alcuno, né per il medesimo né per il professionista, all'Avv. Giuseppe Briganti una valutazione del costo e dei tempi necessari per la redazione di un parere legale scritto o per la prestazione di una consulenza legale orale sul quesito o i quesiti di interesse giuridico proposti.
La richiesta può essere effettuata inviando un e-mail all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it o utilizzando il modulo presente sul sito, specificando quantomeno nome e cognome, eventuale denominazione dell'azienda, indirizzo, recapito telematico e/o telefonico, forma di pagamento preferita tra quelle disponibili (bonifico bancario, carta di credito, postepay, PayPal).
I dati personali inviati sono tutelati dal Codice della privacy e dal segreto professionale
2. L'Avv. Briganti, a seguito di un primo esame della questione, se riterrà di poter assumere l'incarico, provvederà a comunicare all'interessato tramite e-mail o tramite altro mezzo specificato nella richiesta il costo complessivo della consulenza legale, i tempi necessari e le modalità di effettuazione. La somma richiesta per l'espletamento della consulenza legale sarà inderogabilmente determinata sulla base delle vigenti tariffe professionali (D.M. 8 aprile 2004 n. 127)
3. Se è intenzione del richiedente conferire incarico all'Avv. Briganti per la redazione del parere legale scritto o l'espletamento della consulenza legale orale, egli dovrà attenersi alle ulteriori istruzioni che saranno comunicate via e-mail, trasmettendo, se necessario, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma richiesta, che avverrà secondo le modalità specificate dal cliente
4. Il parere legale scritto sarà inviato nel termine concordato all'indirizzo di posta elettronica specificato dal cliente. In seguito, copia cartacea del medesimo sarà inviata tramite posta unitamente alla relativa fattura. Su espressa richiesta dell'interessato, il parere legale potrà essere inviato solo via e-mail o solo in forma cartacea.
La consulenza legale orale sarà effettuata nei tempi e modi concordati a mezzo telefono o per via telematica
5. Ai fini dell'elaborazione del parere legale, potrà verificarsi la necessità di richiedere al cliente ulteriori chiarimenti e informazioni. Tutte le comunicazioni avvocato-cliente avverranno normalmente tramite posta elettronica, salvo diverse intese
6. L'accordo per la prestazione di consulenza ed assistenza legale a distanza e on-line è soggetto, ove applicabile, alla disciplina sui contratti a distanza di cui agli artt. 50 e segg. del Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005). L'accordo non è soggetto a diritto di recesso ai sensi dell'art. 55 del predetto provvedimento.
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Studio Legale Briganti
Data ultimo aggiornamento post: agosto 2011
Consulenza e assistenza legale - Formazione
L'Avv. Giuseppe Briganti, grazie alla specifica esperienza maturata, rende disponibile un servizio di consulenza e assistenza legale nonché di formazione in materia di diritto delle nuove tecnologie informatiche e di Internet.
- Commercio elettronico
- Verifica e tutela siti web
- Contrattualistica
- Diritto d'autore
- Documento informatico e firme elettroniche
- Privacy
- Software e banche dati
- Pubblicità e spamming
- Responsabilità del provider
- Reati informatici
- Tutela dei consumatori
- Assistenza in giudizio in sede civile, penale e extragiudiziale (conciliazione, arbitrato...)
Viene svolta inoltre attività di formazione con riguardo a tutti i suddetti aspetti della materia, presso la sede del cliente o a distanza.
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Il servizio può essere prestato anche tramite apposita convenzione con il cliente.
L'Avv. Giuseppe Briganti, grazie alla specifica esperienza maturata, rende disponibile un servizio di consulenza e formazione in materia di privacy (Decreto Legislativo 196/2003, "Codice della privacy").
- privacy e commercio elettronico
- censimento trattamenti dati personali
- predisposizione di informativa sul trattamento
- predisposizione documenti relativi a responsabili e incaricati
- assistenza nella eventuale notificazione al Garante
- assistenza nella redazione del documento programmatico sulla sicurezza
Il servizio può essere prestato anche tramite apposita convenzione con il cliente.
Principali norme che possono rilevare in materia di privacy
- Privacy: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Pubblicazioni e riferimenti utili
Guida gratuita alla privacy e al commercio elettronico
Si consiglia inoltre di consultare gli altri documenti pubblicati nell'apposita sezione di Iusreporter.it cliccando qui
Il sito web del Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it
Consulenza e assistenza legale continuativa
Ufficio legale in outsourcing

Ai sensi dell'art. 45 del Codice deontologico forense, è consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta.
Consulenza e assistenza legale continuativa
Ufficio legale in outsourcing

diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto processuale civile, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto e procedura penale
- nomi a dominio
- commercio elettronico
- verifica e tutela siti web
- contrattualistica
- diritto d'autore
- documento informatico e firme elettroniche
- privacy
- software e banche dati
- pubblicità e spamming
- responsabilità del provider
- reati informatici
- tutela dei consumatori
- odr
Alcuni esempi di possibile attività:
- articoli e contributi di interesse giuridico
- ebook
- podcast e video giuridici
- guide e manuali

L'assistenza può essere fornita presso il docente, presso il discente o a distanza
Le materie possibile oggetto di attività didattica sono le seguenti: diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto processuale civile, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto e procedura penale, diritto delle nuove tecnologie informatiche e di Internet, privacy
Qualità, flessibilità, trasparenza caratterizzano il servizio. Tempi, modi e compensi vengono concordati con ciascun interessato in base alle sue specifiche esigenze, all'impegno richiesto al docente e cercando di contemperare al meglio gli impegni del discente con quelli del docente
Alcuni esempi di possibile attività didattica:
- Formazione professionale
- Formazione per avvocati
- Formazione in materia di privacy, diritto delle nuove tecnologie informatiche e di Internet
- Formazione nella Pubblica Amministrazione
- Assistenza a chiunque abbia necessità o desiderio di approfondire la conoscenza delle materie citate, a qualunque livello
Assistenza nella preparazione di esami, concorsi ecc.:
- Assistenza nella preparazione di esami universitari
- Assistenza nella preparazione dell'esame di avvocato: prova scritta, con assegnazione e correzione di pareri, e prova orale
Attenzione: Naturalmente non può essere garantito il superamento dell'esame/concorso o quant'altro. L'impegno assunto rappresenta un'obbligazione di mezzi, e non di risultato
Formazione on-line
E' possibile svolgere l'attività didattica anche in audio/video conferenza tramite Skype o altri software analoghi, previ accordi presi tramite e-mail
Lezioni on-line con Skype
Con questo nuovo servizio è possibile svolgere lezioni private in audio/video conferenza tramite Skype
Il servizio viene fornito dall'Avv. Giuseppe Briganti a pagamento. Il costo del servizio è di 40 centesimi di euro per minuto di conversazione (Iva e Cpa comprese e salva eventuale ritenuta d'acconto). Diverso compenso può essere concordato a seconda delle specifiche esigenze dell'interessato
La chiamata non comincia subito a pagamento: solo a seguito di specifica successiva accettazione del cliente viene infatti dato il via all'applicazione della tariffa
Importante: per poter usufruire del servizio è necessario installare Skype e avere relativo credito disponibile.
Assistenza didattica on-line con Skype!
Lezioni private in audio/video conferenza
Chiama con Skype!
Euro 0,40 al minuto (Iva e Cpa comprese)
Informativa sulla privacy
Informazioni sul funzionamento del servizio
Nel caso di non disponibilità del docente, inviare un e-mail all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it per fissare un appuntamento on-line
La formazione a distanza nasce per svincolare l'intervento didattico dai limiti posti dalla copresenza fisica e il suo sviluppo è stato profondamente influenzato da quello parallelo delle tecnologie della comunicazione.
Formazione a distanza. (29 agosto 2007). Wikipedia, L'enciclopedia libera. Tratto il 17 settembre 2007, 20:03 da http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Formazione_a_distanza&oldid=10632642.
Una definizione di e-learning da Wikipedia:
Per e-learning si intende un'attività formativa (rivolta a utenti adulti, studenti universitari, studenti delle superiori, insegnanti, ecc.) che prevede:
- l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate su una tecnologia specifica, detta "piattaforma tecnologica" (Learning Management System, LMS);
- l'impiego del personal computer (eventualmente integrato da altre interfacce e dispositivi) come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;
- un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
- il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione;
- la valorizzazione di:
- multimedialità (effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti);
- interattività con i materiali (per favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento);
- interattività umana (con i docenti/tutor e con gli altri studenti - per favorire, tramite le tecnologie di comunicazione in rete, la creazione di contesti collettivi di apprendimento).
E-learning. (15 settembre 2007). Wikipedia, L'enciclopedia libera. Tratto il 17 settembre 2007, 20:05 da http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=E-learning&oldid=10948365.
Glossario di e-learning su Wikipedia
CURRICULUM VITAE Giuseppe Briganti
Avvocato
Mediatore civile e familiare
Nato in Urbino il 9/05/1972
Studi, principali esperienze formative e lavorative, attività
2010 Dal settembre 2010 l’avv. Giuseppe Briganti svolge attività di conciliatore/mediatore presso diversi organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia
Diritto Civile e Commerciale
Diritto Internazionale Privato
- Diritto dei consumatori
- Persone, famiglia e successioni
- Separazione consensuale e giudiziale
- Divorzio congiunto e giudiziale
- Matrimonio tra italiani e stranieri
- Convivenze
- Proprietà e diritti reali
- Condominio e Locazioni
- Obbligazioni e contratti
- Infortunistica stradale
- Impresa e società
- Diritto del lavoro
- Diritto d'autore
- Diritto industriale (marchi, brevetti, concorrenza sleale...)
- Recupero crediti
- Risarcimento danni
- Immigrazione
Diritto dell'Informatica e di Internet
- Proprietà intellettuale e industriale
- Software e banche dati
- Pubblicità e spamming
- Nomi a dominio
- Verifica e tutela siti web
- Commercio elettronico
- Responsabilità provider
- Responsabilità dei blogger
- Tutela dei consumatori
- Contrattualistica
- Comunicazioni elettroniche
- Firme elettroniche
- Reati informatici
- Web 2.0
- Social network
- Diffamazione on-line
Privacy
- Adeguamento al testo unico
- Adempimenti
- Tutela e ricorsi
- Misure di sicurezza e dps
ADR
- Assistenza della parte in procedure arbitrali
- Assistenza della parte in procedimenti di mediazione
- Nomine ad arbitro in arbitrati rituali e irrituali
- Mediatore professionista presso organismi di mediazione
Diritto Penale
- Difesa in procedimenti penali
- Redazione di pareri, querele...
- Costituzione di parte civile
Illeciti Amministrativi (L. 689/1981)
- Codice della Strada
- Redazione memorie, ricorsi...
Docenze e relazioni
2012 In data 19-20-21 luglio 2012 l’Avv. Giuseppe Briganti ha svolto attività di docenza quale docente nel corso per mediatori professionisti organizzato a Padova da Union Concilia
2012 In data 28/05/2012 l’Avv. Giuseppe Briganti ha tenuto una conferenza presso l’Ordine degli Avvocati di Urbino dal titolo “"Aspetti pratici del procedimento di mediazione. Presentazione dell'Organismo di Mediazione del Foro di Urbino”, alla quale sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi
2012 In data 18 e 19 maggio 2012 l’Avv. Giuseppe Briganti ha svolto attività di docenza quale docente nel corso per mediatori professionisti organizzato a Padova da Union Concilia
2012 In data 07-08-09 maggio 2012 l’Avv. Giuseppe Briganti ha svolto attività di docenza quale docente nel corso per mediatori professionisti organizzato a Macerata da ADR Semplifica
2012 In data 26-27-28 aprile 2012 l’Avv. Giuseppe Briganti ha svolto attività di docenza quale docente nel corso per mediatori professionisti organizzato a Bari da Union Concilia
2012 In data 19-20-21 marzo 2012 l’Avv. Giuseppe Briganti ha svolto attività di docenza quale docente nel corso per mediatori professionisti organizzato a Bologna da ADR Semplifica
2012 In data 08-09-10 marzo 2012 l’Avv. Giuseppe Briganti ha svolto attività di docenza quale docente per la parte teorica nel corso per mediatori professionisti organizzato a Trento da Union Concilia
2012 In data 23-24 gennaio 2012 l’Avv. Giuseppe Briganti ha svolto attività di docenza quale docente nel corso per mediatori professionisti organizzato a Bologna da ADR Semplifica
2011 In data 05-06-07 dicembre 2011 l’Avv. Giuseppe Briganti ha svolto attività di docenza quale docente per la parte teorica nel corso per mediatori professionisti organizzato a Treviso da Union Concilia
2011 In data 26/10/2011 l’Avv. Giuseppe Briganti ha partecipato in qualità di co-relatore all’evento formativo "La vigilanza sugli intermediari Entratel: aggiornamenti normativi e risvolti pratici” organizzato da Digitrust presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro-Urbino, evento accreditato dall'ODCEC di Pesaro-Urbino con n. 3 crediti formativi
2011 In data 07/07/2011 l’Avv. Giuseppe Briganti ha tenuto una conferenza presso l’Ordine degli Avvocati di Urbino dal titolo “Le nuove regole del processo telematico: aspetti pratici”, alla quale sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi
2011 In data 16-17-18 giugno 2011 l’Avv. Giuseppe Briganti ha svolto attività di docenza quale docente per la parte teorica nel corso per mediatori professionisti organizzato a Padova da Union Concilia
2011 In data 10/03/2011 l’Avv. Giuseppe Briganti ha partecipato in qualità di co-relatore all’evento formativo "Utilizzo della videosorveglianza e dei nuovi sistemi di controllo a distanza in azienda, rapporti fra Statuto dei lavoratori e privacy” organizzato da Digitrust presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro-Urbino, evento accreditato dall'ODCEC di Pesaro-Urbino con n. 3 crediti formativi
Pubblicazioni
2008 Avvocato non solo "guerriero": altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale", articolo pubblicato su Diritto&Diritti (www.diritto.it) e su altre importanti riviste giuridiche on-line
2009 Pubblicazione non autorizzata dell'immagine altrui e risarcimento dei danni, Il civilista, 1, 2009
2010 La mediazione in materia civile e commerciale. Guida breve al Decreto legislativo n. 28 del 2010, editore Lulu.com, ISBN 978-1-4466-7886-2, pubblicato anche come e-book
2011 La mediazione telematica, in Atti del Convegno "La Conciliazione: Un'opportunità per il Sistema-Paese?", Lulu.com, ISBN 978-1-4477-0943-5
2012 “La mediazione civile in 140 caratteri”, e-book della prima tweet-guida sulla mediazione civile
2012 "Nuove vie per l'avvocato. La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale", e-book
2012 "Guida breve alla tutela della privacy", e-book
Partecipazione a eventi formativi
2012 Partecipazione a "Virtual Mediation Lab - Laboratorio Virtuale di Mediazione", progetto pilota della Association for Conflict Resolution - Hawaii Chapter
- Corso "La riforma del processo civile" (Relatore: Avv. Francesco Oliva)
- Corso "La legge Pinto" (Relatore: Avv. Francesco Oliva)
08/06/2010 Partecipazione all'evento formativo nell'ambito del programma per la formazione professionale continua dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro avente ad oggetto "Conciliazione. Mediazione e conciliazione nello spazio giuridico europeo; ruolo dell'avvocato nell'incontro di conciliazione" (Relatori: Dr. G. Guarda, Avv. A. Santi)
16/04/2010 Partecipazione all'evento formativo organizzato a Pesaro da Experta Formazione e accreditato presso il CNF avente ad oggetto "La protezione della proprietà intellettuale e industriale nella società dell'informazione" (Relatore: Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi)
12/06/2009 Partecipazione all'evento formativo organizzato in Ancona da Milano Conference e accreditato presso il CNF avente ad oggetto "Recupero crediti: dal contratto al processo esecutivo" (Relatore: Avv. Cesare Bruzzone)
24/05/2012 Partecipazione all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino avente ad oggetto "Processo civile telematico. Nuove disposizioni e applicazioni pratiche" (Relatore: Ing. Paolo della Costanza)
06/11/2009 Partecipazione all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino avente ad oggetto "Profili di riforma della previdenza forense" (Relatore: Prof. S. Costantini)
05/11/2009 Partecipazione all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino avente ad oggetto "Dialoghi di deontologia forense" (Relatore: Prof. A. Giussani)
02/07/2009 Partecipazione all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino avente ad oggetto "Riforma del processo civile" (Relatore: Prof. A. Giussani)
23/04/2009 Partecipazione all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino avente ad oggetto "Decisioni mediche e responsabilità penale" (Relatore: Prof. Avv. Gabriele Marra)
30/06/2008 Partecipazione all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino avente ad oggetto "Il Codice deontologico forense e le sue norme. In particolare: doveri e diritti nei confronti del cliente (il dovere di dare informazione, il dovere di segretezza e riservatezza, il dovere di fedeltà, il conflitto di interessi, il diritto al compenso)" (Relatore: Prof. Avv. Ubaldo Perfetti)
26/03/2008 Partecipazione all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino avente ad oggetto "La tutela penale della sicurezza sul lavoro" (Relatore: Prof. Avv. Gabriele Marra, Associato di Diritto penale nell'Università di Urbino)
18/02/2008 Partecipazione all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino avente ad oggetto "Questioni controverse in materia di esecuzione immobiliare" (Relatore: Dott.ssa A. Marrone, Giudice del Tribunale di Urbino)
6/02/2008 Partecipazione all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino avente ad oggetto "Il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione: fonti; giurisdizione; poteri del giudice del lavoro" (Relatore: Dott. Paolo Spaziani, Giudice del Tribunale di Urbino)
Ultimo aggiornamento: 2012
Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
L'Avv. Giuseppe Briganti dal 2002 si occupa degli aspetti deontologici della professione forense, studiando in particolare quegli aspetti relativi alla "pubblicità informativa" degli avvocati.
Ciò quale autore di pubblicazioni sul tema e quale curatore dell'Osservatorio di Iusreporter.it dedicato alla professione forense.
E' stato altresì fatto oggetto di studio il Comprehensive Law Movement, un vasto movimento sorto negli USA fondato su un approccio al diritto e alla professione legale integrato, umanistico, interdisciplinare, riparativo e terapeutico, il quale si propone di esplorare e sviluppare nuove vie della professione legale.
Sulla base dell'esperienza maturata e delle questioni di notevole interesse suscitate dalle recenti evoluzioni normative, l'Avv. Giuseppe Briganti si rende disponibile, via e-mail, a rispondere ai quesiti dei colleghi avvocati e praticanti sui temi di cui sopra.
Il servizio, prestato con riferimento a quesiti semplici e a situazioni generali, non richiede naturalmente compenso e non comporta l'instaurarsi di un rapporto di consulenza legale.
I quesiti devono essere inviati all'indirizzo e-mail avv.briganti@iusreporter.it.
Per forme di consulenza/assistenza che abbisognano invece di un esame specifico e approfondito di singoli casi, dovranno essere concordati compensi proporzionati all'impegno richiesto, così come previsto dalle vigenti norme deontologiche.
Grazie alla sinergia con altri professionisti qualificati, è altresì possibile richiedere una consulenza a tutto campo sulle più efficaci strategie di legal marketing disponibili oggi per i professionisti, entro i limiti posti dal Codice deontologico forense.
Negli ultimi anni è crescente la spinta verso modi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR).
Le ragioni del fenomeno sono varie; la principale è senz'altro la difficoltà dei sistemi istituzionali di amministrazione della giustizia civile di far fronte alla domanda di giustizia.
L'informatica, in particolare, è una materia, oltre che complessa, non di rado poco conosciuta nella aule dei tribunali.
Il ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie gestiti dall'Avv. Giuseppe Briganti, nelle materie di propria competenza, e specificamente con riguardo al diritto delle nuove tecnologie informatiche, consente di risolvere rapidamente e con costi ridotti una lite.
Con l'arbitrato irrituale le parti conferiscono all'Avv. Giuseppe Briganti il compito di comporre la controversia tra loro insorta mediante determinazione contrattuale.
La composizione della controversia (lodo contrattuale)
- è vincolante per le parti come un contratto
- è operata dall'arbitro entro breve tempo (90 giorni circa)
- comporta costi ridotti rispetto a una causa innanzi al giudice, in quanto, tra l'altro, le parti non sono obbligate ad avvalersi di un avvocato.
L'avvenuta abrogazione delle disposizioni che prevedevano per i professionisti l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime consente inoltre oggi di contenere ancor più i costi dell'arbitrato.
La procedura adottata prevede infatti oggi, considerata anche la sua natura estremamente semplificata, essendo destinata a svolgersi a distanza e solo documentalmente, un compenso per l'arbitro variabile tra i 200 e i 1.500 euro (oltre Iva e CPA) a seconda della complessità della controversia e del suo valore (che non può superare i 25.000 euro).
Presupposto imprescindibile per l'attivazione della procedura è che la controparte accetti di sottoporsi ad essa. Nel caso non sia possibile accordarsi per l'arbitrato, un'alternativa è il parere pro veritate.
Il lodo dell'arbitro irrituale è impugnabile solo in limitate ipotesi e non è idoneo a diventare esecutivo, ma potrà, se necessario, essere posto a fondamento di un ricorso per decreto ingiuntivo.
L'arbitro irrituale compone la controversia secondo diritto o secondo equità, a scelta delle parti, tramite una semplice e celere procedura fondata su documenti e tecniche di comunicazione a distanza, disciplinata dal Regolamento per arbitrato irrituale documentale, di seguito riportato, al quale si rimanda per ogni approfondimento.
(in vigore dal primo settembre 2007)
Articolo 1. Natura irrituale dell'arbitrato.
1. Con l'accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono, quale mandatario unico (arbitro irrituale), all'Avvocato Giuseppe Briganti, nato in Urbino il 9 maggio 1972, Ordine degli Avvocati di Urbino, numero di iscrizione all'Albo 182, il mandato di comporre stragiudizialmente la controversia tra loro insorta secondo diritto o secondo equità, in base alla volontà concordemente espressa dalle parti medesime in sede di compromesso. Ai sensi dell'art. 808ter c.p.c., pertanto, le parti stabiliscono che, in deroga all'art. 824bis c.p.c., la controversia sia definita dall'arbitro mediante determinazione contrattuale.
2. L'arbitro irrituale conserva in ogni caso gli stessi poteri dispositivi dei mandanti in ordine alla definizione del rapporto controverso. Il mandato conferito all'arbitro irrituale non postula pertanto necessariamente la stipulazione di una transazione, ma può consistere anche in un mero accertamento, rivolto alla rimozione di uno stato di incertezza tramite operazioni logico-giuridiche spazianti, esemplificativamente, dalla rinunzia al pieno riconoscimento della fondatezza o infondatezza delle pretese di una parte.
3. L'arbitro irrituale è imparziale e favorisce, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.
Articolo 2. Ambito di applicazione.
1. Il presente Regolamento è applicato se il compromesso o altra convenzione tra le parti ne prevede l'applicazione. L'arbitro irrituale risolve tutte le questioni rilevanti per la composizione della lite, entro i limiti di legge.
2. Il presente Regolamento trova applicazione solo con riferimento a controversie non riguardanti beni immobili il cui valore economico non superi la somma di euro venticinquemila. Per determinare il valore economico della controversia si fa riferimento all'ammontare indicato dal richiedente l'arbitrato nella domanda. Eventuali domande riconvenzionali non vengono prese in considerazione per la determinazione del predetto limite di valore. Successivamente alla proposizione della domanda, la parte richiedente l'arbitrato non può aumentare il valore economico delle proprie pretese oltre il predetto limite.
3. L'arbitro irrituale rimane libero di non accettare l'incarico o di rinunciare ad esso per giustificato motivo, in particolare, allorché risulti che la controversia non possa formare oggetto di arbitrato secondo la legge o allorché l'arbitro ritenga la controversia, a suo insindacabile giudizio, non idonea ad essere composta senza alcuna audizione orale e discussione orale e/o si presenti comunque troppo complessa per essere composta solo sulla base di documenti.
1. La parte che intende instaurare il procedimento di arbitrato irrituale deve inoltrare la propria richiesta all'arbitro irrituale via e-mail all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it o via fax o posta, previa lettura e accettazione dell'informativa sulla privacy, indicando quanto segue:
- generalità del richiedente; suo indirizzo e-mail
- generalità della controparte
- sommaria descrizione dei fatti e valore economico stimato della controversia
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 sulla base dell'informativa resa
2. Il preventivo non è vincolante per l'arbitro. Ai fini della liquidazione delle spese dell'arbitrato in sede di composizione della controversia si farà infatti in ogni caso riferimento al valore economico della lite calcolato secondo le vigenti tariffe forensi sulla base di quanto indicato dal richiedente l'arbitrato nella sua domanda.
3. Se il compromesso, per qualunque ragione, non viene firmato da tutte le parti, l'arbitrato irrituale non può essere attivato, senza oneri a carico del richiedente.
Articolo 5. Termini per la domanda e per la risposta.
1. Dalla data di stipulazione del compromesso, la parte richiedente l'arbitrato (per mera comodità definita anche attore) ha quindici giorni di tempo per proporre la sua domanda ai sensi dell'art. 7.
2. La controparte (per mera comodità definita anche convenuto), a sua volta, ha quindici giorni di tempo decorrenti dal giorno in cui ha conoscenza della domanda dell'attore per proporre la sua risposta ai sensi dell'art. 8.
1. L'onorario preventivato dell'arbitro deve essere anticipato dalle parti in quote uguali. In caso di mancato versamento all'arbitro delle spese della procedura nei modi di cui alle disposizioni che seguono, l'arbitro non è tenuto a dar corso all'arbitrato.
2. Le parti hanno la facoltà di farsi assistere da un avvocato.
3. In sede di composizione della controversia, l'arbitro irrituale liquida le spese della procedura nonché le eventuali spese di difesa delle parti, stabilendo a carico di chi debbano essere poste. L'arbitro può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
4. Le parti sono obbligate in solido al pagamento delle spese e dell'onorario dell'arbitro irrituale, salvo rivalsa tra loro.
5. Le parti si impegnano espressamente ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia di imposta di bollo e di registro, esonerando l'arbitro irrituale da ogni responsabilità in ordine ad esse. Le parti danno atto che l'arbitro irrituale agisce nell'esclusivo interesse delle medesime.
6. Ai sensi delle vigenti tariffe forensi (DM 8/04/2004 n. 127), e a seguito dell'avvenuta abrogazione delle disposizioni che prevedevano per i professionisti l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, all'avvocato in veste di arbitro unico, oltre il rimborso delle spese documentate, è dovuto nella presente procedura il seguente onorario:
valore della controversia determinato ex DM 127/2004
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on. minimo
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on. massimo
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fino a euro 25.900,00
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200,00
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1.500,00
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all'onorario di cui sopra deve in ogni caso aggiungersi: CPA (2%) e Iva (20%)
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Articolo 7. Requisiti della domanda.
1. La domanda proposta dall'attore deve essere spedita all'arbitro irrituale e al convenuto tramite raccomandata con avviso di ricevimento e contiene:
- indicazione del nome e cognome delle parti e loro residenza; in caso di enti: denominazione o ditta, sede, nome e cognome del legale rappresentante; codice fiscale o partita Iva; alla domanda deve essere allegata copia di documento d'identità del richiedente l'arbitrato o, per gli enti, del suo legale rappresentante nonché visura dalla quale emerga anche la qualità di legale rappresentante dell'ente
- indicazione di numero telefonico, numero di fax e indirizzo e-mail ai fini dell'arbitrato
- esposizione dei fatti, precisa formulazione delle richieste e indicazione del valore economico della controversia
- indicazione del compromesso, che deve essere allegato in originale unitamente all'originale dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali
- nome, cognome e indirizzo dell'eventuale difensore, eventuale elezione di domicilio e indicazione della procura, da allegare se rilasciata con atto separato
- indicazione dei documenti offerti all'arbitro, da allegare in copia alla domanda (in originale se si tratta di attestazioni scritte autenticate provenienti dalla parte o da terzi)
- indicazione dell'avvenuto versamento della propria quota del costo preventivato della procedura arbitrale, con allegazione di attestazione dell'avvenuto versamento.
3. L'attore non può proporre domande nuove successivamente alla proposizione della domanda, anche oltre il termine previsto, di cui al presente articolo, a pena di inammissibilità delle stesse.
Articolo 8. Requisiti della risposta.
1. La risposta del convenuto deve essere spedita all'arbitro irrituale e alla controparte tramite raccomandata con avviso di ricevimento e contiene:
- indicazione del nome e cognome delle parti e loro residenza; in caso di enti: denominazione o ditta, sede, nome e cognome del legale rappresentante; codice fiscale o partita Iva; alla risposta deve essere allegata copia di documento d'identità del convenuto o, per gli enti, del suo legale rappresentante nonché visura dalla quale emerga anche la qualità di legale rappresentante dell'ente
- indicazione di numero telefonico, numero di fax e indirizzo e-mail ai fini dell'arbitrato
- esposizione precisa delle proprie difese e delle proprie richieste
- l'eventuale domanda riconvenzionale (controdomanda)
- l'indicazione del compromesso
- nome, cognome e indirizzo dell'eventuale difensore, eventuale elezione di domicilio e indicazione della procura, da allegare se rilasciata con atto separato
- indicazione dei documenti offerti all'arbitro, da allegare in copia alla risposta (in originale se si tratta di attestazioni scritte autenticate provenienti dalla parte o da terzi)
- indicazione dell'avvenuto versamento della propria quota del costo preventivato della procedura arbitrale, con allegazione di attestazione dell'avvenuto versamento.
3. Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali successivamente alla proposizione della risposta, anche oltre il termine previsto, di cui al presente articolo, a pena di inammissibilità delle stesse.
Articolo 9. Accettazione dell'arbitro.
1. Entro cinque giorni dalla data in cui ha conoscenza della risposta del convenuto, l'arbitro irrituale comunica alle parti, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione dell'incarico o la sua mancata accettazione, esponendone i motivi.
2. Se l'arbitro non accetta l'incarico, la procedura arbitrale non può essere attivata, senza oneri per le parti.
3. L'arbitrato irrituale s'intende avviato dalla data di accettazione dell'arbitro.
Articolo 10. Memorie.
1. Dalla data in cui ha conoscenza dell'accettazione di cui all'art. 9, l'attore, entro dieci giorni, può far pervenire all'arbitro irrituale e al convenuto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una memoria con la quale formula definitivamente le proprie richieste e difese e allega gli ulteriori documenti ritenuti utili.
2. Dalla data in cui ha conoscenza della memoria dell'attore, il convenuto, entro dieci giorni, può, a sua volta, far pervenire all'arbitro e all'attore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una memoria con la quale formula definitivamente le proprie richieste e difese e allega gli ulteriori documenti ritenuti utili.
3. Alle suddette memorie, o a quelle di cui al comma seguente, le parti possono allegare una nota nella quale sono specificate definitivamente tutte le spese di cui chiedono il rimborso all'altra parte.
4. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui l'attore ha conoscenza della memoria del convenuto, ciascuna delle parti può richiedere via fax all'arbitro la concessione di termine per la proposizione di nuove memorie al fine di ulteriormente precisare le proprie richieste e difese nonché di successivo termine per replicare alla richieste e difese così precisate dall'altra parte.
Articolo 11. Procedura.
1. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, l'arbitro irrituale è libero di regolare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e considerata la natura semplificata dell'arbitrato irrituale documentale.
2. Tutti i termini si intendono ordinatori, vale a dire non previsti a pena di decadenza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente Regolamento o, quando necessario, dall'arbitro irrituale. Al fine della verifica del rispetto dei termini in relazione all'invio di raccomandate, per il mittente fa fede la data di spedizione.
3. Tutti gli atti della procedura arbitrale possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, salvo che il presente Regolamento o, quando necessario, l'arbitro impongano il rispetto di determinati requisiti a pena di nullità.
4. L'incompetenza dell'arbitro irrituale deve essere fatta valere, a pena di decadenza, nel primo atto di parte successivo alla domanda cui l'incompetenza si riferisce.
5. Ove non diversamente stabilito, le comunicazioni tra l'arbitro e le parti avvengono via e-mail o fax o posta agli indirizzi dichiarati. Ogni comunicazione deve essere portata a conoscenza dell'arbitro e di tutte le parti a cura del mittente.
6. Tutti i documenti prodotti dalle parti devono essere fatti conoscere a tutte le altre parti e all'arbitro a cura di chi li produce.
7. Con l'accettazione del presente Regolamento, le parti esonerano espressamente l'arbitro irrituale dal sentirle personalmente e dall'ascoltare testimoni e si obbligano a svolgere solo per iscritto tutte le proprie argomentazioni.
8. L'arbitrato ha sede presso lo studio dell'arbitro irrituale in Fermignano (PU), via Mazzini n. 30, tel. 0722330597, fax 0722334385, e-mail: avv.briganti@iusreporter.it, sito web: http://avvbriganti.iusreporter.it. E' fatto uso della lingua italiana.
9. Ove una domanda sia stata comunque proposta, l'inattività delle parti, o di alcune di loro, successiva alla firma del compromesso, non impedisce lo svolgersi della procedura arbitrale, salvo il caso di concorde revoca dell'incarico all'arbitro da inoltrarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
10. Tutti gli avvisi di ricevimento relativi alla spedizione tramite raccomandata degli scritti alla controparte devono essere fatti pervenire in copia all'arbitro non appena possibile.
Articolo 12. Dichiarazioni scritte delle parti e di terzi.
1. L'arbitro irrituale non assume prove testimoniali. Le parti possono allegare ai propri atti anche attestazioni scritte proprie o di terzi, con sottoscrizione autenticata, contenenti l'esposizione dei fatti ritenuti rilevanti per la composizione della lite, con in calce la dichiarazione che il firmatario è a conoscenza dell'uso che verrà fatto delle proprie dichiarazioni e autorizza tale uso e con la dichiarazione che quanto attestato dal firmatario corrisponde a verità.
Articolo 13. Composizione della controversia.
1. L'arbitro irrituale compone la controversia entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla data in cui ha conoscenza dell'ultima memoria di parte di cui all'art. 10, o comunque entro novanta giorni dalla data di accettazione dell'incarico, salva la facoltà per l'arbitro di prorogare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento tale ultimo termine per un massimo di ulteriori trenta giorni.
2. La composizione della controversia (lodo contrattuale) viene redatta per iscritto in tanti originali quante sono le parti, più un originale per l'arbitro, e viene spedita entro cinque giorni dalla sottoscrizione alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La composizione della controversia da parte dell'arbitro irrituale è inappellabile.
4. Con l'accettazione del presente Regolamento, tutte le parti rinunciano espressamente a tutti i mezzi di ricorso, impugnazione e invalidazione rinunciabili con riguardo al lodo, e si obbligano a dare al lodo spontanea, integrale ed immediata esecuzione come manifestazione della propria volontà.
5. Le parti espressamente accettano e riconoscono altresì che la composizione della controversia possa essere posta a fondamento di un ricorso per decreto ingiuntivo.
Articolo 14. Riservatezza.
1. L'avvocato in qualità di arbitro è tenuto al rispetto del Codice deontologico forense, del segreto professionale e della normativa posta a protezione dei dati personali.
2. Le parti hanno l'obbligo di mantenere il più stretto riserbo in ordine al procedimento arbitrale.
3. La pubblicazione del lodo a fini divulgativi, con omissione degli elementi identificativi delle parti, può avvenire solo dietro autorizzazione di tutte le parti e dell'arbitro, data anche via e-mail.
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