L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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L'Avvocato Giuseppe Briganti, nel rispetto delle vigenti tariffe professionali e del Codice deontologico forense, mette a disposizione dei suoi clienti, relativamente alle materie di propria competenza, la possibilità di stipulare
una convenzione-base per imprese per il servizio di consulenza e assistenza legale continuativa, con costi contenuti e chiari
Una corretta gestione degli aspetti legali può spesso essere idonea a prevenire, e dunque a scongiurare, l'insorgere di futuri problemi legali.
Attraverso il servizio, l'impresa cliente potrà usufruire, nella sostanza, di un ufficio legale in outsourcing il quale si occuperà di tutte le questioni legali, nei limiti sotto indicati.
La convenzione-base, di durata annuale e rinnovabile, prevede un costo mensile di 200 euro (Iva e Cassa avvocati comprese), oltre rimborso spese sostenute e documentate, e comprende le seguenti attività:
1) recupero crediti stragiudiziale (non sono compresi eventuali giudizi) (massimo n. 12 pratiche)
2) consulenze legali via e-mail, telefono, Skype, fax o posta (massimo n. 12)
3) redazione lettere (massimo n. 12)
4) redazione contratti e assistenza nella loro stipulazione (massimo n. 6)
5) incontri presso la sede del cliente (massimo n. 6)
6) assistenza stragiudiziale per pratiche amministrative, di risarcimento, rimborsi, opposizioni ecc. (non sono compresi eventuali giudizi) (massimo n. 6 pratiche)
Le attività che richiedono la presenza fisica del professionista sono prestate solo nella provincia di Pesaro-Urbino. Spetterà in ogni caso al professionista il diritto di percepire gli onorari stragiudiziali eventualmente riconosciuti e corrisposti in via bonaria dalla controparte.
Per attività prestate esclusivamente a distanza, il costo della convenzione scende a 150 euro mensili (Iva e Cassa avvocati comprese). Può essere in ogni caso richiesta l'elaborazione di convenzioni personalizzate, a seconda delle esigenze specifiche del singolo cliente.
Per richiedere, senza impegno né per l'interessato né per il professionista, maggiori informazioni è sufficiente contattare lo Studio legale con le modalità e secondo le condizioni previste per il servizio di consulenza e assistenza legale on-line.
Altri tipi di convenzione con lo Studio legale
Redazione contratti, statuti, regolamenti, testamenti, accordi di convivenza, transazioni. Valutazione contratti
L'Avvocato Giuseppe Briganti, nel rispetto delle vigenti tariffe professionali e del Codice deontologico forense, mette a disposizione dei suoi clienti un puntuale e tempestivo
servizio a distanza di redazione contratti, statuti, regolamenti, testamenti, accordi di convivenza, transazioni
Tramite il servizio, è possibile ottenere in tempi brevi e a costi contenuti la redazione dell'atto richiesto da parte del professionista, con un costo a partire da 60 euro (Iva e Cassa avvocati comprese), oltre rimborso spese.
Non si tratta di atti “preconfezionati”! Tutti gli atti vengono infatti redatti solo dopo un attento esame del caso da parte del professionista, alla luce di tutte le informazioni e della eventuale documentazione fornite dal cliente, al fine di tutelare al meglio i suoi interessi.
Un buon contratto può essere in molti casi idoneo a prevenire, e dunque a scongiurare, l'insorgere di future liti, ed è consigliabile pertanto dedicare alla sua stesura tutta l'attenzione possibile.
Il compenso varia in funzione del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.
Il servizio potrà essere prestato comodamente a distanza, principalmente tramite e-mail.
E' possibile altresì richiedere una valutazione su contratti già esistenti, al fine di ottenere un puntuale parere legale sui problemi giuridici cui si potrebbe andare incontro.
Per richiedere, senza impegno né per l'interessato né per il professionista, un preventivo gratuito in ordine a tempi e costi del servizio è sufficiente contattare lo Studio legale con le modalità e secondo le condizioni previste per il servizio di consulenza e assistenza legale on-line.
Avv. Giuseppe Briganti
Redazione lettere e atti (diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce)
L'Avvocato Giuseppe Briganti, nel rispetto delle vigenti tariffe professionali e del Codice deontologico forense, mette a disposizione dei suoi clienti un puntuale e tempestivo
servizio a distanza di redazione di lettere e atti
Tramite il servizio, è possibile ottenere in tempi brevi e a costi contenuti
- la redazione di lettere da parte del professionista, atte a soddisfare le varie esigenze del cliente, con un costo a partire da 30 euro (Iva e Cassa avvocati comprese), oltre rimborso delle spese
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la redazione di atti stragiudiziali da parte del professionista, quali diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce, con un costo a partire da 50 euro (Iva e Cassa avvocati comprese), oltre rimborso spese
Non si tratta di lettere e atti "preconfezionati"! Le lettere e gli atti vengono infatti redatti solo dopo un attento esame del caso da parte del professionista, alla luce di tutte le informazioni e della eventuale documentazione fornite dal cliente, al fine di tutelare al meglio i suoi interessi.
L'invio di lettere, solleciti di pagamento ecc., può, in molti casi, prevenire e dunque scongiurare l'insorgere di future liti, evitando così di rimanere coinvolti in lunghe battaglie legali.
Il compenso varia in funzione del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.
Il servizio potrà essere prestato comodamente a distanza, principalmente tramite e-mail.
E' possibile richiedere solo la redazione della lettera, che sarà poi firmata e spedita per raccomandata a.r. direttamente dal cliente, o anche la firma e l'invio della lettera, con raccomandata a.r., da parte dell'avvocato. In tale ultimo caso, il servizio comprende esclusivamente la redazione e l'invio della lettera da parte del professionista. Per ogni ulteriore attività potrà eventualmente essere conferito un nuovo incarico sulla base del preventivo gratuito che sarà redatto a richiesta del cliente.
Spetterà in ogni caso al professionista il diritto di percepire gli onorari stragiudiziali eventualmente riconosciuti e corrisposti in via bonaria dalla controparte, con riguardo alla differenza con il compenso corrisposto dal cliente.
Per richiedere, senza impegno né per l'interessato né per il professionista, un preventivo gratuito in ordine a tempi e costi del servizio è sufficiente contattare lo Studio legale con le modalità e secondo le condizioni previste per il servizio di consulenza e assistenza legale on-line.
Avv. Giuseppe Briganti
(Copyright foto James Steidl - Fotolia.com)
L'arbitrato è un mezzo per risolvere le controversie civili e commerciali, alternativo alla via giudiziaria. I vantaggi principali: rapidità, riservatezza, costi minori
La semplice procedura di arbitrato predisposta dallo Studio legale Briganti viene condotta interamente a distanza, per e-mail, fax e posta.
Il costo dell'intera procedura arbitrale parte da un minimo di 200 euro, oltre Cassa avvocati (2%) e Iva (20%), cui deve aggiungersi anche il rimborso delle spese documentate. Per controversie di modestissima entità, come quelle che di frequente sorgono, per esempio, nell'ambito del commercio elettronico, è possibile valutare l'eventualità di stabilire un costo inferiore e una procedura ulteriormente semplificata.
La richiesta di attivazione dell'arbitrato non comporta impegno né oneri a carico del richiedente.
Per maggiori informazioni sull'arbitrato e per prendere visione del regolamento che disciplina l'intera procedura clicca qui
(Copyright foto Jan Kranendonk - Fotolia.com)
Lo Studio legale Briganti è disponibile a valutare l'opportunità di concludere contratti con il cliente che prevedano diverse modalità di determinazione del compenso spettante al professionista, secondo le tipologie seguenti.
Si ricorda in particolare il patto di quota lite, con il quale il compenso per il professionista viene calcolato in percentuale rispetto al risultato ottenuto dal suo assistito.
Per esempio, se Tizio si rivolge al legale Caio allo scopo di recuperare un credito di 5.000 euro concordando un patto di quota lite del 10%, allorché il credito venga poi recuperato, al legale spetterà un compenso per l'opera prestata pari a 500 euro, oltre agli accessori di legge.
Al fine di valutare se il singolo caso si presti o meno alla conclusione di uno dei contratti-tipo riportati in questa sezione, potete contattare via e-mail, senza impegno né per l'interessato né per il professionista, lo Studio legale, indicando la questione e il tipo di contratto d'interesse.
L'Avv. Giuseppe Briganti si riserva di valutare il caso e di proporre la soluzione giudicata più adatta ad esso, con relativo preventivo di spesa. L'interessato rimarrà naturalmente libero di accettare o meno la soluzione proposta.
Le 8 bozze adottate sono state predisposte dall'Unione Lombarda dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati (si veda www.ordineavvocatimilano.it). Le bozze hanno mero valore indicativo: il testo definitivo dell'eventuale accordo potrà infatti discostarsi da esse in misura più o meno rilevante, e sarà elaborato tenendo in considerazione tutte le particolarità del caso concreto.
1) Contratto tipo secondo tariffe
2) Contratto tipo secondo tariffe 2° opzione
3) Contratto tipo compenso forfetario
4) Contratto tipo tariffa oraria
5) Contratto tipo con patto di quota lite
6) Contratto tipo secondo tariffe con palmario
7) Contratto tipo con conpenso forfetario e palmario
8) Contratto tipo unico con note
Convenzioni per consulenza e assistenza legale continuativa
Risposte è la nuova sezione del sito web dello Studio legale Briganti dedicata (anche) ai quesiti legali degli utenti su questioni giuridiche di interesse generale.
Puoi lasciare il tuo quesito semplicemente inviando un e-mail all'Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), indicando nell'oggetto "risposte" (specificarlo sempre!), oppure commentando questo articolo. Con un po' di pazienza, ai quesiti giudicati più interessanti verrà data, gratuitamente, risposta dall'avvocato Giuseppe Briganti, curatore di Iusreporter.it, tramite specifici articoli pubblicati sul sito web dello Studio legale e su Iusreporter.it (in forma rigorosamente anonima).
Attenzione: i quesiti devono essere d'interesse generale e non devono contenere dati personali propri e/o di terzi, salvo il nome o il nickname del mittente; non possono inoltre richiedere vere e proprie consulenze legali su situazioni specifiche (per queste è attivo infatti il servizio di consulenza legale a pagamento). Data la genericità degli argomenti trattati, le eventuali risposte non costituiscono in ogni caso una consulenza legale né implicano la costituzione di un rapporto professionale con lo Studio legale. Nessuno deve pertanto agire in base alle informazioni fornite senza una consulenza legale professionale.
I quesiti inviati sotto forma di commenti, in quanto tali, saranno pubblicati su Internet. Il servizio commenti è fornito e gestito da soggetto terzo, alle cui pagine web si rimanda per maggiori informazioni.
Sono fatte salve le note legali e la privacy policy del sito.
Consulta le risposte già fornite cliccando qui
Rispondo volentieri a questa richiesta inviatami tramite il blog di Iusreporter.it
salve Avv.to
non c'netra niente ma ho linkato sul mio sitoblog il Suo
ha letto di qeul blogger condannato? legga qui e se ha tempo ci spieghi qualcosa in più? puo' farlo? grAZIE di tutto il link informativo di quello che dicevo
http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2321322
saluti da firenze
denise
Gentile Denise,
ho anch'io appreso la notizia dal Web.
Un blogger italiano è il primo ad essere condannato perché considerato alla stregua di stampa clandestina, perché pubblicato in barba alle normative sull'informazione, sanzionato in particolare perché la sua periodicità non è regolare. Lo storico [...], che cura quel blog apprezzato da molti, ha subito per questa ragione una condanna pecuniaria presso il Tribunale di Modica
Fonte: Punto Informatico
Non conosco ancora il testo della ormai famosa sentenza, e quindi allo stato posso solo fare alcune considerazioni di carattere generale sulla vicenda.
La legge sulla stampa (legge 47/1948) prevede il reato di "stampa clandestina": "Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000" (art. 16).
L'art. 5 della legge richiamata stabilisce che "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi".
Successivamente, è intervenuta la legge 62/2001 sull'editoria, la quale ha introdotto un'ampia nozione di "prodotto editoriale": "Per 'prodotto editoriale', ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici" (art. 1).
Secondo detta legge "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948", vale a dire, per quel che qui interessa, all'obbligo di registrazione presso il tribunale di cui si è detto.
L'art. 7 del successivo decreto sul commercio elettronico (D.L.vo 70/2003) precisa però che "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62".
Quest'ultima disposizione è poco chiara e lascia spazio a problemi interpretativi. Parrebbe affermare che la registrazione di una testata editoriale telematica presso il tribunale sia obbligatoria solo qualora il prestatore del servizio intenda avvalersi dei benefici previsti dalla legge 62/2001 sull'editoria. In caso non intenda avvalersi di siffatti benefici, non sarebbe invece tenuto alla registrazione presso il tribunale.
Tale interpretazione pare purtroppo non essere stata accolta dal Tribunale di Modica, che invece avrebbe ritenuto sussistente il reato di stampa clandestina di cui si è detto a carico del blogger.
Quanto accaduto, ove confermato, sarebbe un'ulteriore testimonianza delle rilevanti questioni che stanno emergendo negli ultimi anni con riguardo al fenomeno dei blog, questioni che non hanno sinora trovato risposte chiare a causa di normative confuse e ormai inadeguate e della scarsa dimestichezza con le nuove tecnologie dimostrata in più occasioni dal legislatore italiano.
Cordiali saluti
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