Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Admin (del 05/08/2008 @ 11:56:17, in avvisi, linkato 2285 volte)

Riprenderemo la nostra attività il 25 agosto 2008.

Per qualsiasi necessità è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it. Vi risponderemo non appena possibile.

 

 

Avv. Giuseppe Briganti

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Di admin (del 01/08/2008 @ 12:36:02, in risposte, linkato 3063 volte)

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Con riguardo specifico al settore dell'abbigliamento, la Corte di Cassazione (sentenza 2648/2006) ha avuto occasione di affermare che integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 del Codice penale la commercializzazione di beni recanti la dicitura “Italy” che pur essendo prodotti da un'impresa italiana su disegno e tessuto italiani siano però confezionati all'estero da maestranze locali.

In questo particolare settore l'Italia gode infatti di una riconosciuta leadership in campo mondiale, dovuta anche alla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, non posseduta invece dalle maestranze straniere.

Sottacere la circostanza di cui sopra nell'etichetta apposta sui capi di abbigliamento, lasciando invece intendere che la produzione sia avvenuta in Italia, non può che avere dunque l'intento, secondo la Corte, di conferire al prodotto una maggiore affidabilità, promuovendone in definitiva l'acquisto.

 

Avv. Giuseppe Briganti

agosto 2008

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Di admin (del 01/08/2008 @ 12:32:48, in risposte, linkato 2314 volte)

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il software è attualmente protetto in Italia dalla legge 633/1941 sul diritto d'autore.

Detta legge infatti, secondo il suo articolo 2, trova applicazione nei confronti di programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Stabilisce l'articolo 12 della legge citata che l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla medesima legge.

In particolare, salve le eccezioni espressamente previste, i diritti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare (art. 64 bis):

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.

Oltre che dei diritti patrimoniali, l'autore è titolare anche del diritto morale d'autore (art. 20).

 

Avv. Giuseppe Briganti
agosto 2008


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Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Rileva la materia della proprietà industriale, oggi disciplinata dal Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) nonché la materia del diritto d'autore, regolata dalla legge 633/1941.

Secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice della proprietà industriale, possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico (art. 38).

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso (art. 41). Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

L'art. 2, primo comma, n. 10, della legge sul diritto d'autore stabilisce che sono comprese nella protezione accordata dalla predetta legge “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. La tutela offerta dal diritto d'autore va oggi ad aggiungersi a quella offerta dal Codice della proprietà industriale (tutela cumulativa).


Avv. Giuseppe Briganti

agosto 2008


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 Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com)Quali sono i reati che, principalmente, potrebbero interessare un sito adult?

Innanzitutto il reato di “pubblicazioni e spettacoli osceni” (art. 528 Codice penale).

Poi vi sono i ben più gravi reati relativi alla pedopornografia (artt. 600bis e seguenti c.p.) o al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (legge n. 75 del 1958).

La Corte di Cassazione afferma del resto che la vendita di prestazioni sessuali via Internet dietro corrispettivo è idonea ad assumere valore di atto di prostituzione.

Con la conseguenza che può configurarsi il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via Internet, o ne abbiano tratto un guadagno (Corte di Cassazione, sentenza 8 giugno 2004 n. 25464).

 

Avv. Giuseppe Briganti
agosto 2008

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