L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Afferma la Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sez. II, 18 aprile 2002, n. 5635):
<<...L'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che intendono, con l'uno, determinare direttamente il trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre, con il secondo, perseguono indirettamente il medesimo scopo obbligandosi a prestare in un momento successivo il consenso al trasferimento stesso; ne consegue che, allorché le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione del previsto contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, esaurisce la sua funzione al momento della stipulazione stessa e resta superato dalla nuova manifestazione di volontà, le cui espressioni, con riguardo all'entità od estensione dell'oggetto delle obbligazioni nonché alle modalità ed alle condizioni della loro esecuzione, possono anche non essere conformi a quelle del preliminare senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo, dacché il definitivo toglie efficacia al preliminare ed i relativi termini nei quali la convenzione è consacrata vengono a costituire la disciplina unica del rapporto...>>
Avv. Giuseppe Briganti
novembre 2008
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Articolo 2105 del Codice civile
<<Obbligo di fedeltà. - Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio>>.
La Corte di Cassazione (Cass. civile sez. lav. 5 dicembre 1990 n. 11657) ha avuto occasione di affermare in proposito che:
<<...L'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato (art. 2105 cod. civ.), - secondo l'insegnamento di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3719-88, 8299, 6342, 1711, 495-87) -, va collegato ed "integrato" con le clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175, 1325 c.c.) ed impone al lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro, di astenersi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli, anche potenzialmente, e, segnatamente, dal compimento di atti univocamente volti alla costituzione di società (oppure di impresa individuale), avente per oggetto la medesima attività economica del datore di lavoro (v. Cass. 495-87, cit., 535-67)...>>.
Avv. Giuseppe Briganti
novembre 2008
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