L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e conciliatore
professionista dal 2009. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it
dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie
informatiche e di Internet. E' autore di pubblicazioni giuridiche
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In linea generale, la legge italiana prevede la celebrazione del matrimonio - civile - per procura nei casi di cui all'articolo 111 del Codice civile, il quale così dispone:
"[I]. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
[II]. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
[III]. La procura deve contenere la indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
[IV]. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
[V]. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
[VI]. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione".
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
dicembre 2008
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