L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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L’articolo 7 del decreto legislativo 70/2003 sul commercio elettronico stabilisce le informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dal soggetto che svolge attività di commercio elettronico ai suoi utenti.
Detto articolo prevede infatti che il prestatore del servizio, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, debba rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio medesimo e alle autorità competenti, le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate (come definite dall’art. 2 del decreto): 1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
Il prestatore del servizio è tenuto a mantenere aggiornate le informazioni di cui sopra.
Le violazioni degli obblighi di informazione posti dal decreto sul commercio elettronico, appena illustrati, salvo che il fatto costituisca reato (nel qual caso si applicheranno le sanzioni penali), sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro (art. 21 d.lgs. 70/2003). Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
aprile 2009
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Bigamia nel caso di secondo matrimonio contratto all'estero da cittadino italiano?
Il matrimonio contratto all'estero da cittadino italiano, anche se non trascritto in Italia, spiega efficacia giuridica nel nostro Paese, in quanto la trascrizione non ha efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa e certificativa.
Si ritiene pertanto configurabile il reato di bigamia (art. 556 codice penale) nei confronti del cittadino italiano, unito in matrimonio avente effetti civili in Italia, il quale abbia contratto all'estero un secondo matrimonio con cittadina straniera, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge.
(Così Uff. Indagini preliminari di Milano, 13 giugno 2007)
E' configurabile il delitto di bigamia nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge.
(Così Cassazione penale, sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 9743)
Avv. Giuseppe Briganti
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aprile 2009
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In linea generale, l'art. 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), stabilisce in proposito quanto segue:
"1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione".
Avv. Giuseppe Briganti
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