L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
(Copyright Immagine
Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
�
�
Il regolamento europeo 2201/2003, in quanto tale, in linea generale, direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (salvo la Danimarca), stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio i giudici dello Stato membro (art. 3):
"a) nel cui territorio si trova:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto [il coniuge 'citato' in giudizio], o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la residenza abituale dell'attore [il coniuge che dà avvio al giudizio] se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio domicile;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del domicile di entrambi i coniugi".
Ai fini del Regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.
La competenza di cui sopra è esclusiva relativamente al coniuge convenuto che risieda abitualmente in uno Stato membro o di uno Stato membro abbia la cittadinanza o in esso abbia il proprio domicile (art. 6 del Regolamento).
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
maggio 2009
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Il contratto di edizione è regolato dagli articoli 118 e seguenti della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941).
In linea generale, l'art. 118 stabilisce che il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali e particolari previste dalla richiamata legge 633/1941.
Secondo l'art. 119 della legge sul diritto d'autore:
"Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive".
Ai sensi dell'art. 122 della legge, inoltre, il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".
Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Con riguardo al compenso spettante all'autore, l'art. 130 della legge sul diritto d'autore prevede quanto segue:
"Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute".
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
maggio 2009
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
In data 23/04/2009 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha partecipato all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino nell'ambito del programma per la formazione professionale continua avente ad oggetto
Decisioni mediche e responsabilità penale
Relatore: Prof. Avv. Gabriele Marra