Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)

L'Avvocato Giuseppe Briganti del Foro di Urbino ha acquisito nel luglio 2009 il titolo di conciliatore professionista e nel febbraio 2011 quello di mediatore professionista, a seguito della frequenza, con esito positivo, di appositi corsi presso enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia

Dal 2011 è altresì formatore accreditato per i corsi di formazione per mediatori professionisti (per informazioni sui corsi nei quali l'Avv. G. Briganti svolge attività didattica, si invita a consultare www.guidamediazionecivile.it)

L'Avvocato Giuseppe Briganti, autore di "La mediazione in materia civile e commerciale. Guida breve al Decreto legislativo n. 28 del 2010" e curatore di www.guidamediazionecivile.it, è attualmente iscritto nella lista dei mediatori dei seguenti organismi di mediazione (massimo 5, come per legge):

1) Camecon - Camera di mediazione per la conciliazione, dal 2010, organismo operante a livello nazionale e per il quale dal 2011 riveste anche la qualifica di delegato per la regione Marche (scarica la guida sintetica sulla mediazione di Camecon del marzo 2011).

L'organismo prevede lo svolgimento della procedura sia in presenza, presso la sede locale (l'Avv. Giuseppe Briganti opera presso la sede operativa sita in Provincia di Pesaro-Urbino), sia in modalità telematica, e dunque a distanza (fascicolo telematico del procedimento, incontri del mediatore con le parti in audio-video conferenza, scambio di comunicazioni via e-mail ecc.)

2) Camera Arbitrale e di Conciliazione, dal 2011, organismo operante a livello nazionale.

L'Avv. Giuseppe Briganti opera presso lo sportello di mediazione dell'Organismo sito in Provincia di Pesaro-Urbino

3) Prontiaconciliare, dal 2011, organismo operante a livello nazionale.

L'organismo prevede lo svolgimento della procedura sia in presenza, presso la sede locale (l'Avv. Giuseppe Briganti opera presso le sedi di Pesaro e di Urbino), sia in modalità telematica

4)

 

5)

 

 

 


L'Avvocato Giuseppe Briganti è disponibile a valutare proposte di collaborazione con organismi di mediazione e enti di formazione per mediatori. Per contatti: avv.briganti@iusreporter.it


Di seguito vengono fornite alcune informazioni di base sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.

 

Che cosa si intende per mediazione? E per mediatore? Le definizioni del decreto legislativo 28/2010

Secondo l'art. 1 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, ai fini del provvedimento si intende per:

mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto.

 

Chi puo’ accedere alla mediazione?

In base all'art. 2 ("Controversie oggetto di mediazione") del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del medesimo decreto.

 

Quale disciplina si applica al procedimento di mediazione?

Secondo l'art. 3 ("Disciplina applicabile e forma degli atti") del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.

La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

 

Come si propone la domanda di mediazione? Che cosa occorre indicare?

Stabilisce l'art. 4 ("Accesso alla mediazione") del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale che la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del decreto e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione.

L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

 

Per quali controversie e’ obbligatorio il procedimento di mediazione?

Secondo l'art. 5 ("Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo"), comma 1, del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di

condominio,

diritti reali,

divisione,

successioni ereditarie,

patti di famiglia,

locazione,

comodato,

affitto di aziende,

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,

da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita',

contratti assicurativi, bancari e finanziari,

e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto 28/2010 ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. 

 

Quale e’ la durata massima del procedimento di mediazione?

In base all'art. 6 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

 

Come si svolge il procedimento di mediazione? Quali sono i compiti del mediatore?

Stabilisce l'art. 8 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale che, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.

Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

 

Mediazione: cosa succede se viene raggiunto un accordo amichevole? E se non viene raggiunto l’accordo? Cos’e’ la proposta del mediatore?

In base all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.

Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto 28/2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale si invita a consultare


www.guidamediazionecivile.it  
La tua guida on-line sulla mediazione!

 

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino

Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità. Il post potrebbe non essere aggiornato.

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Di Admin (del 21/09/2009 @ 12:54:53, in risposte, linkato 3888 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy) L'art. 659 del Codice penale prevede quanto segue:

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

"[I]. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.

[II]. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità".

 

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Di Admin (del 14/09/2009 @ 12:43:13, in risposte, linkato 1884 volte)

Europa (Copyright immagine svilen001) Il regolamento europeo 2201/2003 stabilisce in proposito, in via generale, quanto segue:



"Articolo 21

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta [...]".



"Articolo 22

Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o

d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto".

 

 

Avv. Giuseppe Briganti

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Diritto (Copyright immagine woodsy) Art. 473 Cod. pen. (sostituito dalla L. 99/2009)

"Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

 



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