L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e conciliatore
professionista dal 2009. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it
dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie
informatiche e di Internet. E' autore di pubblicazioni giuridiche
e collabora con riviste giuridiche on-line e cartacee
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L'Avvocato Giuseppe Briganti ha acquisito nel luglio 2009 il titolo di "conciliatore professionista" a seguito della frequenza, con esito positivo, di uno specifico corso presso uno degli enti abilitati allo svolgimento di corsi di formazione per conciliatori accreditati presso il Ministero della Giustizia.
L'Avvocato Giuseppe Briganti è attualmente iscritto nella lista dei conciliatori dei seguenti organismi di conciliazione:
(allo stato in attesa di conoscere l'esito delle richieste presentate)
L'Avvocato Giuseppe Briganti è disponibile a valutare proposte di collaborazione con organismi di conciliazione: contatti
Di seguito vengono fornite alcune informazioni di base sulla conciliazione.
Per maggiori informazioni sulla conciliazione nelle controversie civili e commerciali è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.
Cos'è la conciliazione
Fonte: Decreto Ministero Giustizia 24 luglio 2006, "Approvazione dei requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione" (GU 12/02/2007, n. 35, s.o.)
La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall'azione in giudizio. I vantaggi della conciliazione sono evidenti, sia per l'interesse dei soggetti che vi ricorrono, in considerazione del risparmio di costi e di tempi che la conciliazione consente, sia per l'interesse generale, dato che alla diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle liti consegue una semplificazione dell'amministrazione della giustizia.
La conciliazione è governata da regole semplici. La definizione della lite è atto riconducibile direttamente alla sfera della volontà delle parti e non, come nel processo civile e nell'arbitrato rituale, alla decisione autoritativa di un organo terzo (il giudice, l'arbitro).
Il conciliatore assume, tuttavia, un ruolo estremamente sensibile, perché deve essere capace di chiarire alle parti gli aspetti della controversia che esse devono considerare per pervenire o meno alla conciliazione, i vantaggi e le soluzioni che possono valorizzare nella conciliazione della lite. Il compito del conciliatore è pertanto, principalmente, quello di orientare le parti nella ricerca di un accordo che si riveli soddisfacente per gli interessi di entrambe. Il conciliatore, quindi, è prima di tutto un mediatore, che guida le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell'accordo. Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere a formularne una propria, che possa poi essere tratta a base contenutistica del definitivo atto transattivo della lite.
Il conciliatore, peraltro, non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica.
Sono caratteri della conciliazione, in linea molto generale:
A) L'incoercibilità: la parte non è obbligata a concludere la conciliazione né a partecipare alla trattativa.
B) L'imparzialità: il conciliatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, il conciliatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità.
C) L'equità: l'accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione.
D) La salvezza: se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatti le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale.
E) L'autonomia: le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del conciliatore sulla formazione dell'accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi.
F) La rapidità: la conciliazione non ha tempi minimi di durata. L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro.
G) L'economicità: le parti saranno tenute a corrispondere soltanto l'onorario del conciliatore, che è fisso e predeterminato in ragione del valore della controversia, nonché le spese (anch'esse fisse) di segreteria.
H) La riservatezza: il conciliatore ha l'obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all'incarico ricevuto, sia con riguardo alle parti, sia con riguardo allo svolgimento della procedura conciliativa, sia con riguardo ai contenuti dell'eventuale accordo. Analogo vincolo ricade sulle parti.
I) La responsabilità: il conciliatore professionista deve essere assicurato dall'organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza conformata a uno standard assicurativo che fornisce sufficiente garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.
Per maggiori informazioni sulla conciliazione nelle controversie civili e commerciali è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.
Aggiornamenti sulla conciliazione su questo sito
Osservatorio ADR di Iusreporter.it
Altre informazioni sulla conciliazione e gli organismi di conciliazione nel sito del Ministero della Giustizia
L'art. 659 del Codice penale prevede quanto segue:
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
"[I]. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.
[II]. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità".
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
settembre 2009
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Il regolamento europeo 2201/2003 stabilisce in proposito, in via generale, quanto segue:
"Articolo 21
Riconoscimento delle decisioni
1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta [...]".
"Articolo 22
Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio
La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto".
Avv. Giuseppe Briganti
settembre 2009
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Art. 473 Cod. pen. (sostituito dalla L. 99/2009)
"Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".
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