Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Admin (del 22/12/2009 @ 13:05:09, in avvisi, linkato 2123 volte)

 Natale 2009 (Copyright immagine tolchik, www.sxc.hu)

Buone Feste a tutti!

 Avv. Giuseppe Briganti








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Di Admin (del 21/12/2009 @ 12:17:43, in giurisprudenza, linkato 2325 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Fa discutere in questi giorni - e a ragione, a parere dello scrivente - il provvedimento cautelare del Tribunale di Roma (15/12/2009, dep. 16/12/2009) pronunciato nella controversia che vede coinvolto YouTube, accusato da Mediaset, tra l'altro, di violazione dei diritti d'autore relativamente ai video del reality Grande Fratello 10 pubblicati dagli utenti del sito.

Il Tribunale di Roma ha ordinato, in via cautelare, a YouTube la immediata rimozione dai propri server e la conseguente disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative al programma Grande Fratello decima edizione, motivando la propria decisione, tra l'altro, come segue:

<< ...ritenuto che, a fronte di una condotta così palesemente e reiteratamente lesiva dei diritti non è sostenibile la tesi delle resistenti su una presunta assoluta irresponsabilità del provider che si limiterebbe a svolgere l'unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti gestirebbero i contenuti dagli stessi caricati e sulla legittimità di avere un ritorno economico - escludendo il fine commerciale - connesso al proprio servizio in mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e disabilitarne l'accesso; tali asserzioni infatti sono smentite dagli stessi scritti difensivi delle convenute nonché dalla documentazione prodotta in giudizio relativa alle indicazioni desumibili sui siti YouTube e Google riguardanti "le regole" stabilite dal provider, che consentono la esclusione di contenuti pedopornografici, prevedono l'accettazione dell'utente di ogni aggiornamento deciso da YouTube, il diritto di controllare i contributi, la assoluta discrezionalità nell'interrompere in maniera temporanea o permanente la fornitura del servizio "in qualsiasi momento, senza previo avviso ed a sua esclusiva discrezione" nonché il diritto di risolvere il contratto con l'utente quando la fornitura non è più "vantaggiosa dal punto di vista commerciale";

ritenuto che del resto la normativa - vedi dlgs n. 70/2003 - e la giurisprudenza sta ormai orientandosi nel senso di una valutazione caso per caso della responsabilità del provider che seppur non è riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto non ritenendosi in grado di operare una verifica di tutti i dati trasmessi che si risolverebbe in una inaccettabile responsabilità oggettiva, tuttavia assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto si astenga dall'accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se consapevole dell'antigiuridicità ometta di intervenire; nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle convenute che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di pubblicità (raccolta con le diverse modalità disponibili sulla Rete), nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate da RTI e la consapevolezza della sua titolarità dell'opera hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello - visibile 24 ore su 24 accedendo al servizio a pagamento offerto da RTI - nei loro siti internet programmandone e disciplinandone la visione ove si consideri che è possibile in tali siti anche scegliere le singole parti di trasmissione (un giorno, un episodio particolare) ad ulteriore, anche se non necessaria conferma, della consapevolezza della violazione dei diritti sicuramente inconciliabile con l'addotta semplice "messa a disposizione della piattaforma";

ritenuto che per la violazione in questione non possono valere le eccezioni e limitazioni di cui all'art. 65 Lda relative all'esercizio del diritto di cronaca o dell'art. 70 Lda della utilizzazione di brani o di parti di opera ad uso di critica e discussione in quanto, come si è detto, nella fattispecie è evidente il fine puramente commerciale della diffusione di un programma che è notoriamente riconosciuto come il reality più importante e famoso della tv italiana peraltro effettuato su pagine web sulle quali vi è una notevole pubblicizzazione commerciale (vedi perizia di parte allegata al ricorso e documentazione notarile)... >>

 

Il decreto legislativo 70/2003 richiamato dal provvedimento del Tribunale di Roma di cui sopra regola, come noto, la responsabilità dei provider ("prestatori intermediari"), in attuazione di una direttiva europea. Si riportano le norme rilevanti:

Art. 14
(Responsabilità dell'attività di semplice trasporto - Mere conduit -)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 15
(Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching -)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 16
(Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 17
(Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino fa presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

 

Il testo completo del provvedimento del Tribunale di Roma (tgcom)

Per un approfondimento sul tema della responsabilità dei provider alla luce del decreto legislativo 70/2003 rimando a due miei scritti di qualche anno fa consultabili qui (capitolo IV) e qui

 

 

Ne parlano in Rete:

- Avv. Daniele Minotti

- Avv. Mario Sabatino

- Dott. Valentino Spataro

 

 

 

Avv. Giuseppe Briganti

avvbriganti.iusreporter.it 

 

 

Testi senza carattere di ufficialità

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Legge (Copyright immagine dynamix) << Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.

Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004) >>.

 

Giurisprudenza
La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

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Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 2008, n. 4523:

"Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c., si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e, pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente, ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica ex art. 2931 c.c., può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (Cass. n. 11602/2002, n. 169/1996 ed altre conformi)".


Giurisprudenza
La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale
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Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Diffamazione on-line: quando il sito web rappresenta il mezzo di divulgazione di un elaborato critico, destinato ad un numero indeterminato di lettori, rientra nella nozione di prodotto editoriale. Così Uff. Indagini preliminari Cassino, sez. II, 26 giugno 2009:

 

<< ...Ed invero (V. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27996 del 2004) l'art. 21/2 - 3 della Costituzione recita "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili".

Il problema, dunque, è se la propalazione via internet di informazioni offensive possa equipararsi - ai fini della ammissibilità del sequestro, ed anche della sussistenza della (contestata) aggravante ex art. 595 c.3 c.p. - alla pubblicazione a mezzo stampa.

Il Pm ha risolto la questione - oggetto di vivaci dispute dottrinarie - richiamando la sentenza del Supremo Collegio, Sezione III, in data 11 dicembre 2008, massimata nel senso che "Le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un "forum" di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa".

Sennonché, nella motivazione della sentenza indicata, la Corte ha ulteriormente affermato come l'inclusione nella nozione di "stampa" dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero - quali "newsletter", "blog", "newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc. - non possa avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, con ciò rimettendo all'apprezzamento dell'interprete la valutazione circa la specifica qualificazione di "prodotto editoriale".

Ed invero, nella sentenza richiamata, dopo aver opportunamente discriminato tra "diritto di libera manifestazione del pensiero" e "libertà di stampa", la Corte ha precisato come "gli interventi dei partecipanti al forum....non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, art. 1, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 2 (legge sulla stampa) al "prodotto editoriale", stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il "prodotto realizzato... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l'art. 21 Cost., comma 3, riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero.

Anche la interpretazione evolutiva della norma costituzionale - osserva la Corte - al fine di adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero non può, tout court, comportare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21 Cost., comma 3, prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.

La sentenza richiamata, dunque, lungi dal risolvere - semplicisticamente - la nozione di "prodotto editoriale", si sforza di fornire al giudice del merito, attraverso una quaestio facti, gli strumenti ermeneutici onde pervenire alla esatta evocazione dei parametri ove ancorare le garanzie costituzionali ex art. 21.

Sicché, se i "messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale "(ibidem), del tutto diversa la struttura e funzione del sito in disamina:

www... è sito, realizzato mediante la tecnica mirror (pagina web speculare di altra esistente), non strutturato quale social forum, blog o newsgroup, aperto ad un gruppo di interlocutori coinvolti in discussione, bensì contenente - sotto la voce "contributi" della home page - un elaborato critico, inerente le attività di rendicontazione finanziaria della ONLUS querelante, sicuramente suscettibile di censure (ed anche potenzialmente oggetto di tutela, in via di urgenza, davanti al Giudice Civile), ma non circoscrivibile ad un messaggio privo di portata editoriale.

Il sito, dunque, non può qualificarsi come un contesto dialogico, aperto ai contributi degli utenti, ma rappresenta il mezzo di divulgazione di un elaborato critico, destinato ad un numero indeterminato di lettori;

nello stesso sito, inoltre, esiste un link di collegamento ad un articolo de "..." inerente l'oggetto della critica, il che contribuisce vieppiù a conferire alla pubblicazione il carattere della editorialità.

Ed allora, ferma restando la potenziale rilevanza penale della propalazione e limitando l'analisi alla adottabilità del richiesto provvedimento cautelare, ritiene il Giudicante non sussistano le condizioni per disporre l'oscuramento del sito.

Anche la lamentata "clonazione" della pagina web relativa al sito ufficiale della ONLUS querelante è, peraltro, argomento - senz'altro spendibile in una eventuale azione d'urgenza inibitoria, di competenza del Giudice Civile - inidoneo a legittimare il vincolo cautelare richiesto dal PM.

In particolare, non è dato ravvisare nella concreta fattispecie alcuna lesione del buon costume, che legittimerebbe - invece - il richiesto provvedimento cautelare:

difatti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39354 del 27/09/2007 Cc. (dep. 24/10/2007) "....è legittimo il sequestro preventivo di messaggi ed annunci di contenuto osceno pubblicati su siti internet in quanto gli stessi sono equiparabili alle pubblicazioni a stampa, costituzionalmente vietate in caso di contrarietà al buon costume".

Il RD 561/46 - che non è stato abrogato dalla L. 47/48 sulla stampa, né dall'art. 1 L. 62/2001 - nell'art. 1, comma primo, prevede il divieto di sequestro delle pubblicazioni o stampati, salvo sentenza irrevocabile; il comma secondo recita: "è tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che importino una violazione di legge penale".

Il sequestro cautelare dei prodotti editoriali è, dunque, previsto solo a fini probatori, non oltre il numero di copie prescritte.

In siffatta prospettiva, la normativa del regio decreto risponde complessivamente all'esigenza - costituzionale - di impedire, attraverso la via cautelare o giudiziaria d'urgenza, la censura preventiva della libertà di manifestazione; l'articolo 2 dello stesso decreto prevede, invece, in deroga alla precedente disposizione il "sequestro delle pubblicazioni o stampati che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni od offensivi della pubblica decenza ...".

In questo caso, il sequestro ha anche funzione preventiva (ancorché all'epoca l'istituto non fosse autonomamente previsto, ed è ovvio che il sequestro preventivo assorbe la funzione probatoria), perché la pubblicazione non manifesta un'opinione, che può o non essere offensiva, come al di là del fumus, deve stabilire il giudice nel processo (non l'autorità giudiziaria in via provvisoria), bensì incide direttamente sul buon costume. Questa disposizione, pertanto, si riallaccia alla diversa previsione Costituzionale dell'art. 19, del limite eccezionale della libertà di manifestazione del pensiero.

Introdotto in forma autonoma l'istituto del sequestro preventivo nel codice del 1988, l'impedimento dell'aggravamento del danno o della protrazione delle sue conseguenze (periculum in mora) non può, dunque, per il fumus di un reato (di opinione), ritenersi idoneo a consentire il superamento del limite di cui al R.D. 541/46, salvo appunto porsi in contrasto con il dettato della Costituzione (V. pure Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15961 del 24/01/2006 circa la inidoneità del sequestro di tre esemplari rispetto alle finalità preventive).

In buona sostanza, il sequestro preventivo di pubblicazioni a mezzo stampa è consentito solo in caso di violazioni rilevanti ex art. 1 comma 2 R. D. 561/46, trattandosi di norma speciale non analogicamente estensibile a fattispecie - quale quella in esame - (pluri)offensiva di diversi beni-interessi, ritenuti comunque recessivi rispetto alla salvaguardia della libertà di manifestazione del pensiero... >>.



Giurisprudenza

La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

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La legge 166/2009 di conversione, con modificazioni, deRicerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com)l decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (GU n. 274 del 24/11/2009 - Suppl. Ordinario n. 215) introduce sensibili novità in materia di comunicazioni indesiderate, andando a modificare il Codice della privacy e il Codice del Consumo

 

Le perplessità del Garante per la protezione dei dati personali (comunicato 19/11/2009):

<< Telemarketing: su nuove norme il Garante privacy esprime perplessità e preoccupazione

L'Autorità Garante per la privacy esprime forte preoccupazione riguardo agli effetti negativi che potranno derivare dalle nuove norme in materia di telemarketing introdotte dal cosiddetto "decreto legge Ronchi", appena approvato in via definitiva dalla Camera.

In particolare suscita molta perplessità l'istituzione di un registro pubblico al quale devono iscriversi quanti non vogliono essere disturbati da telefonate pubblicitarie o commerciali, caricando così i cittadini di incombenze e problemi.

Si rischia, inoltre, di causare ulteriori molestie ad abbonati e utenti, che, almeno fino a quando non sarà istituito il registro, si vedranno di nuovo massicciamente contattare da aziende, gestori telefonici, società di servizi con le offerte più diverse.

La norma prevede, peraltro, che possano essere contattati a fini promozionali anche coloro che a suo tempo avevano manifestato la volontà di non ricevere più pubblicità telefonica, provocando in questo modo ulteriori fastidi a tutti, compreso  chi si era già espresso su questa questione.

Sconcertante e inspiegabile appare anche la mancata previsione del parere formale del Garante sull'istituzione del registro, sul cui funzionamento e sulla cui organizzazione l'Autorità viene tuttavia chiamata a vigilare.

Pur riservandosi di verificarne in concreto il funzionamento, l'Autorità esprime infine dubbi sull'effettiva efficacia del registro, il quale peraltro non verrà, come erroneamente riportato da notizie di stampa, gestito direttamente dal Garante, ma da un ente o organismo diverso, ancora da individuare >>.

 

Il nuovo articolo 130 del Codice della privacy (Comunicazioni indesiderate):

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articolo 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo.

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24 .

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

 

Il nuovo articolo 58 del Codice del Consumo (Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza):

1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico.

2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

 

 

Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it

dicembre 2009



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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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