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Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Conciliazione: le modifiche dell'avvocatura al decreto delegato del governo

Niente nullità del contratto ma illecito disciplinare per il legale che non avvisa l'assistito sulla possibilità di conciliare, proposta di conciliazione del mediatore solo se entrambe le parti sono d'accordo. Il CNF suggerisce anche di optare per il regime ordinario sulle spese processuali.

Il comunicato del CNF del 2/11/2009

<< Alcuni aspetti da condividere, alcune disposizioni da ripensare e altre ancora da modificare radicalmente. Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi alle commissioni parlamentari competenti un documento che contiene le osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione (legge 69/2009), approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri su proposta del ministero della giustizia.
La lettera del presidente Alpa. Le osservazioni, messe a punto dalla commissione per lo studio della riforma del processo civile e approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre, si pongono come un contributo per migliorare un testo che comunque il Cnf ha accolto con favore visto che, ha ricordato il presidente Guido Alpa nella lettera di accompagnamento, da vari anni promuove la cultura delle Adr. Non solo. Alpa ha ricordato le modalità attraverso cui si è articolato nel tempo l'impegno del Cnf nella materia: promuovendo l'affidamento agli Ordini forensi delle attività di mediazione e conciliazione, "nella considerazione che l'Avvocatura sia la categoria professionale più appropriata per lo svolgimento di queste funzioni, per competenza, esperienza, autorevolezza"; organizzando una rete di coordinamento degli Organismi di conciliazione forense per far sì che le problematiche emerse negli anni passati e quelle che emergeranno dall'applicazione della futura normativa vengano risolte in quadro unitario.
E ancora. Per favorire l'applicazione delle nuove norme, Alpa ha annunciato che il Cnf sta predisponendo un modello di regolamento per i profili procedimentali e quelli deontologici relativi alle attività di mediazione e conciliazione; e che infine è impegnato ad approfondire i temi connessi all'organizzazione di tali attività (gestione delle pratiche, operazioni di segreteria e così via), nonché nella promozione e nella realizzazione, per il tramite della Scuola Superiore dell'Avvocatura, degli idonei programmi formativi dei conciliatori.
Le osservazioni al testo. Le osservazioni sono state approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre e si articolano su tre piani. Innanzitutto, vi sono quelle che suggeriscono "modifiche radicali" al testo. In questa direzione vanno quelle che evidenziano la necessità di escludere la nullità del contratto tra legale e assistito come sanzione dell'omessa avvertenza da parte del primo della possibilità di conciliare. "L'utilizzo della categoria della nullità", si legge nel documento, "non è in linea con la figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione". Piuttosto, suggerisce il Cnf si potrebbe profilare a carico del legale un illecito disciplinare e comunque prevedere che l'obbligo di informazione scatti prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito.

Dubbi sulla efficacia sono manifestati anche in ordine all'articolo 11 che prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione in assenza di accordo tra le parti, alla quale ricondurre gli effetti sulle spese processuali: "tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa". La proposta alternativa è quella di ancorare rigorosamente la proposta di conciliazione da parte del mediatore "a una richiesta concorde delle parti".

Non convincono gli avvocati altre due previsioni del dlgs: la norma (articolo 4 comma tre) che prevede che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento giudiziale in qualsiasi momento, "provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva"; e quella che (comma 7) prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri, "già procedimenti privati, per loro natura celeri e dotati di attitudine alla conciliazione".

Tra le norme da ripensare quella sulle spese processuali (articolo 3) e quella sulle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria (articolo 5). In ordine alla prima, il Cnf preferirebbe richiamare semplicemente la disciplina ordinaria sulle spese processuali (articolo 91 cpc) come modificata in via generale dalla legge 69/2009: e cioé condanna alle spese per la parte che ha rifiutato senza gisti motivo la proposta di conciliazione. Quanto alla seconda, il Cnf riscontra una certa disomogeneità tra le controversie annoverate, scelta parametrata non "sulle caratteristiche intrinseche della lite", cioè in base alla probabilità del risultato conciliativo.

"Sono invece da condividere le disposizioni che prevedono la istituzione di organismi di conciliazione, quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione". >>


Estratto dal verbale della Commissione per lo studio e le riforme del codice di procedura civile del 29 ottobre 2009, approvato dal Cnf nella seduta amministrativa del 30 ottobre 2009


« - Omissis-

L'articolato presenta aspetti da condividere e profili che sembrano necessitare ulteriori riflessioni.

Sono da condividere le disposizioni che prevedono l'istituzione di organismi per lo svolgimento della mediazione, nonché quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione e così via (capo III della bozza in esame)

Alcune norme, al contrario, abbisognano di essere chiarite o appaiono superflue. Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria, è necessario mettere a fuoco i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (art. 23); appare, poi, inopportuna la previsione specifica in materia di mediazione di classe, in quanto la soluzione è già ricavabile dalle previsioni dell'art. 140-bis del codice del consumo (art. 15).

Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informatori delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'art. 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione; od anche all'art. 13 in tema di spese processuali, di cui si propone la soppressione e la sostituzione con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di rito, come modificate dalla legge n. 69/2009 con particolare riferimento all'art. 91, comma 1, seconda parte c.p.c.

Va, poi, evidenziato con nettezza che vi sono disposizioni che richiedono modifiche radicali, perchè non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano:

a) l'art. 4, comma 3 il quale sanziona con la nullità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione, l'utilizzo della categoria della nullità, infatti, non è in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione (da segnalare anche, su questo tema l'opportunità di prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito);

b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi;

c) l'art. 11 laddove prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all'art. 13 in assenza di accordo delle parti; tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa, per cui la proposta è da ancorare rigorosamente ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate;

d) in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'art. 4, comma 3 deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;

e) deve essere soppresso l'art. 4, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri; a tacer d'altro, tale disposizione è incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie.

Si rinvia, per le singole proposte di modifica, alla tabella sinottica di seguito riportata».

 


Omissis


Art. 4

(Accesso alla mediazione)


1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si volge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.


2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l’assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l’assistito. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.



Art. 4

(Accesso alla mediazione)



Non è chiaro il momento di produzione della litispendenza: deposito di produzione dell’istanza ovvero comunicazione alla controparte.







-omissis-


3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, l’avvocato è tenuto, prima di promuovere il giudizio, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. L’omissione dell’informazione costituisce per l’avvocato illecito disciplinare.



Art. 5

(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)


1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1 e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.







3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.













4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.


5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.



6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.




7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.

Art. 5

(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)


Catalogo troppo disomogeneo. Occorrerebbe selezionare in base alla probabilità del risultato conciliativo. Di conseguenza appare illogica l’esclusione di talune ipotesi (cessione d’azienda ove si contempla l’affitto; soltanto talune forme di responsabilità) e l’inclusione di altri (patti di famiglia)










































2 bis. Anche nel caso di conciliazione facoltativa, il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1.




3. Il procedimento di mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti interinali e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.


(La sostituzione del termine urgenti è opportuna viste le difficoltà interpretative che la locuzione ha già creato. L’utilizzo dell’espressione «interinali» oltretutto ha un ambito di applicazione più esteso.

La previsione della trascrizione delle domande giudiziali appare fondamentale visti i delicati problemi di coordinamento tra le due discipline)



4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti in camera di consiglio e nei procedimenti sommari di cui agli articoli 702-bis e ss. ;




5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.



Particolarmente criticabile il risultato di far dipendere gli effetti sostanziali della domanda dall’attività di un terzo.











7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.

Si tratta di procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione.


Art. 6

(Durata)


1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all’articolo 5.






Va inteso come termine ordinatorio.

Può servire soltanto ai fini della responsabilizzazione dell’Ente.


Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)


1. Il periodo di cui all’articolo 6 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)


1. Salvo che nei casi di conciliazione obbligatoria, il periodo di cui all’articolo 6 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


(Non sembra possibile estendere la soluzione alla conciliazione obbligatoria)

Art. 8

(Procedimento)


1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.




2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione.


3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.



4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.




Omissis







Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.


(L’esigenza non è necessariamente presente)





3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Ridondante


Omissis

Omissis


Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)


1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.


Omissis



Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)


1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.










Art. 11

(Conciliazione)


1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.


2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.


3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.


4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Omissis

Art.11

(Conciliazione)


1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l’accordo non è raggiunto, ove tutte le parti ne facciano richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.






Omissis







Omissis






4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della eventuale proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.


Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)


1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.


Omissis

Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)


1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.



Art. 13

(Spese processuali)


1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 13

(Spese processuali)


1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

1. Si applica l’art. 91 c.p.c.


Omissis


Art. 15

(Mediazione nell’azione di classe)


1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Art. 15

(Mediazione nell’azione di classe)


1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.


Inutile, già previsto nell’art. 140-bis solo gli effetti della sentenza, come d’altronde emerge dalla stessa relazione.

Capo III

ORGANISMI DI CONCILIAZIONE


Omissis


CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA


Omissis



CAPO V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Omissis



Art. 23

(Abrogazioni)


1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.






Non risulta chiaro se sopravvivono gli organismi “societari” o meno.


Omissis



Fonte: CNF

 

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore professionista

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Aggiornamenti sulla mediazione
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Di Admin (del 22/01/2010 @ 13:06:58, in conciliazione e mediazione, linkato 3128 volte)
Europa (Copyright immagine svilen001) Modi alternativi di risoluzione delle controversie: la mediazione

Questa direttiva facilita il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.

Atto

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.


Sintesi

Con questa direttiva la Commissione promuove il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione consensuale delle controversie in materia civile e commerciale.

La direttiva si applica alle controversie transfrontaliere ma non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Essa non si applica alla Danimarca.

Dopo aver definito i termini "mediazione" e "mediatore", la direttiva prevede che gli Stati membri consentano ai tribunali di suggerire alle parti di ricorrere alla mediazione, senza tuttavia obbligarle a tale scelta. La mediazione, d'altronde, non è considerata un'alternativa ai procedimenti giudiziari, bensì uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibili in una società moderna...

Leggi al link: Modi alternativi di risoluzione delle controversie: la mediazione

 


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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

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Europa (Copyright immagine svilen001) Nell'ottobre 2004 è stato redatto un Codice di condotta per mediatori approvato da esperti europei. Se ne pubblica il testo


CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori

possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere

applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.

Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso,

chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le

organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e

monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.

Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito

o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a

raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la

pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o

delle regole che disciplinano le singole professioni.

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più

dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono,

nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.


1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO

SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della

propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti

e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver

luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della

preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso propostoe, su

richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni

complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà

accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state

approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e

dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del

mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima

di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione

all'esito della mediazione;

- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità

diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di

poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il

consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del

procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale,

cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti

nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le

caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti

nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti

abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di

mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al

mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle

circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi

dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione

della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione

dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel

procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto

riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere

tale valutazione; o

- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a

una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto

tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna

giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le

parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di

rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla

mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è

svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere

rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

 

Fonte: Commissione europea

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore professionista

Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.


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Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto recentemente occasione di stabilire (provv. 12/11/2009) che non è possibile sfruttare commercialmente l'immagine di una persona, anche se nota, senza il suo consenso.

Come può leggersi nella newsletter del Garante n. 333 dell'11/01/2010, l'Autorità ha affrontato il caso di una donna di spettacolo, impegnata anche in politica, che aveva casualmente scoperto la sua fotografia su alcuni volantini pubblicitari utilizzati per reclamizzare servizi odontoiatrici. L'interessata aveva diffidato il centro dentistico dal proseguire il volantinaggio ma, dopo aver scoperto che le pubblicità erano ancora in distribuzione presso una delle sedi dello studio, aveva chiesto l'intervento del Garante.

<< Dagli accertamenti avviati dall'Autorità è emerso che lo studio professionale aveva scaricato la fotografia della donna da un sito web e, senza il consenso dell'interessata, l'aveva poi stampata su 50.000 volantini.

L'Autorità - anche sulla base di quanto stabilito dalla disciplina sul diritto d'autore - ha sottolineato che la riproduzione e la divulgazione del ritratto di una persona nota senza il suo consenso, anche nel caso in cui si tratta di un'immagine liberamente reperibile su internet, è lecita soltanto se risponde a esigenze di "pubblica informazione" e non ad altre finalità, in particolare quelle commerciali.

Essendo stati violati i principi di liceità e correttezza fissati dal Codice privacy, il Garante ha dunque vietato allo studio dentistico l'ulteriore trattamento, in qualunque forma, della foto della donna, inclusa la distribuzione, presso le diverse sedi, dei volantini già stampati.

L'Autorità ha, inoltre, avviato un autonomo procedimento per l'eventuale contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alla normativa sulla privacy commesse dallo studio dentistico >>.


In un altro caso di cui viene data notizia nella medesima newsletter, il Garante ha affermato inoltre che non si possono scattare e diffondere fotografie, anche di personaggi famosi, violando la riservatezza di dimore private protette alla vista esterna. Nessun problema, invece, riguardo a foto scattate in luoghi visibili al pubblico.

Il provvedimento del Garante (provv. 22/12/2009) è giunto in risposta alla segnalazione dell'attore George Clooney che lamentava la pubblicazione, da parte di alcune testate giornalistiche, di immagini che lo ritraevano con alcuni ospiti all'interno del parco della sua villa.

<< Alcune fotografie oggetto della segnalazione mostrano persone che si trovavano all'interno del giardino della villa, in zone circondate da un'alta siepe o da un muro di cinta che impediscono ai passanti la vista. Dagli accertamenti del Garante è emerso che tali immagini sono state raccolte con espedienti (ad esempio, aprendo dei varchi nella siepe), violando così la ragionevole aspettativa di intimità e riservatezza creata dalla barriera visiva posta a protezione della dimora privata. Le modalità con cui sono state acquisite queste immagini - ha sottolineato l'Autorità - contrastano con quelle garanzie di trasparenza e di correttezza che devono caratterizzare la raccolta di dati personali a cui si devono attenere i giornalisti nell'esercizio della loro attività, indipendentemente dalla notorietà dei personaggi coinvolti.

Altre fotografie, invece, sono state scattate in luoghi normalmente visibili dall'esterno, ad esempio, presso la scalinata di accesso alla villa, o l'affaccio di un balcone. In questo caso, l'Autorità ha ritenuto leciti gli scatti, in quanto ritraggono le persone in luoghi pubblici o, comunque, aperti al pubblico, oppure in aree "per loro natura esposte alla visibilità da parte di terzi".

Il Garante ha dunque vietato il trattamento e l'ulteriore diffusione delle immagini raccolte in modo illegittimo e ha altresì prescritto alle tre testate giornalistiche, alle agenzie e ai fotografi coinvolti di informare sugli esiti del provvedimento tutti coloro ai quali sono state eventualmente cedute le fotografie sottoposte a divieto >>.



Giurisprudenza

La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale o particolarmente interessanti con riferimento alle materie trattate dallo studio legale
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it


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Con nota del Ministero del Lavoro in data 18/12/2009 e successivo comunicato, la cui pubblicazione in G.U. è programmata per il giorno 31/12/2009, si è definitivamente concluso l'iter di approvazione della Riforma Previdenziale Forense, articolata nel nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali e nel nuovo Regolamento dei contributi.

Si segnala, in particolare, l'immediata entrata in vigore dell'aliquota del contributo integrativo in misura del 4% (anziché del 2%) su tutte le fatture di natura professionale emesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da avvocati iscritti agli Albi o da praticanti già iscritti alla Cassa.



Maggiori informazioni al link

 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense



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