Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix)Rileva in materia la disciplina sulla vendita dei beni di consumo di cui agli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005).

Le disposizioni citate si occupano della vendita dei beni di consumo, disciplinando taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti tali beni (art. 128).

Per bene di consumo deve intendersi qualsiasi bene mobile, compresi i beni mobili registrati, anche da assemblare, tranne specifiche eccezioni.

In capo al venditore grava l'obbligo fondamentale di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129).

Ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

La responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (art. 132).

D'altronde, il consumatore decade dai diritti attribuitigli dal Codice se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto stesso.



Avv. Giuseppe Briganti

 

aprile 2010



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Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante privacy fissa le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza con il provvedimento generale dell'8 aprile 2010.

Il Garante ha predisposto anche un utile vademecum sull'argomento.


Si riporta il comunicato del Garante privacy del 27 aprile 2010:

Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone. Appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia. Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti". Conservazione a tempo delle immagini registrate. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.

Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'interno e dall'Anci.

Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.

Principi generali

. Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

. Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Settori di particolare interesse

. Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica,  prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati  non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

. Sistemi integrati:  per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici  che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

. Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

. Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri,  eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati  al domicilio dell'intestatario del veicolo.

. Deposito rifiuti:  lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare  modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici

. Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

. Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

. Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti  vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

. Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.

. Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).

Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Soggetti privati.

. Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

 

 

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Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Proprietà Industriale e Intellettuale, con ordinanza del 22 marzo 2010, ha avuto modo di affermare che anche alla presentazione multimediale spetta la tutela offerta dal diritto d'autore:

"Orbene, non vi dubbio, innanzitutto, che la presentazione multimediale in esame abbia carattere di opera dell'ingegno protetta, trattandosi di opera avente una sua originalità, frutto di una creazione intellettuale e composta da idee organizzate in maniera personale ed autonoma. La presentazione in esame, infatti, si presenta come avente un proprio 'format', che si estrinseca attraverso l'utilizzo di una serie di dati, nozioni, testi, fotografie, filmati, secondo un determinato ordine logico-concettuale".

Leggi il provvedimento su personaedanno.it

 

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Diritto e Internet (Copyright immagine clix) In data 16/04/2010 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha partecipato all'evento formativo organizzato a Pesaro da Experta Formazione e accreditato presso il CNF avente ad oggetto

La protezione della proprietà intellettuale e industriale nella società dell'informazione

Relatore: Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

 

Curriculum vitae completo Avv. Giuseppe Briganti

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Di Admin (del 19/04/2010 @ 12:35:59, in diritto*internet, linkato 3041 volte)

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Il decreto legislativo 206/2005 (Codice del Consumo, artt. 64-67) prevede in proposito un diritto di recesso uniforme in relazione ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e ai contratti a distanza. I contratti conclusi tramite Internet rientrano nella nozione legislativa di contratti a distanza.

Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dei locali commerciali, viene dunque sancito il diritto del consumatore di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi (art. 64).

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia poi confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento, specifica il testo legislativo, non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Solo se espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione al professionista, entro il termine previsto, della merce ricevuta.



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Di Admin (del 07/04/2010 @ 12:29:05, in risposte, linkato 2995 volte)

L'art. 80 della legge 633/1941 sul diritto d'autore prevede in proposito che si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

Il medesimo art. 80 stabilisce che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

"a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi, compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o  esecutori il compenso di cui all' art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l' artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440".





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