L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
(Copyright Immagine
Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Nel dare notizia di vicende riguardanti abusi sessuali occorre evitare di rendere identificabile la vittima, ad esempio indicando i rapporti di parentela tra i protagonisti della vicenda. Tanto più se si tratta di un minore.
Lo ha affermato il Garante per la privacy (comunicato del 25/06/2010), che è intervenuto nei confronti di alcune testate giornalistiche per bloccare l'ulteriore pubblicazione di informazioni riguardanti un presunto caso di abuso sessuale in ambito famigliare.
Nel riportare la notizia, le testate interessate hanno infatti individuato precisi rapporti di parentela tra il supposto autore dell'abuso e la vittima, rendendo così quest'ultima identificabile.
Il Garante ricorda che, pur nel legittimo diritto di cronaca riguardo a fatti di interesse pubblico, è doveroso che i media si comportino con responsabilità evitando di pubblicare informazioni che ledano la riservatezza e danneggino ulteriormente le vittime di abuso. E questo tanto più se si tratta, come nella vicenda in questione, di una persona minore.
Il diritto alla riservatezza del minore, specialmente quando riguardi una vittima dell'abuso, infatti - sottolinea l'Autorità - è sempre primario rispetto al diritto di cronaca, e questo vale anche nel caso in cui l'identità sia rivelata da fonti ufficiali o perfino da fonti vicine alla famiglia.
Fonte: www.garanteprivacy.it
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), come si legge nel relativo sito web, è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa rispetto al ricorso al giudice.
L'ABF è un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.
Le decisioni dell'Arbitro non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Con riguardo ai casi di frode on-line attuati con la tecnica del phishing, si legge nel documento
Sintesi dell'attivita' svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al 31 marzo 2010
quanto segue:
3. Sistemi informatici, carte di pagamento e ATM
In via generale sono opponibili al cliente le operazioni effettuate con la digitazione dei codici
in suo possesso - indipendentemente da chi effettivamente le abbia disposte - perché nell'utilizzo
dei servizi telematici il cliente viene identificato esclusivamente mediante la verifica dei codici di
sicurezza che gli sono stati assegnati. Con particolare riferimento ai dispositivi automatici di
erogazione di banconote (ATM bancomat), nel caso di contestazioni relative all'importo
effettivamente erogato, le risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente
dalle apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse sono opponibili al
titolare della carta, qualora dal giornale di fondo non risulti alcuna anomalia e la prima quadratura
di cassa eseguita sull'ATM non evidenzi alcuna eccedenza.
Nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi telematici e delle carte di pagamento, assumono rilievo due
obblighi e la relativa osservanza: da un lato gli obblighi di custodia del cliente che debbono
estendersi a tutto ciò che rientra nella sua sfera di controllo, dall'altro quelli dell'impresa che offre
servizi bancari.
In particolare, il cliente ha l'obbligo di diligente custodia della carta di pagamento e dei codici
identificativi. È stata, ad esempio, riconosciuta la responsabilità del cliente nel caso in cui i codici e
la carta sono stati conservati unitamente, oppure nel caso abbia comunicato a un terzo il numero
della propria carta di credito. Il cliente deve essere consapevole della delicatezza del mezzo
telematico e della possibilità che attraverso di esso siano perpetrate frodi, anche nella forma del cd.
phishing, attuando le cautele necessarie nei confronti di comunicazioni anomale che richiedono
fraudolentemente la digitazione dei propri codici identificativi personali.
L'intermediario che offre alla propria clientela servizi di pagamento o telematici ha il dovere di
adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza
professionale e qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, del codice civile, predisponendo
misure di protezione adeguate rispetto agli standard esistenti, anche sotto il profilo dei presidi
tecnici adottati. Ad esempio, è stata riconosciuta la responsabilità dell'intermediario per non avere
predisposto sistemi automatici di blocco delle operazioni anomale disposte tramite internet (nel
caso di specie si trattava di una serie di ricariche telefoniche su numeri diversi, per un importo
elevato, nel giro di poche ore), ovvero nel caso in cui non era stato adottato un terzo livello di
protezione come le serie numeriche casuali generate da dispositivi automatici, ovvero per non
avere previsto l'invio di sms di avviso dell'esecuzione dell'ordine.
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Su www.processotelematico.giustizia.it sono state pubblicate le statistiche relative al processo civile telematico aggiornate al marzo 2010.
Viene indicata anche la tipologia degli atti depositati.
Presso il Tribunale di Milano sono stati, per esempio, depositati:
- 6063 ordinanze
- 4978 documenti richiesti
- 47096 ricorsi per decreto ingiuntivo
- 522 sentenze definitive
- 2302 verbali d'udienza.
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L'art. 2 della direttiva europea 2001/29 sul diritto d'autore impone agli Stati membri di riconoscere alle seguenti categorie di soggetti il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Ai sensi dell'art. 5, par. 1, della direttiva sono però esentati dal diritto di riproduzione di cui sopra gli atti di riproduzione temporanea per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
- tali atti devono essere privi di rilievo economico proprio;
- devono avere carattere transitorio o accessorio e devono essere parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico;
- devono essere eseguiti all'unico scopo di consentire: (a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o (b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Secondo il considerando 33 della direttiva, nel rispetto delle condizioni appena elencate, l'eccezione in commento è idonea ad includere atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache, compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni. L'utilizzo è da considerarsi legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
L'art. 5, par. 1, della direttiva ha trovato attuazione in Italia con l'introduzione nel 2003 dell'art. 68bis nella legge 633/1941 sul diritto d'autore, secondo cui:
Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
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giugno 2010
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In data 08/06/2010 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha partecipato all'evento formativo, nell'ambito del programma per la formazione professionale continua dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, avente ad oggetto:
"Conciliazione. Mediazione e conciliazione nello spazio giuridico europeo; ruolo dell'avvocato nell'incontro di conciliazione"
(Relatori: Dr. G. Guarda, Avv. A. Santi)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato un vademecum sul tema della privacy a scuola.
Come si legge sul sito del Garante, oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note dell'Autorità.
Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli:
Regole generali
Voti ed esami
Informazioni sugli studenti
Foto audio e video
Sicurezza e controllo
che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.
Per maggiori informazioni e per scaricare la Guida: Garante Privacy
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La mediazione in materia civile e commerciale
Guida breve al decreto legislativo 28/2010
dell'Avvocato Giuseppe Briganti
La Guida si propone di offrire una semplice introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010 e che tanto sta facendo parlare di sé negli ultimi mesi.
Indice della Guida
Premessa 7
1
Che cosa si intende per mediazione? E per mediatore? Le definizioni del decreto legislativo 28/2010 8
2
Chi puo’ accedere alla mediazione? 9
3
Quale disciplina si applica al procedimento di mediazione? 10
4
Come si propone la domanda di mediazione? Che cosa occorre indicare? 11
5
Quali sono gli obblighi dell’avvocato in tema di mediazione? L’obbligo di informare l’assistito in vigore dal 20/03/2010 12
6
Per quali controversie e’ obbligatorio il procedimento di mediazione? Quando il giudice puo’ invitare le parti a procedere alla mediazione? Quali sono i rapporti con il processo? 13
7
Quale e’ la durata massima del procedimento di mediazione? Quali sono gli effetti sulla ragionevole durata del processo? 17
8
Come si svolge il procedimento di mediazione? Quali sono i compiti del mediatore? Cosa succede se una parte rifiuta di partecipare? 18
9
Cosa e’ previsto in merito alla riservatezza? 20
10
Le informazioni acquisite nel procedimento sono utilizzabili in giudizio? Il mediatore puo’ deporre su quanto appreso nel corso del procedimento di mediazione? 21
11
Cosa succede se viene raggiunto un accordo amichevole? E se non viene raggiunto l’accordo? Cos’e’ la proposta del mediatore? 22
12
Il verbale di accordo deve essere omologato dal tribunale? Costituisce titolo esecutivo? 24
13
Quali effetti sulle spese di lite? 25
14
Quali sono gli obblighi del mediatore? 27
15
Quali i rapporti con la class action? 29
16
Quali le regole per gli organismi di mediazione e gli enti formatori? 30
17
Quali le agevolazioni fiscali? Come sono regolate le indennita’ spettanti all’organismo di mediazione e ai mediatori? 33
18
Chi puo’ istituire organismi di mediazione presso i tribunali? 35
19
I consigli degli ordini professionali possono istituire organismi di mediazione? Gli organismi istituiti dalle CCIAA possono essere iscritti nel registro? 36
20
Cosa e’ previsto in tema di credito d’imposta? 37
21
Quali i rapporti con i procedimenti di conciliazione e mediazione già previsti? 39
22
Cosa e’ previsto per l’entrata in vigore? 40
23
La guida on-line sulla mediazione di Iusreporter.it 41
Appendice I
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (G.U. 5 marzo 2010, n. 53) – Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 42
Appendice II
Circolare 11-C-2010 del C.N.F.: MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE - modelli di informativa per l'assistito della possibilità di conciliare la lite 55
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Pubblicato anche su: Iusreporter.it (www.iusreporter.it), Diritto&Diritti (www.diritto.it), Giuristi & Diritto (www.giuristiediritto.it)
Il Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati personali ha elaborato in proposito un parere (parere 1/2008 adottato il 4/04/2008).
Il parere in sintesi:
I motori di ricerca sono entrati a far parte della vita quotidiana di chi usa Internet e le
tecnologie per la ricerca di informazioni. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ne riconosce
l'utilità ed è consapevole della loro importanza.
Nel presente parere il Gruppo di lavoro stabilisce un chiaro elenco di responsabilità che
ai sensi della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati incombono ai provider di
motori di ricerca nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati degli utenti.
Come provider di dati di contenuto (per esempio, l'indice dei risultati di ricerca), ai
motori di ricerca si applica la normativa europea sulla protezione dei dati anche in
situazioni specifiche, per esempio se propongono un servizio di caching o se sono
specializzati nell'elaborazione di profili di singoli utenti. L'obiettivo principale del
presente parere è trovare il giusto mezzo tra le legittime esigenze commerciali dei
provider e la protezione dei dati personali degli utenti di Internet.
Il parere tratta della definizione di motori di ricerca, del tipo di dati elaborati per offrire
servizi di ricerca, del quadro giuridico, delle finalità/motivazioni del trattamento
legittimo, dell'obbligo di informare le persone interessate e dei loro diritti.
Una delle principali conclusioni è che la direttiva sulla protezione dei dati si applica in
generale al trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca, anche quando la
loro sede è situata al di fuori del SEE, e che a questi spetta l'onere di chiarire il loro ruolo
nel SEE e la portata dei loro obblighi ai sensi della direttiva. Ai provider di motori di
ricerca risulta invece chiaramente non applicarsi la direttiva 2006/24/CE sulla
conservazione dei dati.
Il presente parere giunge alla conclusione che i dati personali devono essere elaborati
soltanto per finalità legittime. I provider di motori di ricerca devono cancellare o rendere
anonimi in maniera irreversibile i dati personali che non sono più utili per la finalità
specifica e legittima per i quali sono stati raccolti, e devono in qualsiasi momento poter
giustificare la conservazione e la durata dei cookie installati. Per qualsiasi correlazione
pianificata di dati e profilazione di utenti è necessario il consenso di questi. I motori di
ricerca devono rispettare la scelta di esclusione (opt-out) dei responsabili editoriali dei
siti web e modificare/aggiornare immediatamente la copia cache degli utenti che ne
fanno richiesta. Il Gruppo di lavoro ribadisce l'obbligo dei motori di ricerca di informare
chiaramente gli utenti a monte di qualsiasi trattamento dei loro dati, e di rispettarne il
diritto di accedere, controllare e rettificare tempestivamente i propri dati conformemente
all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati.
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