Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

\\ Home Page : Storico per mese (inverti l'ordine)
Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Con la sentenza 22 giugno 2010, n. 719 il Tribunale di La Spezia ha avuto occasione di affermare che la messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e-commerce noto e serio, nella fattispecie eBay, costituisce sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato il reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen..

Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, dalla querela della parte offesa, di cui le parti consentivano l'acquisizione, emergeva che il querelante, accedendo al sito web eBay e visionato un giubbotto di una determinata marca, lo acquistava.

Il venditore contattava successivamente via e-mail il compratore, comunicandogli che il pagamento doveva avvenire mediante ricarica di una carta postepay intestata all'imputato.

La parte offesa effettuava il pagamento, ma non riceveva poi quanto acquistato, né riusciva più a contattare in alcun modo il venditore.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale dichiara dunque l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione e euro 150 di multa (pena base mesi sei di reclusione e euro 90 di multa, pena aumentata di due terzi ex art. 99, comma 4, c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali.



Avvocato Giuseppe Briganti,
avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità.

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 23/11/2010 @ 19:16:34, in risposte, linkato 6043 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy)L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), come si legge nel relativo sito web, è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa rispetto al ricorso al giudice.

L'ABF è un organismo che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.


Quando fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte le controversie che coinvolgono:

banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB) nonchè i confidi e i cambiavalute di cui all'art.155 del TUB;
Istituti di moneta elettronica (IMEL) che operano in Italia;
Poste Italiane per l'attività di Bancoposta;
banche e intermediari esteri operanti in Italia.

L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:

fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).

L'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere le controversie:

riguardanti servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati, che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob;
riguardanti beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo oppure le forniture connesse a operazioni di factoring (ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un bene, l'ABF non decide sui difetti del bene oggetto del contratto);
già all'esame dell'autorità giudiziaria, di arbitri o di conciliatori. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine;
relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo scritto all'intermediario e devono essere trascorsi non più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso.


Come fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

1. IL RECLAMO ALL'INTERMEDIARIO

Prima di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, è necessario presentare un reclamo all'intermediario che deve avere al suo interno un apposito ufficio o una persona responsabile della gestione dei reclami.

Il reclamo deve avere una risposta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Se accolto, l'intermediario comunica al cliente il tempo necessario per risolvere il problema.

2. IL RICORSO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spese della procedura.

Copia della ricevuta che attesta il pagamento deve essere inviata insieme al ricorso, che altrimenti sarà irricevibile.

3. L'INVIO DEL RICORSO

Il modulo per il ricorso è disponibile sul sito web dell'Arbitro (www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Il modulo compilato e firmato, con i relativi allegati, e l'attestazione del pagamento di 20 euro devono essere inoltrati, personalmente o tramite un rappresentante (per esempio un avvocato) con una di queste modalità:

per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC), alla Segreteria tecnica competente o ad una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia;
a mano, presso una delle Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico
, che lo inviano alla Segreteria tecnica competente.

4. LA COMUNICAZIONE DEL RICORSO ALL'INTERMEDIARIO

Non appena presentato il ricorso all'Arbitro il cliente deve inviarne copia all'intermediario con lettera raccomandata AR o per posta elettronica certificata (PEC).

Dalla ricezione della comunicazione l'intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso.

5. L'ISTRUTTORIA

La Segreteria tecnica dell'ABF svolge l'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti.

E' dunque importante che il ricorso sia completo e regolare e che sia presentato nei termini, altrimenti è irricevibile. Si consiglia a tal fine di avvalersi dell'assistenza di un avvocato.

La Segreteria tecnica e il Collegio possono comunque chiedere alle parti di fornire ulteriori documenti.

6. LA DECISIONE

Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'intermediario oppure dalla data di scadenza del termine di presentazione. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria.

La Segreteria tecnica comunica alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni dalla pronuncia.

Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

7. LA PUBBLICITA' DELL'INADEMPIMENTO

Se l'intermediario non rispetta la decisione o non collabora al funzionamento della procedura, il suo inadempimento è pubblicato sul sito web dell'Arbitro, sul sito web della Banca d'Italia e, a spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.

E' inadempiente l'intermediario che:

non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
non versa alla Banca d'Italia il contributo spese di 200 euro dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.

Non collabora al funzionamento della procedura l'intermediario che:

non versa il contributo dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari;
omette o invia in ritardo la documentazione richiesta, se questo impedisce all'ABF di decidere la controversia.


Cosa accade se la decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario non pone fine alla controversia?

In tal caso si è liberi di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario ovvero ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato.



Fonte:
www.arbitrobancariofinanziario.it. Nel sito è disponibile la modulistica per il ricorso.


A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it

Per richiedere assistenza nella presentazione di un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario clicca qui

novembre 2010


Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Pubblicata un'intervista all'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it e www.guidamediazionecivile.it, in tema di conciliazione sul blog MEDIAZIONE TRA PARI di Alessandra Grassi, dove è possibile trovere informazioni, spunti pratici e news per la diffusione della cultura della conciliazione.

Leggi l'intervista

 

 

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) La mediazione in materia civile e commerciale

Guida breve al decreto legislativo 28/2010

Aggiornata con il D.M. 180/2010

(novembre 2010)


dell'
Avvocato Giuseppe Briganti

Avvocato e conciliatore

 

La Guida si propone di offrire una semplice introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010 e che tanto sta facendo parlare di sé negli ultimi mesi.


 

Indice della Guida

Premessa 7
1
Che cosa si intende per mediazione? E per mediatore? Le definizioni del decreto legislativo 28/2010 8
2
Chi puo' accedere alla mediazione? 9
3
Quale disciplina si applica al procedimento di mediazione? 10
4
Come si propone la domanda di mediazione? Che cosa occorre indicare? 11
5
Quali sono gli obblighi dell'avvocato in tema di mediazione? L'obbligo di informare l'assistito in vigore dal 20/03/2010 12
6
Per quali controversie e' obbligatorio il procedimento di mediazione? Quando il giudice puo' invitare le parti a procedere alla mediazione? Quali sono i rapporti con il processo? 13
7
Quale e' la durata massima del procedimento di mediazione? Quali sono gli effetti sulla ragionevole durata del processo? 17
8
Come si svolge il procedimento di mediazione? Quali sono i compiti del mediatore? Cosa succede se una parte rifiuta di partecipare? 18
9
Cosa e' previsto in merito alla riservatezza? 20
10
Le informazioni acquisite nel procedimento sono utilizzabili in giudizio? Il mediatore puo' deporre su quanto appreso nel corso del procedimento di mediazione? 21
11
Cosa succede se viene raggiunto un accordo amichevole? E se non viene raggiunto l'accordo? Cos'e' la proposta del mediatore? 22
12
Il verbale di accordo deve essere omologato dal tribunale? Costituisce titolo esecutivo? 24
13
Quali effetti sulle spese di lite? 25
14
Quali sono gli obblighi del mediatore? 27
15
Quali i rapporti con la class action? 29
16
Quali le regole per gli organismi di mediazione e gli enti formatori? 30
17
Quali le agevolazioni fiscali? Come sono regolate le indennita' spettanti all'organismo di mediazione e ai mediatori? 33
18
Chi puo' istituire organismi di mediazione presso i tribunali? 35
19
I consigli degli ordini professionali possono istituire organismi di mediazione? Gli organismi istituiti dalle CCIAA possono essere iscritti nel registro? 36
20
Cosa e' previsto in tema di credito d'imposta? 37
21
Quali i rapporti con i procedimenti di conciliazione e mediazione già previsti? 39
22
Cosa e' previsto per l'entrata in vigore? 40
23
La guida on-line sulla mediazione di Iusreporter.it 41


Appendice I
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (G.U. 5 marzo 2010, n. 53) - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 42

Appendice II
Circolare 11-C-2010 del C.N.F.: MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE - modelli di informativa per l'assistito della possibilità di conciliare la lite 55


Appendice III
Il D.M. 180/2010

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Sommario

Capo I Disposizioni generali 63

Art. 1 Definizioni 63

Art. 2 Oggetto 64

Capo II Registro degli organismi 64

Art. 3 Registro 64

Art. 4 Criteri per l'iscrizione nel registro 65

Art. 5 Procedimento di iscrizione 66

Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore 67

Art. 7 Regolamento di procedura 67

Art. 8 Obblighi degli iscritti 68

Art. 9 Effetti dell'iscrizione 68

Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro 69

Art. 11 Monitoraggio 69

Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore 69

Art. 12 Registro degli affari di mediazione 69

Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile 70

Art. 14 Natura della prestazione 70

Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione 70

Capo IV Indennita' 70

Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennita' 70

Capo V Enti di formazione e formatori 71

Art. 17 Elenco degli enti di formazione 71

Art. 18 Criteri per l'iscrizione nell'elenco 71

Art. 19 Procedimento d'iscrizione e vigilanza 73

Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore 73

Art. 20 Disciplina transitoria 73

Art. 21 Entrata in vigore 74

Tabella A 75



La Guida aggiornata con il D.M. 180/2010 (novembre 2010) può essere scaricata su Lulu a un prezzo conveniente

(la versione precedente della Guida - aggiornata al giugno 2010 - rimane invece scaricabile gratuitamente cliccando qui)

 


Acquista la Guida
su Lulu:

 

 

www.guidamediazionecivile.it - La tua guida on-line sulla mediazione civile

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU 256 del 02/11/2010) il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178; leggi il provvedimento su IRDoc)

Secondo l'art. 7 del provvedimento, ciascun abbonato puo' chiedere al  gestore  che  la  numerazione della  quale  e'  intestatario sia iscritta nel registro,  gratuitamente  e almeno secondo le seguenti modalita':

a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul  sito web del gestore del registro pubblico; in tale  caso,  l'abbonato  e' tenuto a fornire i propri  dati  anagrafici,  comprensivi  di  codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la  numerazione da iscrivere al registro;

b) mediante chiamata, comunicando i medesimi  dati  di  cui  alla lettera  a),  effettuata  dalla  linea  telefonica  con numerazione corrispondente a quella per  la  quale  si  chiede  l'iscrizione  nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore  del  registro,   il   sistema   deve   funzionare   mediante risponditore automatico, con possibilita' per l'abbonato di  ottenere comunque  un'assistenza  telefonica  non  automatizzata  in  caso  di difficolta' o problemi di iscrizione o modifica o  cancellazione  dei dati;

c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al  recapito  del gestore, con allegata copia di un  documento  di  riconoscimento;  in tale caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2,  del provvedimento la  data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;

d) mediante posta elettronica

Sempre secondo l'art. 7, l'iscrizione al registro da parte degli  abbonati  preclude  nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio  di  materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  mediante  l'impiego  del telefono, senza distinzione di settore di attivita'  o  di  categoria merceologica.

L'iscrizione dell'abbonato  al  registro  pubblico  e'  a  tempo indeterminato  e  cessa   solo   in   caso   di   revoca   da   parte dell'interessato o di decadenza. 

L'iscrizione dell'abbonato  nel  registro  pubblico e'  riferita  unicamente  alla numerazione  da  esso  indicata  e  ad  esso  intestata  e  non  puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.

L'iscrizione al registro pubblico puo' avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto  meno con riferimento alle modalita'  automatizzate. 




Avvocato Giuseppe Briganti,
avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 

Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1


Attenzione: questo sito a breve non sara' piu' aggiornato. Visita anche il nuovo sito dello Studio legale!

Cerca

Ci trovi anche su Facebook


Consulenza legale semplice

anche via e-mail o Skype. Maggiori informazioni - Risposte gratuite

Sezioni e articoli

Titolo
adr (4)
arbitrato (2)
articoli (2)
avvisi (12)
comprehensivelaw (6)
conciliazione e mediazione (47)
consulenza e assistenza legale (1)
consulenza legale e formazione internet (4)
consulenza legale e formazione privacy (35)
contatti e recapiti (1)
contenuti giuridici (1)
contratti-tipo (1)
convenzioni (2)
curriculum vitae (21)
deontologia forense (1)
diritto*internet (94)
domiciliazioni e collaborazioni (1)
formazione giuridica (3)
giurisprudenza (12)
informativa privacy (1)
materie trattate (1)
newsletter (1)
note legali (1)
parere pro veritate (1)
pubblicazioni (15)
pubblicita' avvocati (1)
redazione atti avvocati (1)
redazione contratti (1)
redazione lettere e atti (1)
ricerche giuridiche (1)
risposte (47)
separazione-divorzio (1)
tariffe professionali (1)
tutela siti web (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024

Gli interventi piu' cliccati

Ultimi commenti:



Risolvi semplicemente, rapidamente e con costi contenuti una controversia

con uno dei mezzi di risoluzione alternativa delle liti (ADR) messi a disposizione dallo Studio legale. Maggiori informazioni


Link Utili

Titolo
Iusreporter.it - Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie

newsletter e social

Abbonati alla newsletter!


Contatti e indicazioni

Studio Legale Briganti Pesaro Urbino
Via R. Ruggeri, 2/A
61033 Fermignano (Pesaro - Urbino) ITALY (UE)
Tel. (+39) 0722 6530891
Cell. 338 9911553
Fax (+39) 0722 654502
Skype: gbriganti
E-mail
avv.briganti@iusreporter.it
Web
avvbriganti.iusreporter.it

Come raggiungerci, qr-code e altri recapiti

P.Iva 02088200411
Assicurazione resp. prof.: polizza Generali n. 270872664
Ordine degli Avvocati di Urbino - Num. iscr. Albo: 182

Contatta lo Studio senza impegno!

- puntuali pareri legali on-line, telefonici o in studio in tempi rapidi
- tariffe chiare
- informazioni accessibili e complete


Alcune pubblicazioni

Nuove vie per l'avvocato.
La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo su Amazon

La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico
Libro di Giuseppe Briganti
Disponibile su Amazon

Avvocato non solo "guerriero"
altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale"

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo gratuitamente su Lulu

Risorse


Translate

Translate with Google

Feed

Il feed RSS del sito



19/03/2024 @ 03:46:30
script eseguito in 47 ms