L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Con la sentenza 22 giugno 2010, n. 719 il Tribunale di La Spezia ha avuto occasione di affermare che la messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e-commerce noto e serio, nella fattispecie eBay, costituisce sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato il reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen..
Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, dalla querela della parte offesa, di cui le parti consentivano l'acquisizione, emergeva che il querelante, accedendo al sito web eBay e visionato un giubbotto di una determinata marca, lo acquistava.
Il venditore contattava successivamente via e-mail il compratore, comunicandogli che il pagamento doveva avvenire mediante ricarica di una carta postepay intestata all'imputato.
La parte offesa effettuava il pagamento, ma non riceveva poi quanto acquistato, né riusciva più a contattare in alcun modo il venditore.
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale dichiara dunque l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione e euro 150 di multa (pena base mesi sei di reclusione e euro 90 di multa, pena aumentata di due terzi ex art. 99, comma 4, c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali.
Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità.
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), come si legge nel relativo sito web, è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa rispetto al ricorso al giudice.
L'ABF è un organismo che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Quando fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario
All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte le controversie che coinvolgono:
banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB) nonchè i confidi e i cambiavalute di cui all'art.155 del TUB;
Istituti di moneta elettronica (IMEL) che operano in Italia;
Poste Italiane per l'attività di Bancoposta;
banche e intermediari esteri operanti in Italia.
L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
L'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere le controversie:
riguardanti servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati, che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob;
riguardanti beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo oppure le forniture connesse a operazioni di factoring (ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un bene, l'ABF non decide sui difetti del bene oggetto del contratto);
già all'esame dell'autorità giudiziaria, di arbitri o di conciliatori. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine;
relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo scritto all'intermediario e devono essere trascorsi non più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso.
Come fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario
1. IL RECLAMO ALL'INTERMEDIARIO
Prima di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, è necessario presentare un reclamo all'intermediario che deve avere al suo interno un apposito ufficio o una persona responsabile della gestione dei reclami.
Il reclamo deve avere una risposta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Se accolto, l'intermediario comunica al cliente il tempo necessario per risolvere il problema.
2. IL RICORSO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.
Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spese della procedura.
Copia della ricevuta che attesta il pagamento deve essere inviata insieme al ricorso, che altrimenti sarà irricevibile.
3. L'INVIO DEL RICORSO
Il modulo per il ricorso è disponibile sul sito web dell'Arbitro (www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.
Il modulo compilato e firmato, con i relativi allegati, e l'attestazione del pagamento di 20 euro devono essere inoltrati, personalmente o tramite un rappresentante (per esempio un avvocato) con una di queste modalità:
per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC), alla Segreteria tecnica competente o ad una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia;
a mano, presso una delle Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che lo inviano alla Segreteria tecnica competente.
4. LA COMUNICAZIONE DEL RICORSO ALL'INTERMEDIARIO
Non appena presentato il ricorso all'Arbitro il cliente deve inviarne copia all'intermediario con lettera raccomandata AR o per posta elettronica certificata (PEC).
Dalla ricezione della comunicazione l'intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso.
5. L'ISTRUTTORIA
La Segreteria tecnica dell'ABF svolge l'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti.
E' dunque importante che il ricorso sia completo e regolare e che sia presentato nei termini, altrimenti è irricevibile. Si consiglia a tal fine di avvalersi dell'assistenza di un avvocato.
La Segreteria tecnica e il Collegio possono comunque chiedere alle parti di fornire ulteriori documenti.
6. LA DECISIONE
Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'intermediario oppure dalla data di scadenza del termine di presentazione. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria.
La Segreteria tecnica comunica alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni dalla pronuncia.
Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
7. LA PUBBLICITA' DELL'INADEMPIMENTO
Se l'intermediario non rispetta la decisione o non collabora al funzionamento della procedura, il suo inadempimento è pubblicato sul sito web dell'Arbitro, sul sito web della Banca d'Italia e, a spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.
E' inadempiente l'intermediario che:
non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
non versa alla Banca d'Italia il contributo spese di 200 euro dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Non collabora al funzionamento della procedura l'intermediario che:
non versa il contributo dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari;
omette o invia in ritardo la documentazione richiesta, se questo impedisce all'ABF di decidere la controversia.
Cosa accade se la decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario non pone fine alla controversia?
In tal caso si è liberi di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario ovvero ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato.
Fonte: www.arbitrobancariofinanziario.it. Nel sito è disponibile la modulistica per il ricorso.
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Per richiedere assistenza nella presentazione di un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario clicca qui
novembre 2010
Risposte
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Pubblicata un'intervista all'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it e www.guidamediazionecivile.it, in tema di conciliazione sul blog MEDIAZIONE TRA PARI di Alessandra Grassi, dove è possibile trovere informazioni, spunti pratici e news per la diffusione della cultura della conciliazione.
La mediazione in materia civile e commerciale
Guida breve al decreto legislativo 28/2010
Aggiornata con il D.M. 180/2010
(novembre 2010)
dell'Avvocato Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore
La Guida si propone di offrire una semplice introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010 e che tanto sta facendo parlare di sé negli ultimi mesi.
Indice della Guida
Premessa 7
1
Che cosa si intende per mediazione? E per mediatore? Le definizioni del decreto legislativo 28/2010 8
2
Chi puo' accedere alla mediazione? 9
3
Quale disciplina si applica al procedimento di mediazione? 10
4
Come si propone la domanda di mediazione? Che cosa occorre indicare? 11
5
Quali sono gli obblighi dell'avvocato in tema di mediazione? L'obbligo di informare l'assistito in vigore dal 20/03/2010 12
6
Per quali controversie e' obbligatorio il procedimento di mediazione? Quando il giudice puo' invitare le parti a procedere alla mediazione? Quali sono i rapporti con il processo? 13
7
Quale e' la durata massima del procedimento di mediazione? Quali sono gli effetti sulla ragionevole durata del processo? 17
8
Come si svolge il procedimento di mediazione? Quali sono i compiti del mediatore? Cosa succede se una parte rifiuta di partecipare? 18
9
Cosa e' previsto in merito alla riservatezza? 20
10
Le informazioni acquisite nel procedimento sono utilizzabili in giudizio? Il mediatore puo' deporre su quanto appreso nel corso del procedimento di mediazione? 21
11
Cosa succede se viene raggiunto un accordo amichevole? E se non viene raggiunto l'accordo? Cos'e' la proposta del mediatore? 22
12
Il verbale di accordo deve essere omologato dal tribunale? Costituisce titolo esecutivo? 24
13
Quali effetti sulle spese di lite? 25
14
Quali sono gli obblighi del mediatore? 27
15
Quali i rapporti con la class action? 29
16
Quali le regole per gli organismi di mediazione e gli enti formatori? 30
17
Quali le agevolazioni fiscali? Come sono regolate le indennita' spettanti all'organismo di mediazione e ai mediatori? 33
18
Chi puo' istituire organismi di mediazione presso i tribunali? 35
19
I consigli degli ordini professionali possono istituire organismi di mediazione? Gli organismi istituiti dalle CCIAA possono essere iscritti nel registro? 36
20
Cosa e' previsto in tema di credito d'imposta? 37
21
Quali i rapporti con i procedimenti di conciliazione e mediazione già previsti? 39
22
Cosa e' previsto per l'entrata in vigore? 40
23
La guida on-line sulla mediazione di Iusreporter.it 41
Appendice I
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (G.U. 5 marzo 2010, n. 53) - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 42
Appendice II
Circolare 11-C-2010 del C.N.F.: MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE - modelli di informativa per l'assistito della possibilità di conciliare la lite 55
Appendice III
Il D.M. 180/2010
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Sommario
Capo I Disposizioni generali 63
Art. 1 Definizioni 63
Art. 2 Oggetto 64
Capo II Registro degli organismi 64
Art. 3 Registro 64
Art. 4 Criteri per l'iscrizione nel registro 65
Art. 5 Procedimento di iscrizione 66
Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore 67
Art. 7 Regolamento di procedura 67
Art. 8 Obblighi degli iscritti 68
Art. 9 Effetti dell'iscrizione 68
Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro 69
Art. 11 Monitoraggio 69
Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore 69
Art. 12 Registro degli affari di mediazione 69
Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile 70
Art. 14 Natura della prestazione 70
Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione 70
Capo IV Indennita' 70
Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennita' 70
Capo V Enti di formazione e formatori 71
Art. 17 Elenco degli enti di formazione 71
Art. 18 Criteri per l'iscrizione nell'elenco 71
Art. 19 Procedimento d'iscrizione e vigilanza 73
Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore 73
Art. 20 Disciplina transitoria 73
Art. 21 Entrata in vigore 74
Tabella A 75
La Guida aggiornata con il D.M. 180/2010 (novembre 2010) può essere scaricata su Lulu a un prezzo conveniente
(la versione precedente della Guida - aggiornata al giugno 2010 - rimane invece scaricabile gratuitamente cliccando qui)
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU 256 del 02/11/2010) il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178; leggi il provvedimento su IRDoc)
Secondo l'art. 7 del provvedimento, ciascun abbonato puo' chiedere al gestore che la numerazione della quale e' intestatario sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalita':
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico; in tale caso, l'abbonato e' tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilita' per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficolta' o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, del provvedimento la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
d) mediante posta elettronica.
Sempre secondo l'art. 7, l'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica.
L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza.
L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico e' riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
L'iscrizione al registro pubblico puo' avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita' automatizzate.
Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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